Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2401. In tema di rifiuti, lo svolgimento di attività di gestione in forma semplificata

In tema di rifiuti, lo svolgimento di attività di gestione in forma semplificata, al di fuori delle condizioni prescritte all’atto della richiesta, fa insorgere il pericolo, che il legislatore ha voluto prevenire, chiedendo l’assoggettamento dell’attività a un controllo della Pa, divenendo conseguentemente illegale la prosecuzione in difformità dal titolo o dalle condizioni indicate nella richiesta, di rinnovo o di rilascio iniziale.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2401
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO in data 28/03/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) detto (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28.03.2017, depositata in data 24.04.2017, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa citta’ del 17.06.2016, appellata dal (OMISSIS), assolveva il medesimo dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti (consistita nell’aver svolto un’attivita’ di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione) contestatogli al capo a) della rubrica, limitatamente alla condotta di aver gestito “cumuli di calcestruzzo derivante dal lavaggio delle autobetoniere in prossimita’ delle aree di transito” (lettera c) della contestazione sub a) per non aver commesso il fatto” rideterminando per l’effetto la pena condizionalmente sospesa in 11 mesi e 15 gg. di arresto ed Euro 11.750,00 di ammenda, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole, oltre che delle residue contestazioni del reato di cui al capo a) della rubrica (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), contestate come commesse tra il (OMISSIS), anche per aver effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali (capo b), articolo 356, comma 2, in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, comma 1, lettera a), contestato come commesso in data 3.07.2012), per aver effettuato all’interno del sito aziendale riconducibile alla ditta individuale di cui e’ titolare un’attivita’ di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con plurime inosservanza delle condizioni di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e di quelle contenute nella comunicazione di rinnovo attivita’ di recupero del 14.02.2008 ai sensi degli articoli 214 e 216 T.U.A. (capo c), Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 4, contestato come accertato il (OMISSIS)), per aver realizzato abusivamente un terrapieno in assenza di p.d.c. realizzando una modificazione permanente del suolo inedificato (capo d), Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b), contestato come accertato in data 25.10.2011) ed, infine, per aver realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi con modifica sostanziale dello stato dei luoghi e progressivo degrado ambientale (capo e), Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, contestato come accertato il 25.10.2011), fatti contestati come consumati secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei singoli capi di imputazione.

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