cassazione 7

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 12 maggio 2015, n. 19592

Rilevato in fatto

Con sentenza in data 8 maggio 2013 il Tribunale collegiale di Salerno, ammesso il giudizio abbreviato condizionato richiesto, dichiarava C.M. colpevole del tentato omicidio di B.C. , nonché del connesso reato di porto in luogo pubblico del coltello a serramanico utilizzato per colpire la ragazza, e lo condannava alla pena di anni sei mesi uno di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, cui assegnava una provvisionale.

Con sentenza emessa il 20 dicembre 2013, la Corte di appello di Salerno, confermava il giudizio di responsabilità e le statuizioni civili, riducendo la pena ad anni 5 mesi 2 di reclusione.

I fatti erano stati ricostruiti dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai principali protagonisti della vicenda.

I due ragazzi, che si trovavano a bordo dell’autovettura dell’imputato, avevano intrapreso una accesa discussione perché la ragazza aveva espresso a C. l’intenzione di non riprendere la relazione sentimentale con lui, avendone in corso altra con un suo amico. In quel frangente, la ragazza aveva ricevuto un messaggio SMS dal nuovo compagno, ciò che aveva scatenato l’ira di C. che l’aveva attirata verso di sé con il braccio destro, colpendola all’addome con il coltello impugnato nella mano sinistra. Subito dopo l’aveva accompagnata in ospedale dove la ragazza era stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Sulla base della consulenza eseguita dal pubblico ministero si era ritenuto sussistente il reato di tentato omicidio, in quanto il coltello era penetrato in profondità arrestandosi a pochi millimetri dall’aorta discendente che, se recisa, avrebbe cagionato in breve la morte della ragazza. L’esame della cartella clinica e le dichiarazioni dei medici che avevano eseguito l’intervento induceva i giudici di primo grado a ritenere l’azione lesiva idonea a cagionare la morte della vittima, in quanto il coltello aveva leso l’epidermide, il grasso sottocutaneo, la fascia muscolare retrostante (il muscolo rettale) ed il peritoneo posteriore dove aveva procurato un piccolo taglio ed un ematoma, neutralizzato da un intervento di laparoscopia. L’esito letale era stato evitato anche dalla magrezza della persona offesa.

A fronte dei motivi di gravame proposti dalla difesa dell’imputato, che contestava che la ragazza fosse stata in pericolo di vita e l’inidoneità degli atti compiuti a cagionare la morte della persona offesa, la Corte di appello aderiva alla ricostruzione dei fatti, e alle conseguenze che ne erano state tratte, da parte del primo giudice. Riteneva che con giudizio ex ante il colpo inferto a distanza ravvicinata e in relazione al bersaglio attinto era idoneo a cagionare la morte della ragazza. Pur condividendo le critiche mosse dalla difesa alla consulenza tecnica del pubblico ministero, la Corte territoriale riteneva valide le indicazioni espresse dai medici che avevano eseguito l’intervento, secondo cui il colpo inferto aveva leso il meso peritoneale posteriore, a distanza di qualche millimetro o centimetro dell’aorta addominale e dell’intero retroperitoneo, all’interno del quale si trovavano organi importanti. La magrezza della vittima era elemento per ritenere che la distanza tra la punta del coltello e l’aorta addominale era molto ridotta e che, quindi, solo per circostanze fortuite la condotta dell’imputato non ne aveva determinato la morte, a nulla rilevando che ella fosse stata ricoverata nel pronto soccorso con codice verde. Sul punto dell’elemento soggettivo del reato, il giudice di secondo grado attribuiva rilievo alle dichiarazioni della madre della ragazza che aveva deposto sull’abitudine dell’imputato ad assumere atteggiamenti aggressivi, a volte sfocianti in atti di violenza; circostanza questa che trovava conferma nella giustificazione offerta da C. in ordine al porto del coltello che sarebbe servito ad incidere sulla pelle della giovane il proprio nome. Sussisteva quindi il dolo del reato, quantomeno sotto il profilo del dolo alternativo. La Corte di appello riteneva la correttezza delle valutazioni del primo giudice in punto di riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi, individuati non in una semplice gelosia ma nell’anomalo desiderio di possesso manifestato dall’imputato (richiama sul punto la sentenza Cassazione sez. 1 n. 18.779 del 2013), e di concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

C. ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo quattro motivi e chiede l’annullamento della sentenza.

4.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio e lesioni; travisamento della prova e violazione dei criteri legali di valutazione; difetto di motivazione (anche in riferimento alla motivazione per relationem adoperata dal giudice di secondo grado). In sintesi, contesta la decisione che ha ritenuto la sussistenza di un concreto rischio per la vita della ragazza, in quanto da nessun atto del giudizio si desumeva questo pericolo. Il colpo inferto non aveva attinto organi vitali; l’intervento chirurgico era avvenuto due ore dopo l’entrata in ospedale della ragazza; la laparoscopia era stata eseguita solo a scopo precauzionale. La Corte d’appello non aveva valutato che l’imputato aveva sferrato un unico colpo, nonostante lo stato dei luoghi consentissero di portare a termine la condotta, e l’assenza di premeditazione. Era stata affermata la sussistenza del dolo diretto sulla base di elementi equivoci. La sentenza di appello nel richiamarsi esplicitamente a quella di primo grado aveva omesso la valutazione dei motivi di appello.

4.2. Con il secondo motivo si afferma l’insussistenza dell’aggravante dei futili motivi in quanto il reato era stato determinato da gelosia. Pur richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la Corte distrettuale non ne aveva fatto corretta applicazione e non aveva enunciato elementi di fatto idonei a escludere che il movente dell’azione fosse stata solo la gelosia. Non era sussistente uno spirito punitivo, né vi erano stati episodi similari in precedenza. Il ricorrente riporta la giurisprudenza di legittimità formatasi sui futili motivi.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 56 cod. pen., comma 4, anche in rapporto all’articolo 69 stesso codice; difetto di motivazione ovvero sua illogicità e contraddittorietà; inosservanza della legge penale. La Corte non aveva motivato in merito al riconoscimento del c.d. recesso attivo, omettendo di rispondere al motivo con cui si era fatto presente che l’imputato aveva immediatamente portato la ragazza in ospedale con la propria autovettura. Il riconoscimento di detta attenuante avrebbe avuto effetto sulla pena.

4.4. Infine, con un ultimo motivo contesta che sia stato escluso il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rendendosi sul punto una motivazione non idonea ad adempiere l’obbligo di giustificare l’uso del potere discrezionale. Il ricorrente rileva che lo stesso procuratore generale di udienza aveva concluso chiedendo il giudizio di prevalenza.

 Considerato in diritto

I primi due motivi di ricorso sono infondati e vanno respinti.

1.1. In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico – giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). La Corte di appello nell’applicare questo principio correttamente ha fatto riferimento alla sentenza di primo grado per quanto riguardava i punti non contestati, soffermandosi specificamente sugli aspetti oggetto dei motivi di appello.

1.2. In riferimento alla qualificazione del fatto come tentato omicidio, e non già come lesioni, si rileva come, in linea con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il tentativo di reato presuppone che siano compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato. L’idoneità degli atti, da valutarsi con una prognosi compiuta ‘ex post’, ma riportandosi alla situazione che si presentava all’imputato al momento dell’azione, sulla base di tutte le conoscenze dell’agente, postula che dalla condotta concretamente tenuta sia astrattamente possibile la realizzazione dell’evento (non realizzato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente), in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Sez. I, sent. n. 32851 del 10/6/2013, Ciancio Cateno).

Il giudizio sull’idoneità degli atti deve, in particolare, stabilire se essi siano adeguati in concreto al raggiungimento dello scopo, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di tempo e di luogo, dell’azione e delle modalità con cui l’agente ha operato: solo se l’azione criminosa nella sua capacità causale è insufficiente a produrre l’evento, viene infatti meno ogni possibilità di realizzazione e deve ritenersi inidonea. Il relativo apprezzamento va svolto in concreto, senza essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l’azione, per non aver conseguito l’evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato.

Ciò premesso si rileva che gli elementi oggettivi da cui desumere l’idoneità della condotta a realizzare l’evento sono stati indicati dai giudici di merito nella coltellata, inferta all’addome della ragazza con un coltello tipo ‘Rambo’ con lama seghettata, a distanza ravvicinata, supportati in questo convincimento dai risultati delle consulenze tecniche e dal giudizio dei sanitari che hanno sottoposto la ragazza ad intervento chirurgico (come illustrato nei paragrafi sub. 2 e 3 che precedono). A fronte di tali conclusioni, i rilievi critici del consulente di parte non appaiono avere pregio, e comunque non risultano idonei a scalfire gli elementi oggettivi e convergenti esposti in sentenza. La Corte Territoriale si è soffermata sulle ipotesi alternative avanzate dal consulente della difesa con particolare riferimento alla ridotta distanza tra la punta del coltello e l’aorta addominale ed ha ritenuto irrilevanti le circostanze che la ragazza sia giunta in ospedale con codice verde o non abbia perso lucidità.

