Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1572. Il sistema processuale impone che non si condanni mai alla rifusione delle spese chi è stato costretto a innescare la lite in modo fondato anche solo in parte.

Se per giustificare la condanna dell’attore parzialmente vittorioso risulta necessario che egli abbia immotivatamente rifiutato l’offerta conciliativa proprio di quanto gli è stato parzialmente riconosciuto, ciò significa che, eccetto tale ipotesi, il sistema processuale impone che non si condanni mai alla rifusione delle spese chi è stato costretto a innescare la lite in modo fondato anche solo in parte.

Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1572
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25963/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 554/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) proponeva opposizione al precetto intimatogli dalla (OMISSIS) s.n.c. deducendo la nullita’ della relativa notifica in quanto effettuata da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, l’insussistenza del credito quanto all’i.v.a. su spese, diritti e onorari, nonche’ quanto alle voci tariffarie per consultazioni e per corrispondenza con il cliente.

Il tribunale, nel contraddittorio con la societa’ resistente, accoglieva l’opposizione limitatamente all’i.v.a., compensando le spese di lite per un terzo e ponendo i residui due terzi a carico dell’opponente.

La corte di appello, investita dall’impugnazione del (OMISSIS), rigettava l’appello formulato con riferimento alle voci tariffarie e alla condanna alle spese, osservando che le prime non potevano piu’ ritenersi escluse dalla autoliquidazione in precetto nel vigore della disciplina “ratione temporis” applicabile, e che la seconda era legittima in ragione della maggiore soccombenza dell’attore in primo grado.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a due motivi.

Non ha svolto difese la societa’ intimata.

Parte ricorrente ha depositato memoria e il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, tabelle B 1 e B 2, in relazione all’articolo 91 c.p.c., adducendo che le voci dei diritti relative a consultazioni e corrispondenza con il cliente, anche nel vigore della tabella approvata nel 2004, non potevano divenire oggetto di precetto poiche’ comunque ipotizzabili solo fino alla sentenza definitiva, laddove successivamente ad essa, per la cesura individuabile tra processo di cognizione e processo di esecuzione, le successive voci potevano essere solo quelle della parte 2 della tabella in parola applicabile al caso. A quest’ultimo riguardo, la previsione di chiusura contenuta al punto 74 della parte 2 della tabella B, secondo cui “per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione… non prevista nel presente paragrafo…, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni”, non poteva che concernere le attivita’ riferibili al processo esecutivo, rispetto al quale il precetto era atto prodromico ed esterno. Nulla, dunque, era mutato con la venuta meno della diversa specificazione esplicativa, presente nella parte 1 della tabella B approvata con il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, dopo il punto n. 45, secondo cui le voci in questione erano dovute “anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza”.

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