In tema di opposizione al concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato” non è riferibile solo ai soggetti diversi dai creditori, ma anche a quelli tra questi che hanno espresso il loro dissenso entro i 20 giorni dalla chiusura del verbale.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 11 aprile 2018, n. 9011.

In tema di opposizione al concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato” non è riferibile solo ai soggetti diversi dai creditori, ma anche a quelli tra questi che hanno espresso il loro dissenso entro i 20 giorni dalla chiusura del verbale.

Ordinanza 11 aprile 2018, n. 9011
Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11633/2015 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. (CF 11210661002) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso l’avv. (OMISSIS) – studio legale (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 521/2015 del 10.3.2015 della Corte di Appello di Bari;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 dal relatore dr. Ceniccola Aldo.

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 521 del 2015 la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione ed in concordato preventivo avverso il decreto con il quale il Tribunale di Bari aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’omologazione, conseguentemente omologando il concordato;

osservava la Corte che l’opponente non poteva considerarsi dissenziente rispetto al concordato, in quanto, non avendo partecipato al voto, trovava applicazione come novellato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 178, articolo 33, lettera d-bis), n. 3, (conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134) e dunque doveva considerarsi consenziente, cio’ precludendogli la possibilita’ di proporre opposizione all’omologazione;

avverso tale sentenza (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo; resiste (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo mediante controricorso; il controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 180, comma 2, in relazione all’articolo 24 Cost. ed ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 c.p.c. avendo la Corte territoriale errato nel non considerare che la formula adoperata dal legislatore (“qualunque interessato”) si presta a ricomprendere anche i creditori non dissenzienti ma portatori di uno specifico interesse ad opporsi all’omologazione; a tale categoria apparterrebbe il ricorrente, interessato ad opporsi all’omologazione di un concordato che, privo di transazione fiscale, e’ lesivo del pubblico interesse in quanto contenente un’inammissibile falcidia dei crediti tributari, compresa l’Iva che e’ intangibile;

il motivo e’ infondato;

va preliminarmente chiarito che la Corte territoriale ha fatto applicazione della L.Fall., articolo 178, comma 4, nella formulazione vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, articolo 4, lettera f), conv. con modif. nella L. 6 agosto 2015, n. 132) secondo cui “i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso (…) nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei creditori”, da cio’ ricavando il principio secondo il quale il creditore consenziente (sebbene tramite il meccanismo del silenzio assenso) non potrebbe mai considerarsi controinteressato all’omologazione e dunque mai legittimato all’opposizione;

sul tema della legittimazione ad opporsi all’omologazione del concordato e’ dato registrate i seguenti rilevanti arresti di questa Corte;

secondo Cass. n. 2227 del 2017 “in tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato”, prevista dalla L.Fall., articolo 180, comma 2, non e’ riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece idonea a comprendere anche i creditori che, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, abbiano espresso il proprio dissenso”;

secondo Cass. n. 24298 del 2016 “in tema di concordato preventivo, nel regime in vigore tra l’1 gennaio 2008 ed il 12 agosto 2012, il creditore dissenziente di una classe consenziente e’ legittimato ad opporsi all’omologazione ed a provocare il controllo da parte del tribunale sulla regolarita’ della procedura e la permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilita’ ma non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta”;

infine secondo Cass. n. 13284 del 2012 “in tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato”, prevista dalla L.Fall., articolo 180, comma 2, non e’ necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all’adunanza fissata per il voto, o perche’ non convocati o, ancora, perche’ non ammessi al voto o, infine, perche’ astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l’interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l’omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di la’ e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all’omologazione. (Fattispecie relativa ai creditori fiscali astenuti all’adunanza dei creditori e successivamente autori di dichiarazione contraria alla transazione fiscale)”;

come e’ evidente nessuno di questi precedenti ha mai considerato legittimato un creditore consenziente: la stessa decisione di piu’ ampia portata (Cass. n. 13284 del 2012), pur ritenendo interessati anche soggetti non necessariamente dissenzienti, ha al limite esteso la categoria dei legittimati all’opposizione ai creditori non partecipanti, o perche’ non convocati o perche’ non ammessi al voto o perche’ astenuti, aggiungendo poi specificamente, per quel che riguarda il tema dei creditori consenzienti, che “la limitazione a partecipare in sede oppositiva al giudizio di omologazione e’ riferibile solo a coloro che l’hanno approvata”;

resta ferma dunque l’impossibilita’ di considerare interessato e dunque legittimato all’opposizione il creditore consenziente (o per aver espresso un dissenso direttamente in assemblea o tramite il meccanismo del silenzio assenso);

d’altronde questa soluzione e’ confermata dalla L.Fall., articolo 179, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 33, lettera d – ter), (conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), contestualmente all’introduzione del meccanismo del silenzio – assenso, che consente ai creditori di opporsi, modificando il proprio voto, allorche’ il commissario abbia evidenziato sopravvenienze in grado di incidere sulla fattibilita’ del concordato, onde, in assenza di elementi sopraggiunti, l’opposizione deve appunto ritenersi preclusa;

tale conclusione costituisce la ragione piu’ liquida di reiezione del ricorso in oggetto, superando la questione di improcedibilita’ (per mancata produzione del decreto notificato a mezzo pec) prospettata dal controricorrente nella memoria ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2;

il ricorso va pertanto rigettato; le spese della fase di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; pone le spese del giudizio di legittimita’ a carico del ricorrente liquidandole in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

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