Corte di Cassazione, sezioni unite penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3464. La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, puo’ decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto gia’ accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando percio’ necessari ulteriori accertamenti di fatto.

La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, puo’ decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto gia’ accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando percio’ necessari ulteriori accertamenti di fatto.

 

Sentenza 24 gennaio 2018, n. 3464
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Consigliere

Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere

Dott. IZZO Fausto – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/11/2016 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, o in subordine con rinvio, della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha presentato ricorso avverso la sentenza del 30 novembre 2016 con la quale la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bologna, appellata dal Procuratore generale e dalla parte civile, aveva affermato la responsabilita’ del (OMISSIS) per il reato di lesioni colpose, cosi’ riqualificata l’originaria imputazione di lesioni dolose.
Il (OMISSIS) era ritenuto responsabile, in base alle sue stesse dichiarazioni, di aver colposamente cagionato le lesioni colpendo con la propria autovettura lo sportello di quella del (OMISSIS) mentre questi ne usciva, e condannato alla pena di Euro 500 di multa.
2. Il ricorrente ha proposto due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’, rilevando il travisamento delle dichiarazioni dell’imputato, con le quali lo stesso non ammetteva di avere volontariamente colpito l’autovettura della persona offesa, ma asseriva solo che l’urto era avvenuto, nonostante la sua pronta frenata, mentre riprendeva la marcia, a causa dell’imprudenza del (OMISSIS) nell’uscire repentinamente dal proprio veicolo senza accertarsi che cio’ non costituisse pericolo per la circolazione.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge nella determinazione della pena in misura superiore al massimo edittale, previsto dall’articolo 590 c.p., per il reato di lesioni colpose lievi, nella misura di Euro 309 di multa.
3. Con ordinanza del 19 settembre 2017, la Quarta Sezione penale, investita della decisione sul ricorso, ha evidenziato – con riguardo al motivo sull’illegalita’ della pena inflitta ed alla questione relativa alla possibilita’ per la Corte di cassazione di rideterminare direttamente la stessa in misura corretta secondo la nuova formulazione dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), come recentemente modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 – l’esistenza di una precedente pronuncia di questa Corte Suprema, per la quale con la riforma il legislatore si sarebbe limitato a confermare l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la normativa previgente, che indicava, come presupposto per la rideterminazione della pena in sede di legittimita’, la possibilita’ di procedervi senza sostituire un giudizio di merito a quello effettuato nelle fasi precedenti. Ed ha ritenuto non condivisibile tale indirizzo in considerazione della espressa previsione, nel nuovo testo normativo, della facolta’ del giudice di legittimita’ di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, la quale, considerata alla luce dell’intento deflativo che caratterizza complessivamente la riforma attuata con la citata L. n. 103 del 2017, deve essere interpretata nel senso di consentire la riformulazione del trattamento sanzionatorio in sede di legittimita’, ove non siano necessari accertamenti in fatto, sulla base dei parametri utilizzati nella decisione di merito ai fini della commisurazione della pena.
Rilevata pertanto l’esistenza sul punto di un potenziale contrasto interpretativo, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
4. Con decreto del 16 ottobre 2017 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
5. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno della tesi per la quale il novellato articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), attribuisce alla Corte di cassazione, nel caso in cui il giudice di merito abbia irrogato una pena illegale, la facolta’ discrezionale di rideterminazione della pena esercitabile sulla base delle statuizioni del giudice di merito, purche’ non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione rimessa alle Sezioni Unite e’ cosi’ definita: “Entro quali limiti e a quali condizioni la Corte di cassazione, ritenendo superfluo il rinvio, pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l)”.
2. L’ordinanza di rimessione ha indicato la questione nei termini relativi alla possibilita’, per la Corte di cassazione, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nella parte riguardante l’irrogazione di una pena illegale, procedendo direttamente alla riformulazione della pena.
2.1. In questa prospettiva, occorre dire che il pur potenziale contrasto giurisprudenziale rinvenuto dalla Sezione rimettente sul punto e’ in realta’ apparente. Tale contrasto e’ infatti evocato rispetto ad una lettura riduttiva della portata della modifica dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), attribuita ad una precedente sentenza della Suprema Corte (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessi’), nella quale non si disconosceva il contenuto innovativo della riforma, nel senso della possibilita’ di rideterminare la pena in sede di legittimita’ sulla base dei criteri desumibili dalle sentenze di merito, ma si riteneva tale operazione impraticabile nel caso concreto. Trattandosi invero di una situazione nella quale per taluni dei reati, considerati satelliti nell’ambito della continuazione riconosciuta nel giudizio di merito, era decorso il termine prescrizionale, con la conseguente necessita’ di annullare la sentenza impugnata con la declaratoria di estinzione dei predetti reati e di rideterminare la pena per i reati residui, si osservava nella sentenza Dessi’ come la mancata individuazione, nella sentenza annullata, degli aumenti di pena riferibili ai singoli reati-satellite, reati dei quali peraltro non era neppure specificata l’esatta collocazione temporale, non consentisse per l’appunto di identificare i criteri in base ai quali la Corte di cassazione potesse procedere alla quantificazione della parte del complessivo aumento, irrogato ai sensi dell’articolo 81 c.p., imputabile ai reati-satellite non prescritti.
2.2. La questione proposta, tuttavia, pone sostanzialmente all’attenzione delle Sezioni Unite una problematica di ben piu’ ampio respiro, che investe, al di la’ del caso particolare della rideterminazione in sede di legittimita’ di una pena inflitta in termini illegali nel giudizio di merito, o della quale e’ comunque necessaria la rideterminazione a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata, il significato complessivo della modifica dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l); e quindi la definizione dei presupposti che consentono alla Corte di cassazione, ove rilevi le condizioni per l’accoglimento di taluno dei motivi di ricorso e per l’annullamento della sentenza impugnata sui punti relativi, di ritenere superfluo il rinvio al giudice di merito e di provvedere direttamente alle statuizioni occorrenti, e dei limiti in cui tale potere puo’ essere esercitato.

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