Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482. Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico

Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico.

Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10111/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.P.A. – Societa’ con socio unico, in persona dell’institore p.t., Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in atti;

COMUNE TERME VIGLIATORE, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 35/2014 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

RILEVATO

CHE:

1. – (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di titolare della omonima ditta individuale, convenne in giudizio la (OMISSIS) S.p.A. (di seguito anche (OMISSIS)) e il Comune di Terme Vigliatore per sentirli condannare al risarcimento, ex articolo 2051 c.c. o ex articolo 2043 c.c., di tutti i danni patiti a seguiti degli eventi atmosferici del 19 settembre 2009 e del 20 ottobre 2010, allorquando l’immobile di sua proprieta’ era stato invaso dalle acque meteoriche provenienti dai fondi dei convenuti (ossia dalla variante della SS (OMISSIS) e da un sottopasso ferroviario) a causa della inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle predette acque.

1.1. – Nel contraddittorio con i convenuti e con l'(OMISSIS), chiamata in causa, l’adito Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza pubblicata il 28 gennaio 2014, rigetto’ la domanda attorea, con condanna alle spese della (OMISSIS) soccombente.

1.2. – Il Tribunale ritenne che gli eventi atmosferici indicati dall’attrice erano di tale intensita’ ed eccezionalita’ da doversi ascrivere a caso fortuito, elidente la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., cio’ desumendosi dalla Delib. Giunta Regionale Siciliana 15 febbraio 2010 e Delib. Giunta Regionale Siciliana 28 ottobre 2010, che, a seguito di detti eventi, avevano dichiarato lo stato di calamita’ naturale.

1.3. – Il giudice di primo grado osservo’, altresi’, che, essendosi l’attrice lamentata dei danni provocati soltanto in occasione dei predetti due eventi calamitosi, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche predisposto dai convenuti doveva aver ben funzionato allorquando le precipitazioni non avevano avuto carattere di eccezionalita’ ed imprevedibilita’.

1.4. – Il Tribunale reputo’, infine, che, nonostante la Delib. giuntale 10 febbraio, si riferisse genericamente agli eccezionali eventi meteo interessanti le province di Messina e Palermo nel periodo settembre 2009-febbraio 2010, anche le precipitazioni del 10 settembre 2009 erano da ricondursi a tali eventi, cio’ desumendosi anche dal fatto che la stessa attrice aveva indicato l’allagamento avutosi il 10 settembre 2009 come piu’ grave di quello dell’ottobre 2010 (che la Delib. giuntale successiva assumeva puntualmente tra quelli che avevano determinato lo stato di calamita’ naturale), cosi’ da doversi “certamente” ricondurre anche il primo evento “al novero dei fenomeni oggetto della declaratoria dello stato di calamita’” di cui alla Delib. del febbraio 2010.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione la stessa (OMISSIS), che la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile con ordinanza ex articolo 348-bis c.p.c., del 13 febbraio 2015, in pari data comunicata.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ricorre (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di titolare della omonima ditta individuale, affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.

Resistono, con separati controricorsi, (OMISSIS) S.p.A., l'(OMISSIS) S.p.A. e il Comune di Terme Vigliatore.

Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte, con cui chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso; la ricorrente e il Comune di Terme Vigliatore hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’articolo 2051 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale fatto malgoverno delle “massime di esperienza” e violato “i principi logici sottesi al prudente apprezzamento delle prove”, assumendo come dimostrati in termini di eccezionalita’ e, dunque, di fortuito ai sensi dell’articolo 2051 c.c., gli eventi atmosferici del 10 settembre 2009 e del 20 ottobre 2010 sulla scorta di delibere regionali dal carattere del tutto generico, neppure utilizzabili come “indizio o argomento di prova”, mancando altresi’ di valutare le prove documentali in atti (missiva del Comune di Terme Vigliatore del 2/2/2011 e fax in pari data di (OMISSIS); nota (OMISSIS) del 26/10/2009 e verbale di accordo tra (OMISSIS) e Comune di Terme Vigliatore del 24/11/2010), da cui emergeva chiaramente la “insufficienza, inadeguatezza della condotta di smaltimento delle acque bianche, nonche’ l’omessa manutenzione della stessa”.

2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale condannato essa attrice al pagamento delle spese processuali nonostante “la palese fondatezza delle ragioni esposte nell’atto di citazione ed attesa la accertata responsabilita’ delle controparti”. La ricorrente assume, altresi’ di impugnare il capo di ordinanza ex articolo 348-bis, resa dalla Corte di appello di Messina, inerente alle spese processuali.

3. – Il primo motivo, anzitutto, e’ ammissibile, in quanto rispettoso dei principi di specificita’ e di localizzazione processuale (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) degli atti rilevanti ai fini della censura di error in iudicando (e, segnatamente, delle Delib. Giunta regionale relative alla dichiarazione dello stato di calamita’ naturale), nonche’ della regola dettata dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, da interpretarsi alla luce del principio di strumentalita’ delle forme processuali enunciato da Cass., sez. un., 03/11/2011, n. 22726.

3.1. – Esso, inoltre, e’ anche e’ fondato per quanto di ragione, ossia con specifico riferimento alla censura di violazione dell’articolo 2051 c.c. (sulla quale, pertanto, si verra’ a concentrare, nei termini che seguono, lo scrutinio di questa Corte), risultando, dunque, non pertinente l’eccezione (sollevata dai controricorrenti) di “inammissibilita’ per violazione dell’articolo 348-ter c.p.c.”, quale norma che investe unicamente la proponibilita’ della denuncia di omesso esame del fatto di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.2. – L’accoglimento del primo motivo determina, poi, l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, concernente la regolamentazione delle spese processuali, che e’ di per se’ caducata ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., comma 1, in quanto capo di sentenza dipendente dalla parte di decisione oggetto di cassazione.

4. – Ritiene il Collegio che la fattispecie offra l’occasione per una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilita’ per danni da cose in custodia, come via via espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, con attenzione specifica – poi – alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze: all’intera riflessione premettendosi che incombe al danneggiato l’onere di un’opzione chiara – benche’ anche solo di alternativita’ o reciproca subordinazione, ma espressa in tal senso – tra l’azione generale di responsabilita’ extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e quella della responsabilita’ – oggettiva – per fatto della cosa, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati (tra molte: Cass. 05/08/2013, n. 18609; Cass. 21/09/2015 n. 18463).

4.1. – Occorre prendere le mosse dalla conclusione, definita come tradizionale, della giurisprudenza di legittimita’ nel senso che “la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si e’ prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilita’, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe’ del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilita’ e di assoluta eccezionalita’” (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).

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