E’ legittima la sanzione amministrativa irrogata per inosservanza dei limiti di velocità, anche se l’ora dell’infrazione registrata dall’autovelox diverse da quella indicata a verbale per mancato adeguamento del sistema all’ora legale

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8865.

E’ legittima la sanzione amministrativa irrogata per inosservanza dei limiti di velocità, anche se l’ora dell’infrazione registrata dall’autovelox diverse da quella indicata a verbale per mancato adeguamento del sistema all’ora legale.

Ordinanza 10 aprile 2018, n. 8865
Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6853/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI ORISTANO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2016 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro il Prefetto di Oristano, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 53/2016, che ha respinto il suo appello a sentenza del Gp di Ghilarza, a sua volta reiettiva della opposizione a verbale della polizia stradale per inosservanza dei limiti di velocita’.

La sentenza riferisce che la contestazione sulla divergenza tra l’ora segnata in verbale (16,21) e quella segnata sullo scontrino (15,21) dell’apparecchiatura telelaser era riconducibile al mancato adeguamento dell’orario nel passaggio dall’ora solare a quella legale.

Il ricorrente denunzia violazione di norme di diritto essendo pacifico che l’asserita negata infrazione e’ avvenuta alle 16,21 come risulta dal verbale mentre lo scontrino indica le 15,21.

Il relatore ha proposto la manifesta infondatezza dell’unico motivo, che ripropone il motivo di appello sul quale il tribunale ha dato sufficiente risposta riferendo dell’espressa menzione nel verbale della divergenza di orario, e la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

Il Collegio condivide la proposta, trattandosi della reiterazione delle tesi svolte in appello, sulle quali e’ stata data sufficiente risposta avendo la sentenza rilevato che l’appellante invocava a sostegno della propria tesi una pronunzia della Corte di Cassazione su un caso completamente diverso in cui la divergenza nella indicazione della data poteva far sorgere dubbi sul corretto funzionamento dell’apparecchio (Cass. 9.6.2010 n. 13887) ne’ aveva dedotto ulteriori ragioni per contestare questa spiegazione o il difettoso funzionamento dell’apparecchio rilevatore.

Donde l’inammissibilita’ del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1100 di cui Euro 200 per esborsi, dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

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