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E cio’ consente di rimarcare, alla stregua di un orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. n. 26545 del 2014, Cass. n. 5877 del 2016 e Cass. n. 18856 del 29017, citate), che “il discorso sulla prevedibilita’ maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiche’ e’ chiaro che non si possono piu’ considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre piu’ frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili”.
5.4. – Nondimeno, occorre evidenziare, in una prospettiva collimante con i rilievi che precedono e, segnatamente, con il principio enunciato dalla citata Cass. n. 522 del 1987, che neppure a livello legislativo si rinvengono qualificazioni tali da far coincidere, di per se’, gli eventi naturali pregiudizievoli o le stesse calamita’ naturali con il “fortuito”, come in precedenza definito secondo i caratteri dell’eccezionalita’ e imprevedibilita’.
In tal senso, gia’ la risalente L. 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamita’ – Protezione civile) identificava, all’articolo 1, la “calamita’ naturale” (o “catastrofe”) in quella situazione determinativa di “grave danno o pericolo di grave danno alla incolumita’ delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari”; senza, dunque, interferire sul piano della connotazione dell’evento ivi riconducibile siccome eccezionale e, al tempo stesso, imprevedibile.
Del pari, la attuale disciplina in tema di protezione civile, ossia la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, istitutiva del “Servizio nazionale della protezione civile”, nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento e i relativi ambiti di competenze (con suddivisione dei vari livelli ispirata al principio di sussidiarieta’, riservando allo Stato le situazioni emergenziali da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari), fa riferimento ad “eventi naturali o connessi con l’attivita’ dell’uomo” (articolo 2, lettera a) e b)) o (in ragione della loro maggiore intensita’ ed estensione) a “calamita’ naturali o connesse con l’attivita’ dell’uomo” (articolo 2, lettera c), per le quali e’ prevista, per l’appunto, la competenza statale, seppur temporanea: Corte Cost., sent. n. 8 del 2016), che non trovano ulteriore specificazione in termini di caratteristiche intrinseche agli stessi, ma sono declinati in funzione, eminentemente, delle conseguenze dannose provocate o determinabili (cfr. della stessa L. n. 225 del 1992, articolo 3, sui connotati dell’attivita’ di previsione, prevenzione e soccorso).
Del resto, e in modo assai significativo, della medesima L. n. 225 del 1992, articolo 5 (che regola lo stato di emergenza e il potere di ordinanza, anche in deroga alle leggi vigenti, al verificarsi degli eventi di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera c), al suo comma 5-ter (introdotto dal Decreto Legge n. 195 del 2009, articolo 17, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 2010), “in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza”, intesta il diritto alla sospensione o al differimento temporaneo dei termini per gli adempimenti fiscali e previdenziali “esclusivamente” in capo “ai soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento”. Cio’ rende ancora una volta evidente come la “calamita’ naturale”, in forza della quale e’ dichiarato lo stato di emergenza, non costituisce di per se’ evento eccezionale e imprevedibile, ma puo’, semmai, essere determinata anche da eventi, specifici, di tale natura.
Ne’ e’ dato diversamente opinare in ragione delle specifiche attribuzioni (legislative e amministrative) della Regione siciliana, posto che la “dichiarazione dello stato di calamita’”, riservato (come gia’ visto) alla competenza della Giunta regionale, e’ consentita (Legge Regionale Siciliana 18 maggio 1995, n. 42, articolo 3) proprio “in relazione al verificarsi degli eventi di cui della L. 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 2, lettere a) e b)”, innanzi richiamati.
5.5. – Puo’, dunque, enunciarsi, nel solco di quelli innanzi affermati e con specifico riguardo alla fattispecie in esame, il seguente principio di diritto:
“Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilita’ oggettiva e dell’eccezionalita’, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”.
6. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso nei termini anzidetti, con assorbimento del secondo motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che dovra’ nuovamente delibare (e nel merito) l’appello di (OMISSIS) articolo 2, lettera a) e b) alla luce dei principi in precedenza enunciati e, segnatamente, di quelli espressi ai §§ 4.39., lettera d) e 5.5.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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