Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2401. In tema di rifiuti, lo svolgimento di attività di gestione in forma semplificata

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2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) e comma 3, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b), attesa la genericita’ del criterio utilizzato per quantificare il materiale contenuto nei cumuli di terra di cui ai capi a), d) ed e) della rubrica, e correlato vizio di motivazione contraddittoria rispetto alla memoria difensiva e di motivazione illogica nella parte in cui richiama la prima sentenza, con conseguente illegittimita’ della disposta confisca.
In sintesi, sostiene il ricorrente che sarebbe arbitrario il criterio di quantificazione del materiale rinvenuto, atteso che la Corte d’appello si sarebbe limitata a richiamare il materiale fotografico e le deposizioni testimoniali censurando l’operato della difesa che non avrebbe opposto calcoli diversi; quanto sopra non risponderebbe al vero poiche’ proprio nella memoria depositata in primo grado risulterebbe riportata una tabella numerica riassuntiva che evidenzia il rispetto delle soglie dei quantitativi in giacenza costruita sui dati ricavati dai MUD, a cio’ aggiungendosi come piu’ volte lo stesso ricorrente avesse manifestato la propria disponibilita’ a verificare i reali quantitativi stoccati, mai ricevendo risposta, ponendosi dunque evidentemente in contraddizione la motivazione della sentenza d’appello con le risultanze documentali acquisite al processo; in ogni caso si censura la carenza ed illogicita’ motivazionale laddove la sentenza giustifica le quantificazioni dei cumuli di materiale oggetto di imputazione (il riferimento e’ a quanto descritto alle pagine 14/15 del ricorso in cui si descrivono i cumuli di materiale ed i criteri attraverso cui sarebbe intervenuto il relativo calcolo dimensionale), evidenziandosi come risulterebbe del tutto incerta la quantificazione dei predetti cumuli ritenuta come condizione necessaria per la tenuta degli addebiti.
2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) (capo b), sotto il profilo della mancanza della motivazione in ordine alla qualificazione dei fusti contenenti emulsione acida come rifiuto e della contraddittorieta’ della motivazione con quanto emerso in sede istruttoria, ossia che i fusti risultavano funzionali all’attivita’ di asfaltatura delle strade e quanto all’asserita assenza di pavimentazione con la deposizione del teste (OMISSIS). In sintesi, sostiene il ricorrente che la conferma della sentenza di condanna in relazione al reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sub B) susciterebbe notevoli perplessita’; a tal proposito, i giudici si sarebbero richiamati alla motivazione della prima sentenza secondo cui era sufficiente osservare il fascicolo fotografico per rendersi conto di come vi fossero dei fusti sistemati in una parte della cava; quanto sopra sarebbe in contraddizione con quanto illustrato sia dal (OMISSIS) che dal teste (OMISSIS), i quali avevano spiegato come la sostanza di tipo “emulsione bituminosa” non possa qualificarsi come rifiuto, trovando essa impiego sul manto stradale nelle procedure di asfaltatura; a cio’ va aggiunto come tali fusti non fossero abbandonati ma semplicemente accantonati affinche’ il loro contenuto fosse utilizzato al momento del bisogno, non essendo destinati alla vendita ma alle attivita’ lavorative della ditta, ed, inoltre, che i contenitori della predetta sostanza risultavano poggiati su una superficie pavimentata, ossia su superficie impermeabilizzata, oltre ad essere contabilizzati in un apposito registro di carico scarico tenuto dalla dipendente (OMISSIS) e smaltiti tramite ditte autorizzate; a tal proposito si sostiene che non risponderebbe al vero quanto affermato in sentenza circa la mancanza di documentazione attestante l’effettiva destinazione dei predetti fusti, essendo stata sul punto escussa proprio la teste (OMISSIS) che aveva spiegato le ragioni per cui non le era stato possibile in un primo momento aderire alla richiesta della provincia di ispezionare i registri, essendosi dovuta assentare per un grave lutto familiare, avendo poi provveduto successivamente ad esibire personalmente agli accertatori le registrazioni dalla stessa tenute; oltre la evidente contraddittorieta’ di quanto affermato con tale emergenza processuale, la motivazione delle sentenze di merito difetterebbe di qualsiasi argomentazione circa il ragionamento seguito per giungere a ignorare il contenuto delle predette dichiarazioni testimoniali, senza neanche dar conto di quale fosse stato l’iter tecnico scientifico seguito e di eventuali analisi tecniche svolte dalla polizia giudiziaria per qualificare la sostanza bituminosa ed i fusti come rifiuti, onde determinare l’insussistenza o la inidoneita’ del bacino di contenimento.
2.6. Deduce, con il sesto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 4, (capo c), sotto il profilo dell’assenza della motivazione di appello e della contraddittorieta’ della motivazione del primo giudice quanto ai singoli addebiti sub c), con alcuni atti del processo.
