In tema di impugnazioni, la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado; sicche’ il giudice del gravame ben puo’, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, secondo, terzo (prima parte) e quarto motivo del ricorso, la (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 156 c.p.c., articolo 111 Cost., articoli 1223, 1337, 1358 e 1375 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia posto in essere una decisione affetta da nullita’ (ai sensi dell’articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c.), ovvero da omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (consistente nel mancato rilievo della diversita’ del decisum della sentenza di prime cure rispetto a quello della sentenza di appello), e comunque da errores in iudicando per violazione di diverse norme di diritto sostanziale (articoli 1337, 1358 e 1375 c.c.) per avere, nel dispositivo dell’impugnata sentenza, confermato la decisione non definitiva emessa in prime cure.

La Corte territoriale non avrebbe – per vero – considerato che quest’ultima sentenza aveva condannato la (OMISSIS) al risarcimento dei danni – da quantificarsi nel corso del giudizio – subiti dalla (OMISSIS) s.p.a. in conseguenza della mancata stipula del contratto definitivo di vendita del pacchetto azionario delle societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. E cio’ – ad avviso del Tribunale per avere l’odierna ricorrente mancato di adempiere alla promessa del fatto del terzo ex articolo 1381 c.c., assunta nel Memorandum of Agreement, sottoscritto dalle parti il 28 agosto 2008, nel quale la (OMISSIS) si era impegnata ad ottenere – “in due time” (“a tempo debito”) – l’approvazione incondizionata e favorevole all’operazione da parte del Group Management Board, ossia dell’organo di controllo della societa’ capogruppo avente sede in (OMISSIS).

1.2. Ben al contrario, ad avviso della ricorrente, la pronuncia di appello avrebbe fondato la responsabilita’ della (OMISSIS) – non sulla violazione dell’obbligo suindicato e sulla conseguente mancata stipula della vendita definitiva, come aveva ritenuto la sentenza di primo grado – bensi’ sulla ritardata comunicazione, in violazione dell’obbligo di buona fede ex articolo 1375 c.c., della decisione del Board alla (OMISSIS), avendo la (OMISSIS) assunto, con il predetto Memorandum, esclusivamente l’obbligo di ottenere “a tempo debito” una decisione da parte del Board, “qualunque ne fosse il contenuto”.

La Corte territoriale avrebbe, invero, ravvisato nella complessiva operazione negoziale – non un preliminare la cui efficacia fosse subordinata al verificarsi della condizione, costituita dall’approvazione del contratto da parte del Board, con la conseguenza che solo in caso di avveramento di tale condizione le parti avrebbero potuto procedere alla stipula del definitivo – bensi’ un contratto preliminare riferito ad un definitivo, da stipularsi in ogni caso entro il 15 ottobre 2008, condizionato a tale approvazione, che sarebbe, peraltro, potuta intervenire anche successivamente, purche’ entro il 15 novembre, termine ultimo fissato per il closing dell’intera operazione.

1.3. Ne discenderebbe – a parere della (OMISSIS) – che la Corte d’appello non avrebbe potuto confermare nel dispositivo la sentenza di prime cure, che si era fondata sull’esistenza di un’obbligazione a carico di detta societa’, ai sensi dell’articolo 1381 c.c., di procurare l’assenso del Board (terzo rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti), obbligazione “che presupponeva ed era riferita ad un definitivo non condizionato”, laddove la ritenuta responsabilita’ dell’odierna ricorrente era stata, invece, fondata dalla Corte sulla diversa violazione del principio di buona fede ex articolo 1375 c.c.. Con la conseguenza che la condanna al risarcimento del danno da mancata stipula del definitivo – ancorata dal giudice di prime cure al presupposto che la (OMISSIS) si fosse impegnata a procurarsi, non una decisione qualsiasi da parte del Board, bensi’ una decisione di assenso all’acquisto dei pacchetti azionari in questione non avrebbe potuto essere confermata dalla Corte d’appello, che aveva operato, in motivazione, una diversa qualificazione della fattispecie, non potendo evidentemente tale voce di danno conseguire alla violazione del canone di buona fede, ne’ nelle trattative, ne’ nell’esecuzione del contratto.

La sentenza di appello sarebbe, dunque, ad avviso della ricorrente, affetta da nullita’ (ex articoli 132 e 156 c.p.c.) per contrasto tra motivazione e dispositivo, e comunque per inidoneita’ della motivazione a sorreggere il decisum, e sarebbe, altresi’, incorsa nella violazione degli articoli 1353, 1358, 1372, 1337 e 1375 c.c., atteso che, anche sotto il profilo sostanziale, “l’affermato inadempimento dell’obbligazione “di tempestiva comunicazione” (…)” – ancorato dalla Corte territoriale alla violazione dell’obbligo di buona fede – “non e’ suscettibile di provocare un danno” – quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado – “conseguente all’inadempimento di una diversa obbligazione, quella di procurare l’assenso del GMB, ricondotta all’articolo 1381 c.c.”.

1.4. Le censure sono infondate.

1.4.1. Va, difatti, osservato – al riguardo – che, in tema di impugnazioni, la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado; sicche’ il giudice del gravame ben puo’, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorieta’ tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello (cfr., ex plurimis, Cass., 25/01/2008, n. 1604; Cass., 14/02/2014, n. 3594; Cass., 14/03/2016, n. 4889). La decisione resa in seconde cure, anche se confermativa, si sostituisce – invero – totalmente a quella di primo grado, sicche’ il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto; la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello (Cass. 10/01/2017, n. 352).

1.4.2. Deve, pertanto, escludersi la dedotta nullita’ della decisione impugnata, ma non puo’ ritenersi neppure sussistente la denunciata violazione delle norme sostanziali succitate, essendosi la Corte d’appello limitata a confermare la sussistenza, sia pure sulla base di un iter decisionale diverso e sulla base di nuove argomentazioni in diritto, di un fatto potenzialmente dannoso, gia’ ritenuta dal giudice di primo grado nella sentenza di condanna generica, in conseguenza rimodulandone, in parte, la portata risarcitoria.

1.5. Per tutte le ragioni esposte, le censure in esame vanno, pertanto, disattese.

2. Con il terzo motivo, seconda parte, la (OMISSIS) denuncia la “motivazione inesistente e/o meramente apparente” in relazione ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. La istante lamenta che la Corte d’appello sia incorsa nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere effettuato due affermazioni in insanabile contrasto tra loro. A p. 26 dell’impugnata sentenza, invero, la Corte avrebbe ritenuto che il termine finale per il rilascio dell’approvazione da parte del Board sarebbe stato il 15 novembre 2008, con la conseguenza che la comunicazione del mancato rilascio di tale approvazione, pervenuta il 12 novembre 2008, non avrebbe dovuto essere considerata tardiva.

A p. 29, la Corte territoriale avrebbe, invece, affermato che tale comunicazione sarebbe dovuta pervenire alla (OMISSIS) subito dopo la conclusione del contratto preliminare del 28 agosto 2008, o quanto meno prima della conclusione della Due Diligence (calendarizzata al 30 settembre 2008), o al massimo entro il 15 ottobre 2008 (termine fissato per la conclusione del definitivo).

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