Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3295. Legittimato ad impugnare un provvedimento di sequestro in caso di bene in leasing è il concedente e non l’utilizzatore

segue pagina antecedente
[…]

Invero, con riferimento alle censure dedotte dall’ (OMISSIS), rileva il Collegio, quanto alla prima, che la stessa e’ palesemente inammissibile atteso che il Tribunale nel suo provvedimento da’ chiaramente atto che il fumus delicti deve darsi per pacificamente acquisito, quanto meno in questa fase cautelare, in quanto su di esso e sulla sua ricorrenza l’indagato non ha formulato questioni di sorta, avendo esclusivamente censurato la individuazione dell’oggetto materiale del sequestro.

Nessuna pronunzia essendo stata espressa in merito alla sussistenza del fumus, essendo stato esclusivamente rilevato che la questione non in ordine alla sua sussistenza non era stata sollevata, non puo’ affermarsi la esistenza di qualsivoglia ultrapetizione laddove il Tribunale si sia limitato a dare atto di cio’.

Deve, peraltro, rilevarsi la inammissibilita’ della doglianza, per come argomentata anche sotto il profilo della carenza di interesse del ricorrente, posto che, in ogni caso, una eventuale affermazione della sussistenza del fumus delicti potrebbe spiegare i suoi effetti esclusivamente nella presente fase cautelare – in relazione alla quale, tuttavia, le ragioni di rigetto della richiesta di riesame si sono fondate su ben altri argomenti – senza che la stessa possa incidere sulla successiva fase di merito del giudizio, stante la autonomia, rispetto alla decisione definitiva sulla responsabilita’ penale dell’attuale indagato, della fase cautelare del processo (sulla autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito in relazione alla verifica del fumus delicti: Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 8 maggio 2017, n. 22231).

Passando al secondo motivo di impugnazione, articolato su tre profili specifici, osserva il Collegio che, relativamente al primo, afferente alla esecuzione del provvedimento cautelare reale su beni asseritamente riferiti alla ditta individuale dell’ (OMISSIS), al di la’ della manifesta genericita’ del motivo – non essendo in alcun modo esplicitate le ragioni per le quali i beni staggiti sarebbero funzionali allo svolgimento della attivita’ di impresa dell’ (OMISSIS) – se ne rileva la manifesta infondatezza.

Infatti i beni strumentali all’esercizio della impresa individuale, tali dovendosi ritenere i beni pertinenti a quella che il ricorrente ha definito la “ditta individuale (OMISSIS)”, non godono di alcuna autonomia, ai fini del diritto penale, rispetto alla restante porzione dei beni personali dell’indagato, per cui, trattandosi di beni ordinariamente suscettibili di essere oggetto, ricorrendone i restanti presupposti, di confisca per equivalente, gli stessi ben possono essere attinti dal provvedimento di sequestro preventivo finalizzato all’eventuale adozione del provvedimento ablatorio definitivo.

Il fatto, poi, che il sequestro de quo sia stato oggetto di annotazione presso la Camera di commercio costituisce fattore che, se indebitamente intervenuto, non giustificherebbe la impugnazione del provvedimento genetico ma esclusivamente la modalita’ materiali di sua esecuzione, per le quali non vi e’ spazio per il ricorso al giudice della cautela, dovendo il soggetto che si lamenti danneggiato da esse rivolgersi al Pm, organo che ha curato l’attuazione della misura, rientrando nelle prerogative di quest’ultimo trattare ogni questione concernente l’esecuzione del sequestro, potendo il giudice essere attivato, solo successivamente, in relazione alla verifica della legittimita’ o meno della risposta fornita dal Pm alla richiesta a lui fatta in merito alle materiali modalita’ di attuazione della misura (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 18 luglio 2016, n. 30405).

Relativamente alla censura avente ad oggetto la insequestrabilita’ della autovettura in uso al ricorrente, essendo stata la stessa concessa in uso al predetto in forza di un contratto di leasing, rileva la Corte la inammissibilita’ del profilo di lagnanza dedotto dal ricorrente stante la carenza di interesse in suo favore sul punto dedotto.

Invero, sebbene sia stato in diverse occasioni affermato, ed anche ribadito, da questa Corte il principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non puo’ avere ad oggetto beni che l’imputato detiene in virtu’ di un contratto di leasing, dovendo questi ultimi ritenersi appartenenti a terzi estranei al reato (ex multis: Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 29 gennaio 2013, n. 4297; idem Sezione 3 penale, 14 settembre 2012, n. 35473; idem Sezione 1 penale, 15 novembre 2012, n. 44516), deve, tuttavia, rilevarsi che soggetto legittimato a fare valere siffatta insequestrabilita’ non e’ l’utilizzatore del bene, bensi’ il concedente (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 11 gennaio 2013, n. 1475).

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *