Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 12 febbraio 2018, n. 882. Sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge

Sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione. Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purchè essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

 

Sentenza 12 febbraio 2018, n. 882
Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7757 del 2016, proposto da:

Pu. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Po., Lu. Mo., En. Di Gi. e Mi. Pa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato En. Di Gi. in Roma, via (…);

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);

nei confronti di

GE Ca. In. S.p.a., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA TER, n. 7204/2016, resa tra le parti, concernente la revoca di agevolazioni finanziarie concesse all’appellante.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per l’appellante, l’Avvocato Pa. e, per l’appellata, l’Avvocato dello Stato Fe. Va.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio la Pu. S.r.l. ha impugnato il decreto prot. n. 0001517 del 13 aprile 2015 di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse all’odierna appellante, ai sensi del T.U. Leggi sugli interventi del Mezzogiorno, con decreto n. 1192 del 2 novembre 1994, prog. n. 6D183/CI – matricola n. 41216/00/03.

Con la sentenza impugnata in questa sede, il T.A.R., premettendo vari precedenti giurisprudenziali in materia, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, risultando, a suo parere, azionato un diritto soggettivo, il tutto sul rilievo che la revoca impugnata è motivata in relazione alla rilevata difformità delle modalità di realizzazione dell’intervento e dei costi di realizzazione, rispetto al programma oggetto del finanziamento, per cui non sarebbe dubbia l’attinenza dei rilievi alla fase esecutiva del rapporto, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Contro tale decisione ha interposto gravame la Pu. S.r.l., formulando un unico articolato motivo d’appello.

Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, per resistere al gravame.

Nell’udienza del 18 gennaio 2018, la causa è passata in decisione.

Nel suo gravame, la Pu. S.r.l. richiama il precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1776 del 25 gennaio 2013, per cui “è d’obbligo la devoluzione al giudice amministrativo della controversia sulla revoca, le sole volte in cui essa implichi un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione, e venuti meno in tutto o in parte nel prosieguo, ma non già quando essa tragga le mosse dall’accertamento dell’inadempimento alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispettivamente al programma finanziato”, affermando che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’esistenza dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione.

Ciò premesso, sostiene l’appellante, che il provvedimento gravato avrebbe come unica motivazione una rivalutazione del concetto di autonomia funzionale o meno del programma di costruzione del complesso industriale, senza cenno alcuno a presunti inadempimenti alle condizioni statuite in sede di erogazione o ad acclarati sviamenti di fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. Secondo l’appellante, poi, essa avrebbe sviluppato motivi di censura collegati al procedimento amministrativo, relativi all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione circa l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione, dapprima ritenuta dalla pubblica amministrazione conforme e pertinente alla legge e, successivamente, in base ad una differente valutazione comparativa degli interessi già valutati in sede di erogazione, venuti meno non per motivazioni non collegate a presunti inadempimenti contrattuali, ma a differente rivalutazione del concetto di “programma, autonomo e funzionale”.

A parere dell’appellante, la giurisdizione del giudice amministrativo sussisterebbe pienamente laddove la pubblica amministrazione, per differenti considerazioni di sopravvenienza di motivi di pubblico interesse sulla valutazione di opportunità del contributo, abbia deciso di rivisitare l’erogazione dello stesso in base ad una propria discrezionale rivalutazione del concetto di autonomia del programma. Invero, nel ricorso in primo grado sarebbero stati esplicitati plurimi motivi di illegittimità, collegati al procedimento di rivisitazione discrezionale degli interessi comparativi che avevano portato all’erogazione prima, e alla revoca poi, del provvedimento di agevolazione richiesto. Infine, andrebbe anche considerato che l’intera attività amministrativa volta all’erogazione del contributo agevolato ed alla sua eventuale revoca non atterebbero ad attività procedimentale vincolata.

Ritiene il Collegio che il gravame interposto dalla Pu. S.r.l. non meriti accoglimento.

Sul punto va ricordato che, al fine di dirimere la questione sul riparto di giurisdizione, non rileva la qualificazione formale degli atti impugnati, il tipo di pronuncia che si chiede, né la prospettazione della parte. Sulla base dei principi consolidatisi in giurisprudenza, vanno piuttosto accertati lo specifico oggetto e la reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche della causa petendi, costituita dall’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

Ciò premesso, va quindi ricostruita la vicenda oggetto di causa, ai fini della suddetta attività accertativa.

Ebbene, in base a quanto risulta dagli atti, in data 9 luglio 1985, l’appellante ha presentato all’ente competente domanda di agevolazioni industriali per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di laminati plastici.

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