Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 febbraio 2015, n. 6261.
L’art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nell’equiparare alle armi improprie alcuni strumenti la cui destinazione naturale non è l’offesa alla persona, ma che tuttavia sono occasionalmente atti ad offendere, ne individua in modo specifico alcuni che, per le loro caratteristiche, si sono dimostrati idonei a ledere, distinguendoli da altri, ricompresi genericamente nella categoria degli strumenti, non considerati espressamente come arma da punta o da taglio. Pertanto, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione normativa, occorre anche l’ulteriore condizione che essi appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”, ma non alle cose. Ne discende che solo con riferimento agli oggetti previsti nell’ultima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, è necessario verificare se, pure avendo una destinazione originaria innocua, possono essere utilizzati per l’offesa alle persone. Nel caso di specie tale non era l’oggetto che il ricorrente portò fuori dalla propria abitazione al solo fine di recidere il cavo elettrico, descritto in sentenza come “un arnese utilizzato nei lavori di montagna per il taglio di piccoli pezzi di legno”, venendo in radice escluso che potesse essere in concreto utilizzabile per l’offesa alle persone.
Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 12 febbraio 2015, n. 6261
Rileva in fatto
1. Con sentenza emessa il 15 marzo 2013 il Tribunale di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.B. dal reato di cui all’articolo 392 cod. pen., così qualificata l’originaria imputazione di violazione di domicilio, per intervenuta remissione di querela e, ritenuta la ricorrenza dell’ipotesi lieve, lo ha condannato alla pena di euro 700 di ammenda, rateizzate in 10 rate, per il reato di porto abusivo di uno strumento atto ad offendere.
2. In fatto, era risultato accertato che l’imputato era uscito dalla propria abitazione perché evidentemente disturbato dal rumore prodotto dall’impianto frigorifero di un camion parcheggiato nel cortile della confinante Società Cooperativa Latteria. Dopo aver minacciato il conducente di tagliare il filo della corrente se non avesse spento il frigorifero, B. era entrato nel garage uscendone con una piccola accetta, utilizzata in montagna per il taglio di piccoli pezzi di legno, con cui aveva tagliato il filo elettrico.
3. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso per cassazione la parte personalmente deducendo due motivi e chiedendo l’annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto oppure perché il fatto non costituisce reato.
Con il primo motivo lamenta vizio dì motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 4 legge 110 del 1975. In particolare, deduce che nella sentenza non era specificato qual’era lo strumento utilizzato, la sua potenziale capacità lesiva. né il luogo in cui aveva portato detto strumento.
Con il secondo motivo lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale. Il giudice non aveva motivato in ordine alla sussistenza degli elementi materiali dei reato, né in merito all’elemento psicologico. Dalla contestazione emergeva un reato colposo ed occorreva che nella motivazione fosse chiarita la sua volontà di uscire fuori dalle proprie pertinenze o di esserne uscito per colpa. Egli era rimasto nelle proprie pertinenze e null’altro era stato specificato.
Considerato in diritto
1. II primo motivo di ricorso è fondato per le assorbenti ragioni che seguono.
Va premesso che al ricorrente era stato contestato il porto, senza giustificato motivo, di un’ascia, strumento chiaramente utilizzato per le circostanze di luogo di tempo per l’offesa alla persona o alle cose.
Tuttavia, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, “l’art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nell’equiparare alle armi improprie alcuni strumenti la cui destinazione naturale non è l’offesa alla persona, ma che tuttavia sono occasionalmente atti ad offendere, ne individua in modo specifico alcuni che, per le loro caratteristiche, si sono dimostrati idonei a ledere, distinguendoli da altri, ricompresi genericamente nella categoria degli strumenti, non considerati espressamente come arma da punta o da taglio. Pertanto, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione normativa, occorre anche l’ulteriore condizione che essi appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”, ma non alle cose (Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, Porcu, Rv. 225116).
Ne discende che solo con riferimento agli oggetti previsti nell’ultima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, è necessario verificare se, pure avendo una destinazione originaria innocua, possono essere utilizzati per l’offesa alle persone. Tale non era l’oggetto che il ricorrente portò fuori dalla propria abitazione al solo fine di recidere il cavo elettrico, descritto in sentenza come “un arnese utilizzato nei lavori di montagna per il taglio di piccoli pezzi di legno”, venendo in radice escluso che potesse essere in concreto utilizzabile per l’offesa alle persone. Convincimento, del resto, fatto proprio dal giudice di merito in relazione al diverso reato di cui all’art. 392 cod. pen., ritenuto sussistente nella forma semplice (dichiarato estinto per remissione di querela), e non in quella aggravata dall’uso dell’arma.
La sentenza va quindi annullata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo b) per cui vi è stata condanna perché il fatto non sussiste.
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