Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 ottobre 2017, n. 47589. Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi li abbia commessi con il foglio rosa

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita, o a chi li abbia commessi con il foglio rosa (nella specie la patente e’ stata successivamente conseguita)

Sentenza 16 ottobre 2017, n. 47589
Data udienza 7 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/06/2014 dei TRIBUNALE di COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per: “Annullamento senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa che chiede di escludere”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cosenza con sentenza del 16 giugno 2014, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente sentenza di patteggiamento limitatamente all’omessa sospensione della patente di guida (sentenza n. 35384 del 2013, 4 sez.) applicava a (OMISSIS) la sanzione della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 4.
2. (OMISSIS) ha proposto appello trasmesso a questa Corte, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Il semplice foglio rosa non può ritenersi patente di guida e quindi non poteva trovare applicazione la sanzione della sospensione della patente di guida. Inoltre il giudice non ha valutato i parametri soggettivi per la determinazione della misura della sanzione.
Ha chiesto pertanto la riforma della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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