Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3028. Laddove la revoca venga erroneamente pronunciata nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio

segue pagina antecedente
[…]

2.4. Ritiene la Corte che i plurimi argomenti svolti dal giudice dell’impugnazione a motivo della decisione di rigetto della domanda siano riposti su una valutazione complessiva delle prove acquisite, e appaiano incensurabili sotto ogni profilo, a nulla rilevando che nella valutazione delle prove si sia dato atto dell’inoltro di una prima missiva nell’aprile del 2007 da parte dell’amministrazione – la cui ricezione e’ stata contestata dalla ricorrente -, poiche’ il giudice ne ha dato rilievo a livello descrittivo, solo per riferire che a quella missiva sono succedute ulteriori missive e solleciti cui la ricorrente ha dato solo un parziale riscontro, non esaustivo per poter definire la procedura di suggellamento. Non si puo’ neanche ritenere che, dal comportamento di sollecito o dall’omessa ricezione della prima missiva, possano essere conseguiti danni personali e patrimoniali imputabili all’amministrazione procedente, posto che i solleciti di pagamento, del tutto leciti perche’ correlati alla detenzione di un apparecchio televisivo, sono proseguiti sino a che la ricorrente non si e’ rivolta ad un legale per potere esaurire la procedura di suggellamento, come richiesto dall’amministrazione procedente nelle pregresse missive. Ne’ dalle argomentazioni difensive si evince che la procedura richiesta dall’amministrazione fosse stata al di fuori della portata di una persona di media diligenza e, pertanto, potesse avere causato le conseguenze lesive poste a fondamento della richiesta risarcitoria. Difatti, queste ultime sono state correlate al presunto comportamento illecito “di sollecito” o “al ritardo” attribuiti all’amministrazione, comportamento che, come sopra osservato, non risulta, viceversa, caratterizzato da alcuna illiceita’.

2.5. Il motivo deve pertanto essere rigettato.

3. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile per le seguenti, assorbenti ragioni.

3.1. Si denunciano, con esso, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, un errore di giudizio e l'”eccesso di giudicato”, per 9 avere il giudice dell’appello revocato il patrocinio a spese dello Stato senza che ne ricorressero i presupposti di colpa grave o malafede e in mancanza di una richiesta di parte. Deduce la ricorrente che non ne ricorrerebbero i presupposti perche’ solo a fronte dell’ultima missiva, inoltrata con l’assistenza del legale nominato, ella ha ottenuto l’annullamento del pagamento del canone RAI, a dimostrazione del fatto che la pretesa aveva un suo fondamento. Gli errori in procedendo si riassumono nel fatto che il giudice avrebbe revocato d’ufficio il patrocinio a spese dello Stato nonostante che nessuna eccezione in proposito fosse stata proposta dalla controparte. Il giudice, poi, avrebbe applicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 75, erroneamente ritenendo che la seconda delibera di ammissione al patrocinio per la fase di appello fosse superflua, sussistendone gia’ una in primo grado. Nel controricorso l’amministrazione resistente non ha assunto alcuna posizione su tale questione.

3.2. Al riguardo giova rammentare che la norma di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136, commi 2 e 3, prevede la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, da parte del magistrato procedente che provvede con decreto qualora risulti I) l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero II) che l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicate nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. Il giudice a quo, pertanto, nell’ipotesi in esame, ha provveduto d’ufficio alla revoca del beneficio, come era nei suoi poteri, pronunciando un decreto incluso nella pronuncia di merito, in considerazione del fatto che l’interessata avesse agito in giudizio con mala fede o colpa grave, esponendone succintamente le ragioni di fatto.

3.3. Deve pertanto sottolinearsi che il provvedimento di revoca del beneficio preliminarmente autorizzato dall’Ordine degli avvocati non ha avuto come controparte la parte che resiste in giudizio, la quale non ha correttamente assunto alcuna posizione in merito, bensi’ la pubblica amministrazione concedente. Le Sezioni Unite di questa Corte, in proposito, con riferimento al procedimento di opposizione previsto dall’articolo 170, D.P.R., hanno gia’ statuito che la parte necessaria di tale procedimento, quale titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, va identificata nel Ministero della Giustizia (Sez. U., Sentenza n. 8516 del 29/05/2012). Nell’ipotesi in esame, ove la revoca e’ stata disposta d’ufficio dal giudice procedente nell’ambito di una controversia, il legittimo e unico contraddittore e’ pertanto il Ministero della Giustizia concedente il beneficio, essendo il reale soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come gia’ indicato da questa Corte in precedenti pronunce (v. in tal senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13135 del 2015; Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015).

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *