Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  25 marzo 2015, n. 6021

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, stabiliva nel giudizio di separazione personale tra i coniugi M.M.P. e M. B. T. l’esclusione dell’addebitabilità per entrambe le parti e la riduzione del contributo al mantenimento della T. a carico del marito in E 600 mensili.
A sostegno della decisione assunta la Corte territoriale ha affermato:
ai fini dell’accertamento del nesso di casualità che deve sussistere tra le allegate violazioni dei doveri coniugali e l’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale deve osservarsi che la convivenza tra i coniugi cessò nel 1999 in seguito al trasferimento a Milano del P.. A tale data deve riferirsi conseguentemente l’accertamento del predetto nesso di casualità e non alla successiva proposizione del ricorso separativo del 2005. Pertanto partendo dalla effettiva interruzione della convivenza non risulta provata la violazione dell’obbligo della T. di collaborare alla fissazione della nuova residenza coniugale e per quanto riguarda la violazione del dovere di fedeltà da parte del P. gli episodi allegati sono cronologicamente lontani (1989) dalla cessazione effettiva della convivenza e conseguentemente ininfluenti aspetto all’accertamento del nesso di casualità. Infine non risulta provata l’unilateralità della scelta del trasferimento a Milano dal momento che la stessa T. nelle proprie difese aveva affermato di aver accettato tale trasferimento.
In ordine alle statuizioni economiche la Corte d’Appello, premessa l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale volta all’aumento del contributo in questione per contrasto con l’indicazione dell’importo in 1000 euro in primo grado e per la mancata deduzione di circostanze sopravvenute, ha ritenuto che sussiste uno squilibrio patrimoniale e reddituale tra le parti ma che vi è stata una contrazione del reddito del P. dovuta al pensionamento come risulta per tabulas dai documenti in atti. Gli estratti bancari evidenziano un saldo attivo di circa 46.000 euro ma numerosi prelevamenti. Non è tuttavia dato rinvenire l’esistenza del cospicuo ammontare del ricavato della vendita dell’ex casa coniugale. Dall’esame complessivo della documentazione emerge pertanto, tenuto conto della disparità economico patrimoniale tra le parti e il tenore di vita goduto nel corso della convivenza coniugale l’assegno di mantenimento viene determinato in E 600 mensili.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la T.. Ha resistito con controricorso il P.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Nel primo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché infine degli artt. 151, secondo comma e 143, secondo comma cod. civ. per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la convivenza fosse cessata nel 1999, in modo da omettere di valutare la relazione con la sig.ra Concetta Di Vita sviluppatasi successivamente. Al contrario come rilevato anche dalla Corte territoriale la ricorrente aveva accettato il trasferimento a Milano e collaborato ad allestire l’abitazione in tale città e non vi era prova del rifiuto della medesima di trasferirsi. Pertanto pur non volendo considerare i pregressi episodi d’infedeltà, doveva essere ritenuta rilevante e casualmente incisiva la relazione sorta in periodo coevo con il trasferimento a Milano, in quanto non determinata dalla cessazione, per definitivo allontanamento reciproco, della convivenza coniugale. Peraltro anche le precedenti infedeltà, ancorché tollerate non potevano ritenersi ininfluenti.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 183 settimo comma cod. proc. civ. ed art. 2697 cod. civ. per non avere la Corte d’Appello ritenuto provata l’estromissione della ricorrente dalla casa di Milano ad opera del marito che l’aveva costretta a restituire le chiavi. I mezzi di prova al riguardo erano stati articolati in primo grado e reiterati in secondo grado senza che la Corte territoriale abbia assunto statuizioni espresse, affermando anzi di non ritenere provato tale profilo dell’addebito.
Nel terzo motivo viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame dell’incasso della somma relativa alla vendita della casa coniugale, fruttata 400.000 euro ai fini della complessiva valutazione della situazione economico patrimoniale del P.. Inoltre viene censurata la valutazione dei documenti fiscali relativi al reddito da pensione e l’omessa valutazione di tutta la documentazione riguardante il tenore di vita sostenuto dopo l’instaurazione del giudizio separativo dal contro ricorrente.
Nel quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 156 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non aver considerato tra gli elementi da considerare a fini della determinazione dell’assegno il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio grazie in particolare ai redditi e alla condizione economico patrimoniale del P. nonché il volume di acquisti e spese assolutamente ragguardevole sostenute dal medesimo anche dopo.
Infine non è stata ben valutata la situazione economico­patrimoniale della ricorrente che gode di un insufficiente reddito da pensione in parte assorbito per pagare il monolocale nel quale abita, oltre alle spese di trasloco ingenti sostenute e alle spese mediche.
Nel quinto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 323, 333, 710 e 737 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello dichiarato illegittimamente inammissibile l’appello incidentale relativo all’aumento dell’assegno di mantenimento. La censura viene formulata anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto deciso nonché per violazione dell’art. 156 cod. civ.
Al riguardo la parte ricorrente evidenzia che l’appello non richiede le condizioni di un procedimento ex art. 710 cod. proc. civ. con conseguente facoltà del giudice di rivalutare gli elementi di prova del primo grado e, comunque, i rilievi della corte territoriale avrebbero dovuto condurre al rigetto e non all’inammissibilità dell’impugnazione incidentale, dovendosi comunque sottolineare la carente valutazione delle condizioni economico patrimoniali della T. in correlazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimoniale e alla netta disparità con quelle del coniuge.
I primi due motivi possono essere valutati congiuntamente in quanto logicamente connessi dovendosene rilevare l’inammissibilità. In entrambi al di là della collocazione formale delle censure nell’ambito della violazione di legge, dell’omessa pronuncia o della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. la parte ricorrente mira a richiedere una valutazione dei riscontri probatori già esaminati nel giudizio di merito alternativa a quella condotta dalla Corte territoriale. La necessità del nesso causale tra le violazioni poste a carico del P. e la situazione d’intollerabile prosecuzione del vincolo coniugale sono state escluse dalla Corte d’Appello per aver ritenuto definitiva e condizionata dalle condotte di entrambe le parti la cessazione della convivenza nel 1999, sulla base dei medesimi elementi di prova diversamente valorizzati dalla parte ricorrente. (S.U. 24148 del 2013). In particolare la divergenza riguarda l’estromissione unilaterale della ricorrente dall’abitazione di Milano e la sua volontà di trasferirsi o comunque di proseguire in modo effettivo la relazione coniugale recandosi a Milano. Si tratta di profili attinenti esclusivamente al merito ed in quanto tali insindacabili in sede di giudizio di legittimità, non ravvisandosi in ordine alla valutazione dei riscontri probatori né una motivazione apparente né l’omesso esame di un fatto decisivo (Cass. S.U. n. 8503 del 2014).
Anche i rimanenti tre motivi possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto censure assimilabili riguardanti le statuizioni economiche.
Al riguardo deve rilevarsi l’inammissibilità, per le ragioni già svolte, dei rilievi relativi alla valutazione effettuata dalla Corte territoriale dei documenti dei redditi da pensione del P. e degli estratti conto bancari, oltre che di quelli della ricorrente. Il tenore di vita in costanza di matrimonio non risulta trascurato dalla Corte d’Appello che fonda sullo squilibrio economico patrimoniale tra le parti il riconoscimento dell’assegno ed il suo ammontare, non escludendo, quanto meno indirettamente, che nel corso della vita coniugale tale apporto reddituale e patrimoniale determinava il livello economico del menage familiare. L’omesso rilievo riguardante l’elencazione delle spese sostenute negli ultimi anni dal P. si giustifica alla luce della considerazione priM. data al profilo della comprovata contrazione reddituale determinata dalla pensione ed è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di una graduazione del rilievo dei riscontri probatori insindacabile ove non priva di motivazione coerente.
Risulta invece fondata la censura relativa all’omessa valutazione del fatto decisivo e rilevante ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, consistente nell’incasso dell’importo della vendita dell’immobile adibito a casa coniugale. Al riguardo la Corte territoriale si limita a rilevare che non si riscontra traccia di questo “cospicuo” incremento incontestato della consistenza patrimoniale ed economica del ricorrente (pag. 6 sentenza impugnata), peraltro di entità verosimilmente non modesta. Al riguardo deve osservarsi, che a pag. 43 del ricorso in nota viene specificato il prezzo della compravendita con puntuale riferimento al documento prodotto (rogito notarile) nelle fasi di merito, (mediante indicazione puntuale degli estremi per reperirlo), da ritenersi legittimamente esaminabile in quanto sono stati tempestivamente prodotti i fascicoli di parte dei gradi di merito e formulata istanza ex art. 369 cod proc. civ. Al riguardo le S.U. di questa Corte con la pronuncia n. 22626 del 2011 hanno stabilito che ” In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. così come stabilito da S.U. 22726 del 2011. Premessa, pertanto, l’osservanza del requisito dell’autosufficienza non può non rilevarsi che in ordine a tale incremento patrimoniale la Corte d’Appello omette di esaminarne a priori l’incidenza sulla complessiva condizione economica del ricorrente, senza alcuna giustificazione plausibile, nonostante il puntuale assolvimento dell’onus probandi a carico della ricorrente al riguardo.
In conclusione, limitatamente a questo profilo delle censure contenute nei motivi terzo e quarto, il ricorso deve essere accolto, essendo tenuta la Corte d’Appello a considerare l’incremento predetto ai fini della corretta valutazione complessiva della situazione economico reddituale del P. al fine di verificarne l’incidenza in concreto sull’eventuale aumento dell’assegno di mantenimento entro il limite indicato dalla sentenza di primo grado o entro un importo superiore così come richiesto nell’impugnazione incidentale, dovendosi ritenere per questo profilo, assorbito il quinto motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo e secondo motivo di ricorso. Accoglie per quanto di ragione il terzo ed il quarto motivo. Assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.
In caso di diffusione omettere le generalità.

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