In tema di impugnazioni, la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado; sicche’ il giudice del gravame ben puo’, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado

Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 aprile 2018, n. 9001.

In tema di impugnazioni, la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado; sicche’ il giudice del gravame ben puo’, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorieta’ tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello. La decisione resa in seconde cure, anche se confermativa, si sostituisce – invero – totalmente a quella di primo grado, sicche’ il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto; la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello

Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ne’ indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimita’ non puo’ investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicita’ della motivazione addotta. Ne consegue che e’ inammissibile qualsiasi critica alla ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

Sentenza 11 aprile 2018, n. 9001
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17052/2014 proposto da:

(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per scrittura privata autenticata il 16.6.2014, munita di apostille;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a.;

– intimata –

e contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per scrittura privata autenticata il 16.6.2014, munita di apostille;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1703/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione dei motivi primo e secondo del ricorso principale; inammissibilita’ dei motivi terzo, quarto e quinto dello stesso ricorso e dei motivi primo e secondo del ricorso incidentale; assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale; rigetto dell’incidentale;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del proprio incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato l’11 gennaio 2010, la (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la (OMISSIS), chiedendo pronunciarsi – in via principale – sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., che tenesse luogo della vendita definitiva di pacchetti azionari della (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) s.p.a., in adempimento del Memorandum of Agreement sottoscritto dalle parti il 28 agosto 2008, da considerarsi, a parere dell’attrice, come un vero e proprio contratto preliminare, ovvero – in via subordinata – condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 10736/2011, rigettava la domanda principale ed, in accoglimento della domanda subordinata, condannava la (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore della (OMISSIS), da quantificarsi nel corso del giudizio.

2. Con sentenza n. 1703/2014, notificata il 28 maggio 2014, la Corte d’appello di Milano rigettava gli appelli principale ed incidentale proposti da entrambe le parti, confermando la sentenza impugnata. La Corte – dopo avere qualificato, al pari di quanto aveva fatto la sentenza di prime cure, come contratto preliminare il Memorandum of Agreement del 28 agosto 2008 – escludeva che potesse, tuttavia, accogliersi la domanda della (OMISSIS) ex articolo 2932 c.c., non essendosi verificata la condizione, prevista nell’atto, dell’approvazione dell’operazione da parte del Group Management Board, organo della societa’ capogruppo con sede in (OMISSIS). Il giudice di appello riteneva, peraltro, che fosse ravvisabile una responsabilita’ della (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1375 c.c., per avere comunicato con ritardo alla (OMISSIS) s.p.a. il diniego di approvazione dell’operazione da parte del Board.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la (OMISSIS), sulla base di cinque motivi, ai quali la resistente (OMISSIS) s.p.a. ha replicato con controricorso, contenente altresi’ ricorso incidentale, affidato a due motivi e ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato ad un solo motivo.

4. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

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