Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1849. L’apertura di una porta in una parte comune per mettere in comunicazione con il vano scale un’unita’ immobiliare in proprieta’ esclusiva di un condomino, comunque compresa nel complesso condominiale, rientra pur sempre nell’ambito del concetto di uso (piu’ intenso) del bene comune, e non esige, per l’effetto, l’approvazione all’unanimita’ dei condomini, ne’ determina alcuna costituzione di servitu’

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E’ altresi’ infondato il secondo motivo del ricorso principale, in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca (in ipotesi, come nella specie, di unica domanda proposta, articolata in piu’ capi, della quale siano stati accolti uno o alcuni, e rigettati gli altri), e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; Cass. Sez. 5, del 19/06/2013, n. 15317).
Il ricorso incidentale e’ invece fondato.
La Corte di Venezia ha affermato che l’apertura della porta sul pianerottolo al secondo piano che conduce al vecchio fienile configurasse l’istituzione di una servitu’, con necessita’ dell’unanimita’ di voto dei condomini.
E’ pero’ vero che l’apertura di una porta da parte di un condomino sul vano scale dell’edificio condominiale per accedere ad un immobile contiguo (nella specie, un fienile) di sua esclusiva proprieta’, altera la destinazione di detta parte comune, assoggettandola a servitu’ di passaggio, sol se si tratti di avvantaggiare un bene estraneo al condominio. Viceversa, in applicazione del principio secondo il quale, in tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un’utilita’ maggiore e piu’ intensa di quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purche’ non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso – e senza che tale uso piu’ intenso sconfini nell’esercizio di una vera e propria servitu’ -, deve ritenersi che l’apertura di una porta in una parte comune per mettere in comunicazione con il vano scale un’unita’ immobiliare in proprieta’ esclusiva di un condomino, comunque compresa nel complesso condominiale, rientra pur sempre nell’ambito del concetto di uso (piu’ intenso) del bene comune, e non esige, per l’effetto, l’approvazione all’unanimita’ dei condomini, ne’ determina alcuna costituzione di servitu’ (Cass. Sez. 2, 03/06/2003, n. 8830). La Corte d’Appello di Venezia non ha fatto corretta applicazione di questo principio, non avendo accertato in fatto se il fienile di proprieta’ di (OMISSIS) fosse bene estraneo al condominio di via (OMISSIS).
Il ricorso principale va percio’ rigettato, mentre va accolto il ricorso incidentale e va cassata sul punto la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, che decidera’ la causa uniformandosi al richiamato principio e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo altresi’ a regolare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al punto della deliberazione assembleare inerente al ripristino della porta e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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