Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione V
sentenza 4 febbraio 2014, n. 5599

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLDI Paolo – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere
Dott. PALLA Stefano – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 401/2012 TRIBUNALE di UDINE, del 31/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO O. che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 31-12-2012 il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio da parte della prima sezione penale di questa corte di provvedimento di rigetto emesso dallo stesso ufficio (che, secondo la pronuncia di annullamento, con eccessiva semplificazione aveva trascurato, in relazione ad alcuni gruppi di reato, la contiguita’ temporale, l’identita’ spaziale, la medesimezza di indole quali elementi significativi dell’unitarieta’ ideativa), accoglieva la richiesta di riconoscimento della continuazione, limitatamente a due gruppi di reati tra quelli, numerosi, per i quali (OMISSIS) era stata giudicata con una serie di sentenze del tribunale di Udine e della corte di appello di Trieste.
2. Ricorre tramite il difensore la condannata deducendo con un primo motivo mancanza di esame della richiesta di riconoscimento della continuazione, formulata a verbale, tra il fatto di cui a sentenza corte appello Trieste del 1-4-2008 e quello di cui a sentenza tribunale di Udine 6-4-2007.
3. Con il secondo motivo si deduceva erronea applicazione dell’articolo 81 cod. pen. e articolo 671 cod. proc. pen. laddove la continuazione non era stata riconosciuta, pur in presenza dello stesso tipo di reato e della commissione in breve lasso temporale (21 giorni in un caso, 10 in un altro), oppure della contiguita’ temporale e dell’identita’ spaziale, in considerazione dell’occasionante del secondo fatto, trascurando che l’ideazione era stata antecedente e solo la scelta del momento in cui agire era stata occasionale.
4. Con il terzo motivo si lamentava erronea applicazione delle norme di cui sopra anche in relazione alla svalutazione dell’elemento spaziale sul solo rilievo che esso corrispondeva al luogo di nascita e residenza della condannata.
5. Il quarto motivo muove la censura di violazione di legge all’assunto del tribunale secondo cui la pluralita’ dei reati risponde alla scelta di un modus vivendi mentre essi sarebbero indicativi della volonta’ di vivere commettendo furti in abitazione salvo poi la scelta di volta in volta dell’obiettivo da colpire in concreto.
6. Il PG presso questa corte, dr. O. Cedrangolo, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso in quanto i motivi censurano in punto di fatto la decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Tale e’ il primo motivo che, prospettando mancato esame della richiesta di riconoscimento della continuazione, formulata a verbale, tra il fatto di cui a sentenza della Corte d’appello di Trieste del 1-4-2008 e quello di cui a sentenza del Tribunale di Udine 6-4-2007, trascura che, trattandosi di domanda nuova in quanto non compresa nella richiesta originaria, essa non era proponibile in sede di rinvio.
3. I motivi secondo e terzo, poi, delineano, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, critiche di fatto alla decisione impugnata che, da un lato, ha validamente contrastato l’assunto circa l’ideazione unitaria di una serie di reati pur contrassegnati dall’occasionali della scelta del momento in cui agire, osservando che l’occasionalita’ della condotta esclude una sufficientemente determinata unitaria preordinazione di piu’ fatti, dall’altro ha ragionevolmente ancorato la svalutazione dell’elemento spaziale sul rilievo che esso corrispondeva al luogo di nascita e di residenza della condannata.
4. Il quarto motivo, con cui si censura di violazione di legge l’assunto del tribunale secondo cui la pluralita’ dei reati commessi dalla ricorrente risponde alla scelta di un modus vivendi, osservando che tali reati sarebbero indicativi della volonta’ di vivere commettendo furti in abitazione, salva la scelta, di volta in volta effettuata, del concreto obiettivo da colpire, finisce per riconoscere il carattere indeterminato della programmazione criminosa, tale da contraddire il concetto stesso di continuazione il quale, implicando che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, esige la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, gia’ concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Cass. 18037/2004).
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso seguono le statuizioni di cui all’articolo 616 cod. proc. pen., determinandosi in euro 1000, in ragione della natura delle questioni dedotte, la somma da corrispondere alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

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