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La tesi secondo la quale, per la sussistenza del reato de quo, non basterebbe la sola fittizieta’ della intestazione in favore di uno dei suddetti soggetti, ma occorrerebbe la presenza di ulteriori elementi di fatto che siano capaci di concretizzare la capacita’ elusiva dell’operazione (Sez. 5, 9 luglio 2013 n. 45145, Femia; sez. 1, 2 aprile 2012 n. 17064, Ficara,), non viene invece condivisa in quanto tale esegesi finirebbe per richiedere la sussistenza di elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice non previsti dall’articolo 12 quinquies, attribuendo tale veste a elementi fattuali che potrebbero avere solo una rilevanza ai fini della verifica della esistenza del necessario elemento psicologico del delitto.
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta il rigetto dei motivi proposti nell’interesse di tutti i ricorrenti e con i quali si e’ appunto dedotta la non configurabilita’ del delitto in ipotesi di fittizie intestazioni al coniuge od ai discendenti come appunto avvenuto nel caso in esame attraverso l’attribuzione degli immobili, dei conti correnti e delle quote sociali a (OMISSIS) e (OMISSIS) da parte del padre (OMISSIS).
2.5 Quanto poi alla prova dell’elemento soggettivo, e cioe’ alla necessaria finalita’ elusiva delle intestazioni fittizie pure contestata con i motivi proposti nell’interesse di tutti i ricorrenti (terzo motivo del ricorso (OMISSIS) – (OMISSIS), secndo motivo dei ricorsi avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS)), il Tribunale del riesame appare avere operato una interpretazione ed esposizione di dati di fatto priva dei dedotti vizi sia sotto il lamentato profilo della violazione di legge che del difetto di motivazione; si e’ infatti adeguatamente esposto (si vedano al proposito le argomentazioni alla pagina 20 dell’ordinanza impugnata) come la ripetitivita’ delle operazioni di fittizia intestazione ed il coinvolgimento nelle stesse anche di soggetti estranei al nucleo familiare, il (OMISSIS), che per detta posizione venivano anche retribuiti, costituisce elemento del tutto significativo proprio della volonta’ elusiva e quindi della sussistenza del dolo specifico.
E tali considerazioni paiono proprio condivisibili poiche’ se vi sono plurime e ripetute intestazioni fittizie anche a soggetti terzi logicamente ne viene dichiarata la natura elusiva quantomeno nella fase della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e, quindi, anche il dolo specifico richiesto per la configurabilita’ dell’articolo 12 quinquies ben lungi dall’essere stato pretermesso risulta invece valorizzato sulla base di precise condizioni di fatto che non trovano smentita; e tali considerazioni valgono anche per la posizione di (OMISSIS) e (OMISSIS), figli di (OMISSIS), la cui partecipazione a plurime operazioni avvenute anche con l’intervento di terzi appositamente individuati quali meri prestanome (il (OMISSIS)) ne manifesta il concorso nel delitto contestato. Ne’ tali conclusioni circa la finalita’ elusiva possono trovare smentita nelle circostanze pure dedotte nei rispettivi ricorsi (ed anche nei motivi aggiunti), secondo le quali la sussistenza del dolo specifico e comunque del delitto di intestazione fittizia andrebbe esclusa sulla base dell’accertato effettivo svolgimento di attivita’ di amministrazione e comunque di gestione degli esercizi di ristorazione da parte dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS) (secondo motivo ricorso avv.to (OMISSIS)).
E difatti, la circostanza che (OMISSIS) e (OMISSIS) possano avere svolto reali attivita’ all’interno degli esercizi destinati alla ristorazione, non esclude la fittizieta’ dell’intestazione iniziale delle quote sociali e quindi la consumazione del fatto in quel preciso momento; in tema di momento consumativo del delitto di cui all’articolo 12 quinquies si e’ difatti affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori e’ un reato a forma libera e a consumazione istantanea, che si consuma nel luogo in cui e’ avvenuta la disponibilita’ o la attribuzione fittizia del bene (Sez. 2, n. 15792 del 07/01/2015, Rv. 263755) con la conseguenza di dovere affermare la sussistenza della fattispecie, in presenza della sola attribuzione fittizia e quindi indipendentemente dalla effettivita’ dell’attivita’ poi svolta all’interno delle societa’ dai soggetti ai quali le quote sono state inizialmente attribuite con volonta’ elusiva.
2.6 Con ulteriori motivi di ricorso i difensori di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno poi tutti contestato che il delitto di intestazione fittizia possa fungere da delitto presupposto delle ipotesi di autoriciclaggio e riciclaggio pure loro contestate; affermando che la fattispecie di cui all’articolo 12 quinquies non disegna una condotta produttiva di profitti illeciti si e’ voluto escludere a priori la possibilita’ che oggetto di condotte decettive riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 648 bis c.p. e articolo 648 ter c.p., comma 1 possano essere i profitti derivanti dalle attivita’ delle societa’ le cui quote risultano fittiziamente intestate.
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