Il reato previsto dall’articolo 8 del Dlgs n. 74 del 2000, presuppone l’alterità tra la persona che emette e la persona che utilizza le fatture e, pertanto, non può, essere contestato alla stessa persona cui viene addebitato il fatto previsto dall’art. 2 dello stesso decreto.
Sentenza 17 ottobre 2017, n. 47603
Data udienza 31 agosto 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso; in subordine il suo rigetto.
Udito il difensore (OMISSIS) che chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari che, all’esito del giudizio abbreviato condannava l’imputato per i reati di cui all’articolo 646 cod. pen., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8.
2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica assegnata ai fatti contestati: si deduceva che la societa’ che aveva apparentemente emesso le fatture non le aveva “create”, essendo estranea all’operazione. Tale struttura del fatto comporterebbe la necessita’ di inquadramento dello stesso nella fattispecie prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3; a tale qualificazione avrebbe dovuto seguire l’assoluzione, tenuto conto che non sarebbe stata superata la soglia di punibilita’ prevista dalla legge. Si segnalava, infine, che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine all’invocata qualificazione, nonostante l’argomento fosse stato proposto con i motivi di appello;
2.2. vizio di legge e di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: gli aumenti per la continuazione sarebbero eccessivi, anche tenuto conto del fatto che la condotta si riferiva a soglie inferiori ad Euro 154.937.
2.3. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe fornito una adeguata motivazione in ordine all’accertamento di responsabilita’ per la consumazione del reato previsti dall’articolo 646 cod. pen.;
2.4. vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato nei limiti di seguito indicati.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply