Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584. Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento)

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La difesa si espone a molteplici critiche, ciascuna delle quali decisiva. Fra le varie, e’ assorbente la considerazione che, pure nel caso di “vettore di fatto”, che poi sarebbe un mero sub-vettore, la responsabilita’ nei confronti del passeggero e’ di natura contrattuale, basandosi o sul rapporto di subvezione quale contratto per conto a favore di terzi, o, in subordine, su un rapporto contrattuale di fatto.

Il controricorrente sostiene, inoltre, che nella specie non vi sarebbe stato inadempimento, in quanto le Condizioni generali, approvate dal passeggero al momento dell’acquisto del biglietto, aereo prevedono che gli orari non sono garantiti e non costituiscono parte del contratto di trasporto.

La questione e’ carente di autosufficienza. Infatti, non vi e’ alcuna evidenza dell’effettivo contenuto delle Condizioni generali, ne’ che le stesse siano state mai acquisite agli atti del processo. Peraltro, trattandosi di una eccezione relativa all’oggetto del contratto, il vettore avrebbe dovuto dimostrare di averla tempestivamente formulata nel corso del giudizio di merito. In ogni caso, una simile clausola di esonero del vettore dalla responsabilita’ prevista dalle convenzioni internazionali sarebbe nulla, in quanto in contrasto con norme imperative, o quantomeno vessatoria, sicche’ occorrerebbe la dimostrazione della prova della specifica approvazione per iscritto.

Ne’ vale osservare che, in tal modo, si penalizzerebbe il convenuto che restasse contumace. Infatti, se e’ vero che la contumacia in se’ non ha un significato diretto sul piano probatorio, e’ pur vero che, ove si faccia questione dell’inadempimento di un’obbligazione, il convenuto, che e’ tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non puo’ pretendere di sottrarsi all’onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l’appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell’inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte; fatto che, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto.

14. In base alle precedenti considerazioni, va cassata la decisione del Tribunale di Roma, secondo cui l’onere della prova dei ritardo dell’aeromobile spettava al (OMISSIS).

Non e’ condivisibile, in particolare, l’argomento secondo cui a una simile conclusione dovrebbe pervenirsi considerando che, altrimenti, non si comprenderebbe il senso della prova liberatoria. Quest’ultima, come s’e’ gia’ detto, opera sul piano della imputabilita’ soggettiva dell’inadempimento, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., mentre il problema dell’onere della prova sta sul piano del fatto oggettivo costituito, a seconda dei casi, dal negato accesso, dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo.

Sono dunque erronee anche le conclusioni cui’ e’ pervenuto il giudice d’appello. Non e’ vero che il passeggero deve dimostrare, e non semplicemente allegare, l’inadempimento del vettore, la cui responsabilita’ poi si presume, salva la prova liberatoria. Al contrario, il passeggero deve dimostrare solamente la fonte del proprio diritto e puo’ limitarsi ad allegare l’inadempimento del vettore, il quale potra’ difendersi su due piani differenti: o dimostrando che l’inadempimento non vi e’ stato o che, se v’e’ stato, non ha superato (in caso di ritardo) le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento CE; oppure, dimostrando che l’inadempimento, pur essendosi obiettivamente consumato, e’ dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, che rendono il fatto non imputabile al suo autore.

15. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, affinche’, attenendosi al principio di diritto sopra formulato in tema di onere della prova, valuti la fondatezza nel merito della domanda del (OMISSIS) e l’eventuale diritto risarcitorio dello stesso.

Al giudice del rinvio va demandato anche il regolamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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