A tal riguardo, la giurisprudenza costante di questa Corte ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di uffici e consulenti di parte – e analogamente testi tecnici qualificati -, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Cass. sez. 4^ 20 maggio 1989 n. 7591 rv. 181382). Pertanto, non coglie nel segno la censura del ricorrente circa il recepimento del giudizio formulato dai testi che avevano eseguito l’intervento e gli assunti assiomatici della sentenza.

1.3. Al giudizio sull’idoneità degli atti è correlato anche l’ulteriore requisito della univocità, richiesto dall’art. 56 cod. pen., da valutarsi dalle circostanze in cui si sono svolti i fatti e dal comportamento in concreto tenuto dall’agente. In proposito è sufficiente rilevare che la coltellata è stata inferta con forza discreta a breve distanza in un distretto vitale, come diffusamente esposto a pag. 10 della sentenza di appello, a nulla rilevando che non vi sia stata reiterazione.

1.4. Dal punto di vista soggettivo, l’animus necandi è stato inferito da un compendio che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto correttamente dotato di inequivoca incidenza dimostrativa: la potenzialità offensiva dell’arma e la distanza ravvicinata tra l’offeso e l’offensore, sono tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore, per una manifesta volontà diretta ad uccidere, non andata a segno per cause indipendenti dalla volontà di C. .

I principi che regolano il tentativo, come già detto, risultano puntualmente applicati dalla Corte territoriale con argomentazioni alle quali la difesa ricorrente oppone nulla più che una alternativa valutazione degli esiti processuali.

Anche il motivo con cui si contesta la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi è infondato. Per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010 – dep. 05/11/2010, Mele, Rv. 248832). Per quanto attiene la gelosia, evocata nel ricorso come la causa scatenante della condotta, è stato ripetutamente affermato che essa può portare ad escludere l’aggravante in questione (ad esempio, Sez. 5, n. 35368 del 22/09/2006 – dep. 23/10/2006, P.M. in proc. Abate, Rv. 235008), conformemente all’esperienza comune che dimostra che si tratta di spinta davvero forte dell’animo umano, che può indurre anche a gesti del tutto inaspettati e illogici, soprattutto in persone con problemi caratteriali o relazionali. Nel caso in esame, tuttavia, la gelosia è stata esclusa con motivazione logica, essendo stata invece l’azione lesiva ricondotta alla non accettazione da parte dell’imputato di una nuova relazione della ragazza, così disconoscendosi il principio fondamentale che deve regolare i rapporti di coppia, per cui l’inizio come la fine di una relazione devono fondarsi solo sulla libera scelta e non possono sopportare nessuna costrizione. Tale valutazione, compiutamente svolta dalla Corte territoriale, non è censurabile.

È invece fondato il terzo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento di quello concernente il giudizio di comparazione sulle circostanze. La richiesta dell’attenuante speciale del c.d. recesso attivo aveva formato oggetto di specifico motivo di appello, su cui la corte di merito non ha dato risposta. Al riguardo va anzitutto osservato che rappresenta un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo l’ipotesi del recesso attivo, disciplinato dall’art. 56 c.p., comma 4, – detto anche, più impropriamente pentimento operoso – ricorre quando il soggetto, avendo esaurito la condotta tipica, agisce per impedire l’evento e riesce, effettivamente, ad impedirlo (Sez. 6, 20 dicembre 2011, n. 203; Sez. 1, 2 febbraio 2010, n. 21955; Sez. 1, 23 settembre 2008, n. 39293).

In particolare, con riferimento al requisito della ‘volontarietà’ della condotta dell’agente, è stato precisato, specie con riferimento all’istituto della desistenza, che lo stesso non va inteso come ‘spontaneità’ della condotta, sicché la desistenza – ma il principio può valere anche per il recesso attivo – ‘non è esclusa dalla valutazione degli svantaggi che deriverebbero dal proseguimento dell’azione criminosa’.

Nel caso in esame si assume incontestato che l’imputato, dopo aver ferito la ragazza, la portò immediatamente in Ospedale, dove ottenne tempestivo soccorso.

Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Salerno perché proceda a nuovo giudizio di merito che rivisiti la posizione di C. in base ai rilievi svolti.

 P.Q.M.

 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’attenuante del recesso attivo e l’eventuale riformulazione del giudizio di [comparazione delle circostanze e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle parti civili B.C. , B.F. , E.B. le spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida complessivamente in Euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

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