Corte di Cassazione, sezioni unite penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3464. La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, puo’ decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto gia’ accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando percio’ necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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[…]

Le censure proposte si esauriscono nella denuncia del travisamento delle dichiarazioni dell’imputato, alle quali, secondo il ricorrente, sarebbe stata attribuita valenza accusatoria nonostante con le stesse il (OMISSIS) non avesse ammesso di aver volontariamente colpito, con la propria, l’autovettura della persona offesa, ma avesse invece dichiarato che nel riprendere la marcia il proprio veicolo urtava lo sportello della vettura del (OMISSIS) mentre questi lo apriva scendendo dalla sua automobile. Il lamentato travisamento e’ pero’ insussistente, derivandone la manifesta infondatezza del motivo, laddove nella sentenza impugnata le dichiarazioni dell’imputato erano riportate negli esatti termini esposti nel ricorso; ed in quanto tali valutate come rappresentative non di una condotta volontariamente diretta a colpire l’autovettura della persona offesa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ma di un comportamento che cagionava per colpa tale collisione e le conseguenti lesioni subite dal (OMISSIS) per effetto dell’urto con lo sportello del proprio veicolo, nel momento in cui l’imputato effettuava la propria manovra non avvedendosi che la persona offesa si poneva sulla sua traiettoria. E su questa valutazione di responsabilita’ colposa, nella condotta ammessa dall’imputato, nessun rilievo e’ specificamente dedotto nel ricorso.
9.2. Sotto altro profilo, se e’ vero che la condanna dell’imputato e’ stata pronunciata solo nel giudizio di appello, sovvertendo la decisione assolutoria di primo grado, sulla base della prova dichiarativa proveniente dall’imputato, non sussistono all’evidenza le condizioni per rilevare d’ufficio in questa sede, in mancanza di una specifica censura sul punto, la violazione dell’obbligo di riassumere in secondo grado tali dichiarazioni ai fini di una diversa valutazione della loro attendibilita’, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). Cio’ e’ in primo luogo precluso, come affermato nella pronuncia appena citata, dall’inammissibilita’ del ricorso. In secondo luogo, e comunque, l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato non era fondata su un giudizio difforme da quello della decisione di primo grado in ordine all’attendibilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS), ma era determinata da una diversa qualificazione giuridica del comportamento dell’imputato descritto in dette dichiarazioni, nel senso della riconducibilita’ dello stesso ad una condotta colposa di lesioni; aspetto, questo, non considerato nella sentenza di primo grado.
10. E’ altresi’ inammissibile il motivo dedotto sulla determinazione della pena.
La doglianza del ricorrente, per la quale la pena inflitta nella misura di Euro 500 di multa sarebbe superiore al limite massimo edittale previsto dall’articolo 590 c.p., per l’ipotesi di lesioni colpose lievi, in Euro 309, e’ infatti manifestamente infondata ove non considera che, trattandosi di un reato appartenente alla competenza del giudice di pace ai sensi del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 4, l’articolo 52, comma 2, lettera a), di detto decreto prevede per tale reato, in quanto originariamente punito con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’ammenda, la pena della multa da Euro 258 a Euro 2582; cornice edittale nella quale la pena irrogata al (OMISSIS) e’ ricompresa, essendo anzi prossima al minimo.
11. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che appare equo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.

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