Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziate) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, deI Regolamento CE n. 261/2004
Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584
Data udienza 6 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13017/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma depositata il 21 novembre 2014;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso e il controricorso.
RITENUTO
(OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Roma, il vettore aereo (OMISSIS) Ltd, chiedendone la condanna alla compensazione pecuniaria di Euro 400,00 prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b, del Regolamento (CE) n. 261/2004, nonche’ del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ai sensi degli articoli 19 e 22 della Convenzione di Montreal del 1999, a seguito dell’asserito ritardo di 4 ore subito dal volo (OMISSIS) sulla tratta (OMISSIS); ritardo a causa del quale il (OMISSIS) aveva patito l’ulteriore danno di non potersi imbarcare su un secondo volo, da (OMISSIS), e cosi’ raggiungere la propria residenza.
Nella contumacia del vettore, la domanda veniva rigettata per difetto di prova.
Il (OMISSIS) impugnava la decisione, la (OMISSIS) si costituiva in giudizio e il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, respingeva il gravame, osservando che “e’ vero che (…) la Convenzione di Montreal e le altre norme fanno gravare sul vettore aereo la prova liberatoria (…). La presunzione di colpa del vettore presuppone che sia stato pero’ dimostrato il ritardo. In assenza di ritardo non si presume alcuna responsabilita’ () Invero la responsabilita’ presuppone un ritardo (e lo stesso articolo 19 della Convenzione di Montreal lo presuppone), altrimenti non avrebbe senso assegnare al vettore la prova liberatoria (da cosa dovrebbe liberarsi, per l’appunto, se non vi fosse un ritardo-). (…) E’ dunque certo che il passeggero deve dimostrare e non semplicemente allegare la circostanza che il volo ha subito un ritardo. Ossia deve dimostrare l’inadempimento del vettore, la cui responsabilita’ poi si presume, nel senso che e’ quest’ultimo a dover fornire la prova liberatoria”.
Il (OMISSIS) ricorre per la cassazione di tale decisione per due motivi. La (OMISSIS) resiste con controricorso.
CONSIDERATO
1. Va premesso, in tema di rispetto dei requisiti formali del ricorso, che lo stesso non risulta sottoscritto dal difensore. Quest’ultimo, tuttavia, sottoscrivendo per autentica la procura in calce, ha in tal modo fatto proprio l’intero contenuto dell’atto. Infatti, la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternita’ del ricorso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7443 del 23/03/2017, Rv. 643817).
2. Venendo all’esame delle censure prospettate dal ricorrente, con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1218 e 2697 c.c. e dell’articolo 19 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale.
Il (OMISSIS), anzitutto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere dell’attore provare non soltanto l’esistenza del contratto di trasporto, ma anche l’inadempimento del vettore, ossia il ritardo del volo. In secondo luogo, contesta la decisione di subordinare l’applicabilita’ dell’articolo 19 della citata convenzione di Montreal alla prova, da parte del passeggero, dell’effettivo orario di atterraggio dell’aeromobile. Osserva, piu’ in generale, che il vettore deve ritenersi responsabile del regolare adempimento del contratto di trasporto fintantoche’ non fornisca la prova liberatoria della corretta esecuzione della prestazione.
Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, indicato nella copiosa giurisprudenza di merito che, in relazione al trasporto aereo, ha affermato che il passeggero che agisca per il risarcimento del danno da ritardo debba provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze dell’inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore convenuto provare la regolare esecuzione della prestazione.
Questo secondo motivo rappresenta, in realta’, una argomentazione di diritto a sostegno degli argomenti illustrati nel primo motivo, piuttosto che un’autonoma censura. Esso, pertanto, puo’ essere esaminato congiuntamente al primo.
3. Il ricorso e’ fondato.
4. La questione di diritto sottoposta all’attenzione di questa Corte concerne l’ampiezza dell’onere probatorio gravante sul passeggero che intenda agire in giudizio nei confronti del vettore aereo chiedendo il risarcimento dei danni da ritardo. In particolare, le parti controvertono sulla circostanza se il passeggero possa limitarsi a provare l’esistenza del contratto di trasporto (ossia l’avvenuto acquisto del biglietto aereo) e ad allegare il ritardo del volo; oppure se egli sia onerato di fornire la prova piena anche di questo secondo elemento, gravando sul vettore il solo onere della prova liberatoria.
5. La Convenzione di Montreal (sottoscritta dalla Comunita’ europea il 9 dicembre 1999, approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2011, 2001/539/CE e ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004) non detta una regola specifica in ordine alla prova dell’inadempimento.
Pero’, ai sensi dell’articolo 19, “il vettore e’ responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non e’ responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
La Convenzione, pertanto, introduce una presunzione di responsabilita’ del vettore aereo, che costui puo’ superare solamente offrendo la prova liberatoria dell’imprevedibilita’ del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l’avveramento, ovvero dell’oggettiva impossibilita’ di adottarle. In sostanza, l’esenzione del vettore aereo gioca sul piano del caso fortuito o della forza maggiore.
Il successivo articolo 22 pone limitazioni quantitative alla responsabilita’ risarcitoria del vettore, nel trasporto di persone, merci e bagagli. Per quanto qui di interesse, in caso di danno da ritardo nel trasporto di persone, la responsabilita’ del vettore e’ limitata alla somma di “4150 diritti speciali di prelievo” per ciascun passeggero (per la conversione dei diritti speciali di prelievo in unita’ monetarie, si veda l’articolo 23 della medesima Convenzione; v. pure Sez. 3, Sentenza n. 14667 del 14/07/2015, Rv. 636276).
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