In sintesi, sostiene il ricorrente che sarebbe evidente in relazione a tale capo d’imputazione la contraddittorieta’ nella descrizione dei fatti contestati, atteso che o il ricorrente operava senza alcuna autorizzazione rilasciata dalla provincia di Milano, come ipotizzato al capo A) della rubrica, oppure lo stesso operava in totale inosservanza delle prescrizioni contenute nelle richiamate autorizzazioni, come invece ipotizzato al capo C) della rubrica; in ogni caso, si osserva, anche in relazione a questo capo di imputazione i giudici di appello non avrebbero operato alcuno sforzo valutativo adagiandosi del tutto sul provvedimento del primo giudice; ora proprio con riferimento a quest’ultimo si censura il fatto che il primo giudice avesse ritenuto responsabile l’imputato del reato predetto indipendentemente da qualsiasi approfondimento circa la prescrizione violata, compresi i presupposti della medesima, per esempio senza considerare l’inerzia dell’amministrazione provinciale rispetto a quanto disposto dal pubblico ministero nel provvedimento di dissequestro in ordine alla individuazione e delimitazione delle aree di stoccaggio e di recupero delle materie prime, ritenendo il primo giudice che in ogni caso la responsabilita’ ricadesse sul ricorrente, il quale aveva invece provveduto a individuare da se’ le predette aree proprio per impedire danni economici alla propria azienda ed a quelle che da lui acquistavano le materie prime per effettuare i relativi lavori; nel ricorso si procede poi ad un’analitica illustrazione delle contestazioni mosse al ricorrente, tutte corredate dal medesimo rimprovero di non aver fornito adeguata prova a smentita delle medesime, evidenziando la contraddittorieta’ della motivazione con gli atti indicati e richiamati alle pagine da 19 a 22 del ricorso (il riferimento e’ anzitutto alla ritenuta assenza di impermeabilizzazione del basamento sottostante l’area di stoccaggio dei rifiuti, ed alla mancata valutazione delle analisi eseguite sul materiale sottostante il cumulo di materie macerie regolarmente stoccate, nonche’ alla mancata valutazione delle dichiarazioni del teste (OMISSIS) a differenza di quelle del teste De Stefani, le quali sarebbero state interpretate in un’ottica prettamente accusatoria, ed alla conseguente censura di mancanza della illustrazione delle ragioni tecnico-scientifiche a sostegno della convinzione del giudice secondo cui la presenza di uno strato costituito dal limo depositato in sede di attivita’ di cava non potesse rivestire una adeguata funzione di platea impermeabilizzata; in secondo luogo, quanto alla ritenuta mancanza di impermeabilizzazione delle superfici esterne all’area dei rifiuti e di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, non sarebbe stata valutata correttamente la deposizione del teste (OMISSIS) che avrebbe invece confermato quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che all’interno della cava vi e’ un’apposita area impermeabilizzata ove si effettua recupero dei rifiuti, l’unica che deve rispondere ai requisiti di impermeabilizzazione e di capacita’ di far confluire le acque meteoriche nel laghetto di cava, come richiesto dalla normativa; in terzo luogo, quanto alla ritenuta assenza di un sistema di raccolta o decantazione dei fanghi residui, si censura il travisamento della risposta fornita dal teste (OMISSIS), avendo egli spiegato la ragione per cui nella cava dell’imputato non fosse necessario un sistema di raccolta come indicato nell’imputazione; in quarto luogo, quanto al ritenuto stoccaggio di rifiuti in cassoni metallici privi del codice identificativo, non si sarebbe tenuto conto di quanto riferito dalla teste (OMISSIS); in quinto luogo, con riferimento alla questione del frantumatore (OMISSIS), rispetto al quale viene contestato il mancato adeguamento del macchinario alle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, si evidenzia come tale mezzo fosse stato temporaneamente noleggiato in prova dall’imputato per testarne la capacita’ di frantumazione e poterne cosi’ fare un raffronto con il macchinario REV di sua proprieta’ regolarmente autorizzato, osservandosi come la richiesta delle predette autorizzazioni spetti al proprietario del macchinario e non all’utilizzatore, con la conseguenza che non competeva al ricorrente provvedere in tal senso; si censura peraltro la risposta fornita onde confutare la tesi difensiva che non avrebbe tenuto conto di quanto affermato dal teste (OMISSIS), il quale aveva escluso di aver mai assistito ad un utilizzo simultaneo dei due macchinari, precisando peraltro su chi incombesse per legge la titolarita’ degli obblighi autorizzativi da richiedere alle autorita’.
2.7. Deduce, con il settimo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 10, quanto ai capi d) ed e. 2), atteso il travisamento della predetta norma e correlato vizio di contraddittorieta’ della motivazione quanto alla ritenuta necessita’ di un’autorizzazione sul punto con le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), dovendosi escludere la sussistenza dell’abuso edilizio con conseguente illegittimita’ dell’ordine di demolizione.

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