Corte di Cassazione, sezioni unite penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3464. La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, puo’ decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto gia’ accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando percio’ necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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Il richiamo e’ alla disposizione per la quale la Corte di legittimita’ in sede civile, in caso di accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice ovvero “decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
Il principio posto da tale norma, nei termini chiaramente delineati dal testo e d’altra parte confermati dalla costante giurisprudenza civile di legittimita’ (Sez. 5 civ., n. 16171 del 28/06/2017, P. c. C., Rv. 644892; Sez. 1 civ., n. 9883 del 13/05/2016, Cangiano c. Ministero dell’Interno, Rv. 639723; Sez. 2 civ., n. 2313 del 11/02/2010, Schintu c. Schintu, Rv. 611365; Sez. 3 civ., n. 7073 del 28/03/2006, Grosso c. Watergames s.a.s. Rv. 590605), e’ nel senso che unico limite alla cosiddetta “cassazione sostitutiva”, con la decisione del ricorso senza rinvio, e’ la possibilita’ di pervenire a tale decisione senza ricorrere ad accertamenti in fatto.
La definizione di questa condizione negativa e’ stata pero’ oggetto, in quella giurisprudenza, di piu’ approfondita elaborazione, con riguardo all’attributo “ulteriori” che accompagna nell’espressione normativa il richiamo agli accertamenti in fatto. Occorre, invero, che la controversia possa essere decisa dalla Corte di cassazione in base agli stessi accertamenti posti a fondamento del giudizio di merito annullato (Sez. 2 civ., n. 4975 del 12/03/2015, De Falco c. Mazziotti, Rv. 635071), desumibili dalla sentenza impugnata (Sez. 6 civ., n. 21045 del 13/09/2013, Oriente c. Comune di Portici, Rv. 627833) o, se necessario, da quella di primo grado (Sez. L, n 20428 del 18/10/2004, Gambardella c. Ministero dell’Interno, Rv. 577758).
Il riferimento alla necessita’ o meno di ulteriori accertamenti svolge in sostanza, nella previsione civilistica, una duplice funzione. Per un primo aspetto, segna il limite del potere di annullamento senza rinvio nella ricorrenza di tale necessita’; da altro punto di vista, individua negli accertamenti gia’ effettuati dal giudice di merito gli elementi in base ai quali detto potere deve essere esercitato.
5.3. L’intento del legislatore, nella modifica dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), si delinea, pertanto, in quello di ampliare la possibilita’, per la Corte di cassazione in sede penale, di decidere il ricorso senza rinvio, in una prospettiva che tende ad assimilare il relativo potere a quello gia’ riconosciuto nel giudizio di legittimita’ civile dall’articolo 384 c.p.c., secondo principi uniformi per la giurisdizione della Corte Suprema nei due settori. Principi per i quali l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e’ praticabile ove le necessarie determinazioni possano essere assunte, in sede di legittimita’, alla luce dei risultati degli accertamenti in fatto esposti nei provvedimenti di merito.
6. In questa prospettiva, anche al riferimento della nuova formulazione dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), alla non necessita’ di ulteriori accertamenti in fatto deve essere attribuita non solo la funzione, esplicitamente prevista dalla norma, di escludere la possibilita’ di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato ove tale necessita’ sia presente, ma anche quella di indicare negli accertamenti gia’ effettuati dal giudice di merito gli elementi in base ai quali si esercita il potere di decidere il ricorso senza rinvio in sede di legittimita’.
6.1. Questa conclusione consente in primo luogo di rispondere al quesito sulla riferibilita’ dell’accenno della norma alle statuizioni del giudice di merito alla sola ipotesi della rideterminazione della pena o alla fattispecie della decisione senza rinvio nel suo complesso. La funzionalita’ di dette statuizioni si rivela infatti, da questo punto di vista, come sostanzialmente omogenea a quella svolta in positivo, ai fini della diretta decisione del ricorso, dagli accertamenti di fatto gia’ acquisiti dal giudice di merito.
In altre parole, il richiamo della norma ad una decisione da assumersi “sulla base delle statuizioni del giudice di merito” esplicita, per le determinazioni relative alla diversa quantificazione della pena, le modalita’ della valutazione sottesa in termini piu’ generali al giudizio con il quale la Corte di cassazione “ritiene di poter decidere” il ricorso, che si e’ visto essere posto dalla norma quale precondizione per l’operativita’ della fattispecie di annullamento senza rinvio in esame. Ne segue che le statuizioni di cui sopra sono previste quali parametri fondanti e orientativi della decisione del ricorso senza rinvio.
