Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 11 febbraio 2015, n. 725

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

1.

sul ricorso numero di registro generale 9109 del 2008, proposto da:

Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 1,

in persona del Direttore Generale p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv.to An.Na. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, (…),

contro

– A. Onlus Associazione It.,

ed altri,

costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ba. e Co.Sa. ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato, in Roma, (…);

– Presidio di Riabilitazione “Di.”, ed altri;

non costituitisi in giudizio,

e con l’intervento di

con l’intervento ad opponendum di

– CE. s.r.l.,

in persona dell’amministratore p.t.;

ed altri;

rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ba. e Co.Sa. ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato, in Roma, (…),

2.

sul ricorso numero di registro generale 7790 del 2010, proposto da:

Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 1 Centro,

in persona del Commissario Straordinario p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv.to An.Na. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, (…),

contro

– A.,

in persona del legale rappresentante p.t.;

ed altri

costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti An.Me. e Co.Sa. ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato, in Roma, (…);

– Ce. S.r.l.,

in persona del legale rappresentante p.t.;

non costituitasi in giudizio,

per la riforma

– quanto al ricorso n. 9109 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli – Sezione I n. 06505/2008, resa tra le parti;

– quanto al ricorso n. 7790 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli – Sezione I n. 02211/2010, resa tra le parti.

Visti i ricorsi, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione, nel primo giudizio, di A. ed altri;

Visto che non si sono costituite in tale giudizio le altre parti appellate;

Visto, nello stesso giudizio, l’atto di intervento ad opponendum di CE. s.r.l. ed altri;

Visto l’atto di costituzione, nel secondo giudizio, di A. ed altri ed altri;

Visto che non si è costituita in tale giudizio Ce. S.r.l.;

Viste le memorie prodotte in entrambi i giudizii da appellati ed opponenti a sostegno delle loro difese;

Vista l’Ordinanza n. 1013/2010, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 2 marzo 2010, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata col ricorso R.G. n. 9109/2008;

Visti gli atti tutti delle cause;

Data per letta, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015, la relazione del Consigliere Sa.Ca.;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. An.Ma., in sostituzione dell’avv. Co.Sa., per gli appellati, nessuno essendo ivi comparso per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado dagli odierni appellati, ha, con la sentenza n. 6505/2008 indicata in epigrafe, annullato la delibera della A.S.L. Napoli 1 n. 1101 in data 15 dicembre 2006 (avente ad oggetto “Determinazione dei criteri e dei limiti di spesa per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza riabilitativa per l’anno 2006 da parte delle strutture private temporaneamente accreditate ed i correlati limiti di spesa”) e la delibera della stessa A.S.L. n. 1100 in pari data (avente ad oggetto “Determinazione dei criteri e dei limiti di spesa per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica per l’anno 2006 da parte delle strutture private temporaneamente accreditate ed i correlati limiti di spesa”).

La decisione è gravata, con l’atto di appello R.G. n. 9109/2008 all’esame, dalla Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 1, che ne lamenta l’erroneità sotto i profili della inammissibilità del ricorso di primo grado e della infondatezza dei motivi accolti dal T.A.R.

Resistono con controricorso, degli appellati, A. ed altri, nonché alcuni intervenienti ad opponendum, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione sotto diversi profili, nonché, in subordine, l’infondatezza della stessa.

Non si sono costituite in giudizio le altre parti appellate.

Con Ordinanza n. 1013/2010, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 2 marzo 2010, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

Con memoria in data 29 dicembre 2014 appellati ed intervenienti hanno esposto ulteriori considerazioni a sostegno delle loro tesi, premettendo tuttavia una eccezione di intervenuta estinzione del giudizio per perenzione.

2. – Con l’appello R.G. n. 7790/2010 pure all’esame l’Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro ha impugnato poi la sentenza dello stesso T.A.R. n. 221/2010, che, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellati, ha annullato la delibera del Commissario Straordinario della ASL Napoli 1 Centro n. 491 in data 31/07/2009, avente ad oggetto “definizione degli importi liquidabili per l’anno 2006 ai centri che erogano prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78”.

Anche in tale giudizio si sono costituiti, per resistere, gli originarii ricorrenti, che, anche con successiva memoria del 29 dicembre 2014, deducono l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello.

3. – Le cause sono state congiuntamente chiamate e trattenute in decisione alla udienza pubblica del 29 gennaio 2015, previa indicazione alle parti, ex art. 73 c.p.a., delle questioni, rilevate d’ufficio, della irricevibilità del primo appello e della improcedibilità del secondo per preclusione da giudicato.

DIRITTO

1. – I due ricorsi, strettamente connessi dal punto di vista oggettivo e parzialmente anche da quello soggettivo, devono essere riuniti ex art. 70 c.p.a.

2. – L’appello R.G. n. 9109/08 è irricevibile, in quanto notificato al procuratore costituito e domiciliatario delle parti appellate oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 28, comma 2, l. Tar, applicabile ratione temporis al caso di specie.

Fermo, invero, il principio che la notificazione di un atto deve considerarsi perfezionata per il notificante nel momento della richiesta all’ufficiale giudiziario e per il destinatario in quello della ricezione della copia di esso, l’indicazione nella relativa richiesta del domicilio effettivo del notificando attiene al momento perfezionativo del procedimento per il notificante e non a quello del suo perfezionamento per il destinatario.

Orbene, la previsione dell’art. 330 c.p.c., comma 1 ( richiamato dall’art. 28 cit. ), della sussidiaria proposizione dell’impugnazione mediante notificazione “presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”, identificando nel procuratore il destinatario della notifica salvo espressa e diversa dichiarazione di residenza od elezione di domicilio ( cfr. Cass. civ., sent. 28 novembre 1998, n. 12102 ) e contenendo un riferimento unicamente personale, fa implicito richiamo per la notificazione dell’atto alle modalità previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c., in forza delle quali la notifica deve essere effettuata mediante consegna di una sua copia a mani proprie del destinatario, ovvero, tra gli altri, nel luogo nel quale il professionista risiede per ragioni del suo ufficio, a norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 10 e art. 17, comma 1, n. 7.

Poiché l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa, nel caso di richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del “domicilio professionale” ( cfr. R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17 ) o della “sede dell’ufficio” ( cfr. R.D. n. 37 del 1934, art. 68 ) del procuratore e l’accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare, che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso anzitutto dagli atti del giudizio e poi presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede.

La possibilità, inoltre, che la notifica dell’impugnazione, nonostante l’erronea indicazione del domicilio del procuratore, possa completarsi per la diligenza dell’ufficiale giudiziario o postale nel ricercare il destinatario o in virtù di un successivo accertamento del domicilio effettivo del procuratore da parte del richiedente la notifica all’esito negativo della prima richiesta, non vale ad escludere il collegamento causale tra il primo esito negativo e l’inadempimento del notificante all’onere preventivo di verifica del domicilio del notificando.

Sulla base dei principii sopra enunciati (per i quali v. Cass. civ., sez. un., 19 febbraio 2009, n. 3960), il perfezionamento della notifica per il notificante non può dirsi nel caso all’esame realizzato con la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di appello nell’ultimo giorno utile per la notifica (8 novembre 2008), mancando in esso il predetto requisito essenziale per la identificazione del destinatario e cioè l’individuazione del domicilio effettivo dello stesso, da riconoscersi nel suo studio di Napoli, Via (…) e non in quello erroneamente indicato di Napoli, Via (…), ove infatti la notifica nello stesso giorno tentata dall’ufficiale giudiziario non è andata a buon fine.

Non potendo, in virtù di tali circostanze, dirsi che la notifica si sia validamente perfezionata per il notificante in data 8 novembre 2008, non valendo a sanare l’irricevibilità dell’impugnazione che ne deriva ( stante la natura perentoria dei termini stabiliti per le impugnazioni, che ne esclude la proroga, sia anteriormente che posteriormente alla scadenza ) la intervenuta ( tardiva ) rinotifica dell’atto con esito positivo al (questa volta corretto) domicilio professionale del destinatario in data 10 novembre 2008 e non avendo la ricorrente documentato che l’esito negativo della notifica anteriormente richiesta sia ascrivibile ad un mutamento del domicilio del procuratore della controparte non accertabile né dalle annotazioni contenute nell’albo professionale né dagli atti del giudizio di primo grado (ove valga notare come tutti gli ultimi atti compiuti dal difensore dei ricorrenti recavano la corretta indicazione della nuova sede dell’ufficio del procuratore costituito in via Tino da Camaino), vertesi in ipotesi di imputabilità al notificante della notifica dell’atto ( con esito negativo ) ad un domicilio del procuratore diverso da quello effettivo ( cfr. Cass. civ., 21 giugno 2007, n. 14487; Cass. civ., 1 luglio 2005, n. 14033 ), non sanabile dalla tardiva ( per lo stesso notificante, che solo successivamente all’8 novembre 2008 ha indicato all’ufficiale giudiziario il corretto domicilio del destinatario ) successiva notifica.

Ne deriva, come già detto, l’irricevibilità del ricorso in appello R.G. n. 9109/2008, essendo stato lo stesso proposto dopo il decorso del termine di legge di 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.

In ogni caso, come correttamente dedotto dagli appellati, il ricorso stesso è comunque perento a norma dell’articolo 35, comma 2, lett. b), del c.p.a., atteso che il 2 dicembre 2013 era stato comunicato all’appellante, a mezzo posta elettronica certificata, l’avviso di cui all’art. 82, comma 1, c.p.a. e che nel termine di 180 giorni da quell’avviso non è stata presentata una nuova istanza di fissazione.

E’ vero che successivamente è stata fissata (d’ufficio) l’udienza di discussione del ricorso n. 9109/2008, per connessione con il ricorso n. 7790/2010. Ma la comunicazione della fissazione è stata fatta alle parti il 28 luglio 2014, vale a dire quando era ormai scaduto il termine della perenzione (180 giorni a decorrere dal 2 dicembre 2010) e dunque il ricorso era insanabilmente perento. Va notato che l’art. 85, comma 9, c.p.a., dispone che la perenzione può essere dichiarata (oltre che con decreto decisorio) anche con sentenza, se viene accertata all’udienza di discussione; tale disposizione indirettamente conferma ciò che comunque si ricava dal sistema, ossia che la sopravvenuta fissazione dell’udienza non sana la perenzione che si sia già verificata. Altro si direbbe, probabilmente, di un provvedimento di fissazione che intervenisse dopo la comunicazione del preavviso di perenzione di cui all’art. 82, c.p.a., ma prima che fosse scaduto il termine che per suo effetto grava sulla parte.

3. – La predetta declaratoria di irricevibilità comporta la conferma ed il passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 6505/2008, con particolare riguardo alla declaratoria di illegittimità dell’ammontare del tetto di spesa fissato con la deliberazione ASL n. 1101 del 15 dicembre 2006 per le prestazioni di assistenza riabilitativa per l’anno 2006.

Da tanto deriva l’improcedibilità per preclusione da giudicato del successivo appello R.G. n. 7790/2010, che, avendo ad oggetto l’atto di definizione a consuntivo degli importi liquidabili per l’anno 2006 per le predette prestazioni con applicazione della regressione tariffaria, verte in sostanza sulla attuazione della anzidetta delibera n. 1101 del 15 dicembre 2006 ed in primis sulla legittimità dei limiti di spesa con quest’ultima definiti.

Trattasi, allora, di questione ormai coperta dal giudicato formatosi sulla citata sentenza T.A.R., sulle statuizioni della quale, del resto, finiscono con l’appuntarsi le censure dell’appello R.G. n. 7790/2010, nella misura in cui la sentenza n. 2211/2010 con esso impugnata ha in sostanza ritenuto l’atto esecutivo viziato da illegittimità derivata da quella della indicata delibera n. 1101.

In sostanza, il fatto identificativo della causa petendi prospettato dai ricorrenti in primo grado nei due diversi giudizii è lo stesso (l’ammontare del tetto di spesa 2006), sì che il giudicato formatosi sull’illegittimità dello stesso fa’ stato tra le parti in qualunque altro giudizio, nel quale, come in quello di cui all’appello R.G. n. 7790/2010 all’esame, il fatto stesso si ponga come precedente logico, essenziale e necessario, della pronuncia.

Né può dubitarsi, poi, in merito alla rilevabilità, anche d’ufficio, del giudicato, ormai estesa anche a quello esterno ( Cass., 23 dicembre 2010, n. 26041; Cass., Sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916; da ultimo, Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2014, n. 22781 ).

4. – Le spese dei giudizii riuniti possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), preliminarmente riuniti i ricorsi indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando sugli stessi:

– dichiara irricevibile l’appello R.G. n. 9109/2008;

– dichiara improcedibile l’appello R.G. n. 7790/2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 29 gennaio 2015, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Salvatore Cacace – Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Depositata in Segreteria l’11 febbraio 2015

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