Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3295. Legittimato ad impugnare un provvedimento di sequestro in caso di bene in leasing è il concedente e non l’utilizzatore

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Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 dicembre 2016, ha rigettato la richiesta di riesame presentata dal (OMISSIS) avverso il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, per quanto ora interessa, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni riferibili all’ (OMISSIS), sino alla concorrenza di Euro 1.817.097,35.

Il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, avendo premesso che l’ (OMISSIS) e’ indagato, in qualita’ di amministratore unico della (OMISSIS) Srl, per avere, relativamente agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, indicato, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni dei redditi concernenti i predetti anni di imposta, elementi passivi inesistenti, ha osservato che le censure mosse dal ricorrente in sede di riesame cautelare avevano ad oggetto non tanto la sussistenza del fumus delicti, quanto le modalita’ e l’oggetto su cui era stato eseguito il sequestro; in relazione a cio’ il Tribunale ha considerato, quanto alla esecuzione del sequestro sui beni dell’indagato e non su quelli della Societa’, che deve ritenersi che sia stata compiuta da parte di coloro i quali hanno materialmente eseguito il sequestro una preventiva verifica in relazione alla esistenza o meno di beni di immediata spettanza societaria da sottoporre a sequestro, tanto piu’ che di tale esistenza il ricorrente non ha fornito alcun elemento dimostrativo.

Il Tribunale ha aggiunto che legittimamente il sequestro e’ stato eseguito su di una vettura in uso all’ (OMISSIS), sebbene la stessa fosse stata a lui concessa in leasing, in quanto il provvedimento impugnato ha ad oggetto non la confisca dell’autoveicolo ma la sola sua sottrazione alla disponibilita’ dell’indagato.

Infine con riferimento all’attivo di conto corrente bancario intestato all’ (OMISSIS), anch’esso attinto dal provvedimento di sequestro, poco rileva, ha concluso il Tribunale, che il detto rapporto fosse cointestato anche ad altro soggetto, posto che e’ indiscusso che le somme depositate sul conto in questione erano nella integrale disponibilita’ dell’ (OMISSIS).

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS), assistito dal proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi di impugnazione.

Col primo di essi il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale del riesame valutato anche la ricorrenza del fumus delicti, sebbene il ricorso avesse ad oggetto esclusivamente la individuazione dell’oggetto del ricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la motivazione del ricorso sul presupposto che la stessa fosse difettiva in quanto contraddittoria, insufficiente, erronea o illogica. Cio’ con riferimento per un verso al fatto che i beni siano stati sequestrati in danno della ditta individuale condotta dall’ (OMISSIS), sebbene il sequestro fosse stato disposto a carico della (OMISSIS) in via prioritaria e solo in via subordinata sui beni dell’indagato e comunque non su quelli della ditta da lui gestita; per altro verso il ricorso e’ stato argomentato con riferimento al fatto che sia stata sequestrata anche un autovettura della quale l’ (OMISSIS) non era il proprietario ma semplicemente l’utilizzatore, essendo stata la stessa a lui concessa in leasing: sul punto il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione e non avrebbe tenuto conto della impossibilita’ di procedere alla successiva eventuale confisca del bene essendo questo in titolarita’ ad un soggetto estraneo al reato.

Sempre in relazione al secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha, altresi’, lamentato il fatto che sia stato sequestrato un rapporto di conto corrente e non le somme depositate presso l’istituto di credito in forza di esso; somme, peraltro, non suscettibili di essere ablate in quanto la cointestazione del conto corrente a piu’ soggetti ne avrebbe escluso la integrale sequestrabilita’ in relazione alla posizione di uno solo di essi.

Col terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato la ordinanza impugnata essendo stato eseguito il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, sebbene sarebbe stato possibile eseguirlo prioritariamente in forma strumentale alla confisca diretta, sui beni della (OMISSIS) costituenti il profitto del reato in discorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e’, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

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