6.2. Le stesse considerazioni risolvono altresi’ la questione sulla persistenza della condizione per l’annullamento senza rinvio, individuata dalla precedente giurisprudenza della Suprema Corte nella possibilita’ di giungere a tale decisione senza dare corso a valutazioni discrezionali. Una volta accertato che la nuova normativa consente alla Corte di cassazione di decidere senza rinvio in base alle statuizioni del giudice di merito, tanto descrive infatti puntualmente l’affidamento al giudice di legittimita’ di una deliberazione che costituisce il risultato di valutazioni, per l’appunto, discrezionali.
Si tratta, evidentemente, di una “discrezionalita’ vincolata”, il cui esercizio e’ vincolato, infatti, da tali statuizioni. In primo luogo, dalla loro effettiva esistenza, intesa in senso processuale quale desumibilita’ dai provvedimenti di merito; in secondo luogo, dalla loro adeguatezza a sostenere una decisione senza rinvio in sede di legittimita’; inoltre, dal delimitare le stesse il perimetro del materiale utilizzabile per la decisione della Corte di cassazione; infine, dal determinare entro questi limiti il contenuto di tale decisione.
6.3. Per quanto detto finora, le statuizioni di cui si parla non possono essere identificate restrittivamente nelle sole decisioni assunte dai giudici di merito su singoli punti controversi; il significato denotativo del termine deve invece essere esteso fino a comprendere i passaggi argomentativi posti a sostegno di tali decisioni e gli accertamenti in fatto che li giustificano.
Depone in questo senso, innanzitutto, l’assimilazione funzionale di tali statuizioni agli accertamenti in fatto gia’ compiuti dai giudice di merito.
A cio’ si aggiunge che solo in questa visione estensiva possono rinvenirsi elementi che orientino effettivamente la discrezionalita’ riconosciuta dalla nuova norma al giudice di legittimita’.
6.4. I criteri dettati dalla nuova formulazione dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), d’altra parte, evidenziano la sostanziale unitarieta’ delle ipotesi residuali di annullamento senza rinvio previste dalla citata lettera l), nel segno complessivo della superfluita’ del rinvio, oggetto di una vera e propria disposizione di chiusura della norma. Superfluita’ che la giurisprudenza di legittimita’ associa da tempo alla situazione nella quale la completezza degli elementi raccolti e valutati nel giudizio di merito non consentirebbe di pervenire con il rinvio ad una decisione diversa da quella che il giudice di legittimita’ e’ in grado di pronunciare (per tutte, Sez. 6, n. 26226 del 15/03/2013, Savina, Rv. 255784).
7. L’applicazione dei criteri appena indicati richiede che la Corte di cassazione possa disporre di elementi definiti in misura sufficiente perche’ la stessa possa decidere il ricorso senza rinvio, assumendo le determinazioni necessarie e conseguenti all’annullamento della sentenza impugnata. E cio’ senza che sia necessaria la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili alla Suprema Corte, che si risolverebbe in ulteriori accertamenti in fatto, preclusi dall’espressa previsione contraria della norma in esame e del resto incompatibili con il giudizio di legittimita’.
Tali elementi dovranno pertanto essere desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato ed eventualmente di quello di primo grado; conformemente, peraltro, al riferimento della norma in discussione alle “statuizioni” del giudice di merito, termine che, pur nella significazione ampia che e’ stata in precedenza ad esso attribuita, evoca i risultati di accertamenti esposti contestualmente ad argomentazioni decisorie.
Va peraltro rimarcato che tanto pone a carico dei giudici di merito, perche’ si possano realizzare le finalita’ deflative proprie della nuova normativa, con particolare riguardo al contenimento dei rinvii dalla cassazione e dei conseguenti ulteriori giudizi, un onere di chiarezza e completezza delle motivazioni dei provvedimenti, sotto il profilo della puntuale indicazione di tutti gli elementi sui quali si fondano le decisioni.
8. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto:
“La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, puo’ decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto gia’ accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando percio’ necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
9. Il principio appena enunciato non puo’ tuttavia trovare applicazione nel caso in esame, in quanto il ricorso e’ inammissibile.
9.1. E’ inammissibile il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilita’ dell’imputato.

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