Corte di Cassazione, sezion eferiale penale, sentenza 21 settembre 2017, n. 43144. Riciclaggio e autoriciclaggio con intestazioni fittizie

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Con il secondo motivo, lamentavano violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni.
Al proposito, si contestava l’utilizzazione frequente di omissis nel corpo motivazionale dei singoli decreti autorizzativi avvenuta per scelta deliberata dell’ufficio del P.M. in violazione delle regole sul contenuto dei provvedimenti autorizzativi la limitazione di un diritto fondamentale del cittadino. Inoltre, si lamentava anche la violazione delle regole in tema di motivazione per relationem, posto che nel corpo dei decreti erano state richiamate delle informative di P.G. non versate in atti. Infine, con il secondo motivo, si deduceva ancora la mancata correlazione tra la richiesta di proroga adottata con il R.I.T. 6905/2012 in cui si faceva riferimento all’ipotesi di riciclaggio aggravato ed il provvedimento del G.I.P. che, invece, richiamava la differente ipotesi di usura in danno dello stesso (OMISSIS).
Con il terzo motivo veniva dedotta l’erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi la fattispecie di intestazione fittizia di cui all’articolo 12 quinquies nelle condotte poste in essere e ricostruite in sede di indagini; quanto all’elemento oggettivo, il vizio del provvedimento impugnato veniva ravvisato nell’assenza di adeguati riferimenti alla pericolosita’ sociale del (OMISSIS), in quanto potenziale destinatario di misure di prevenzione patrimoniale che ne avrebbe motivato la scelta della intestazione fittizia. Al proposito, si deduceva, che alcun fatto sintomatico della pericolosita’ sociale veniva descritto o richiamato mentre avrebbe dovuto tenersi conto dell’esito assolutorio delle principali pendenze sicche’, il dato essenziale della oggettiva sottoponibilita’ del (OMISSIS) ad una misura di prevenzione, risultava obliterato.
Circa l’elemento soggettivo, si esponeva come necessario requisito imprescindibile per la configurabilita’ del fatto-reato fosse l’intento elusivo della fittizia intestazione, trattandosi di fattispecie penale punita a titolo di dolo specifico di offesa, divenendo essenziale accertare l’esclusivo scopo di sottrarre determinati beni al procedimento di prevenzione. Ed invece, su tale tema, il giudice del riesame aveva operato un illegittimo automatismo ricavando la sussistenza della finalita’ elusiva, incompatibile con forme di dolo eventuale, dal fondato timore di essere sottoposto a misura di prevenzione senza valorizzare adeguatamente la circostanza che, in epoca antecedente a tutte le operazioni contestate nel capo di imputazione provvisorio, era stato attestato in via irrevocabile che (OMISSIS) non era soggetto pericoloso a seguito dell’avvenuta revoca da parte della Corte di appello di Roma con decreto del 30 settembre 2009 della disposta misura di prevenzione. Inoltre, si lamentava, come fosse stato adeguatamente dedotto e provato che le operazioni negoziali effettuate non potevano avere finalita’ elusiva perche’ con esse si erano operate intestazioni a soggetti, i figli di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che in caso di applicazione della misura di prevenzione sarebbero state prive di efficacia avuto riguardo alle disposizioni contenute negli articoli 19 e 26 del codice antimafia. Inoltre, nel corso del riesame, era stato anche dedotto come (OMISSIS) non avesse mai nascosto di essere il punto di riferimento dell’attivita’ di ristorazione e che la mancata intestazione personale delle attivita’ rispondeva alle necessita’ conseguenti la condanna per bancarotta e l’applicazione delle pene accessorie.
Con il quarto motivo si deduceva violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) con riferimento alla configurabilita’ della contestata ipotesi di cui all’articolo 12 quinquies nei confronti di Lorenzo (OMISSIS) a titolo di concorso; difatti, il Tribunale del riesame, aveva ricavato la gravita’ indiziaria in relazione al dolo specifico sulla base del solo rapporto di parentela senza l’individuazione di alcuna circostanza fattuale da cui desumere che anche Lorenzo (OMISSIS) fosse consapevole della sottoponibilita’ del padre e misure di prevenzione e della finalita’ elusiva delle operazioni.
Doveva quindi escludersi che il solo legame di parentela provasse il dolo specifico.
Con il motivo quinto si lamentava violazione di legge in relazione alla configurabilita’ della ipotesi di autoriciclaggio in relazione ai capi 14 e 19 riguardanti il reinvestimento della somma di 218.000 Euro provento delle attivita’ della (OMISSIS) s.r.l.; al proposito si contestava l’impostazione seguita dal giudice del riesame dovendo invece ritenersi che la fattispecie di intestazione fittizia di cui al 12 quinquies fosse priva di produrre profitti illeciti suscettibili di reimpiego. La nozione di profitto del reato doveva limitarsi al vantaggio economico ricavato in via diretta ed immediata dal reato stesso dovendosi escludere tale presupposto nei vantaggi puramente ipotetici potenziali. Pertanto, doveva ritenersi che i proventi delle attivita’ oggetto di fittizia intestazione come la (OMISSIS) s.r.l. non possano considerarsi frutto di attivita’ illecita trattandosi invece di attivita’ pienamente lecite con conseguente impossibilita’ di configurare il delitto di autoriciclaggio sia in capo a (OMISSIS) che nei confronti di (OMISSIS), chiamato a rispondere a titolo di concorso senza alcuna indicazione della consapevolezza in capo a quest’ultimo della natura illecita delle somme reinvestite.
Con il sesto motivo si eccepiva difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) in relazione alle esigenze cautelari ravvisate con riferimento al pericolo di reiterazione sulla base di argomentazioni assertive senza tenere conto del piu’ recente orientamento giurisprudenziale.
1.4 Anche (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione tramite i propri difensori; nel
ricorso avv.to (OMISSIS) si deduceva:
– vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e) con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravita’ indiziaria in ordine al delitto di intestazione fittizia poiche’ alcun elemento specifico, se non il mero rapporto parentale, era stato evidenziato per dimostrare la consapevolezza della finalita’ elusiva e tale affermazione doveva ritenersi illogica; al proposito, poi, richiamati i trascorsi giudiziari di (OMISSIS), si contestava pure che questi avesse un concreto timore di essere sottoposto a misura di prevenzione in considerazione della revoca della precedente misura disposta dalla Corte di appello di Roma con provvedimento del settembre 2009, fatto, questo, che escludeva la possibilita’ di ritenere che il predetto aveva agito al fine di sottrarre il proprio patrimonio a misure ablatorie;
– violazione di legge in relazione all’articolo 606 c.p.p., lettera b) posto che era stata configurata l’ipotesi di cui all’articolo 12 quinquies pur in mancanza di valutazione circa la concreta capacita’ elusiva delle operazioni di intestazione di quote e beni immobili ai figli per i quali opera la presunzione di interposizione fittizia prevista dalle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali; tale particolare situazione avrebbe richiesto l’individuazione di elementi aggiuntivi atti a dimostrare che la condotta miri ad assicurare detta finalita’ elusiva;
– violazione di legge con riguardo al capo 4 dell’imputazione provvisoria riguardante l’intestazione fittizia del conto corrente presso la (OMISSIS) a (OMISSIS) posto che il delitto di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies non poteva costituire il reato presupposto della fattispecie di riciclaggio;

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