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Quanto al secondo motivo, basta considerare che l’accertamento relativo al possesso ad usucapionem, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione da’ luogo ad un apprezzamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita’, se non per omesso esame di fatto storico decisivo (qui applicabile nella formulazione conseguente al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012) (Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n. 9106; Cass. Sez. 3, 05/10/1978 n. 4454). Neppure possono condividersi le censure che i ricorrenti rivolgono quanto all’esame e alla valutazione delle risultanze della prova testimoniale, al giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come alla scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Ne’ comunque i ricorrenti censurano, come imposto dal vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un vizio specifico di omesso esame di un fatto storico, omettendo di rispettare le previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e limitandosi a lamentare un generico omesso esame di intere deposizioni testimoniali riportate in fotocopia nel ricorso. E’ invece noto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Anche le ipotizzate violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c., sono in realta’ finalizzate a censurare (non l’avvenuta decisione sulla base di prove non dedotte dalle parti, o l’attribuzione alle prove raccolte di un regime diverso da quello loro spettante per legge, quanto) un’erronea o incompleta valutazione del materiale istruttorio, profilo che esula ormai da ogni sindacato di legittimita’ pure con riferimento al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso va percio’ rigettato e i ricorrenti vanno condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, mentre non occorre provvedere per l’altro intimato Condominio (OMISSIS), che non ha svolto attivita’ difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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