Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1849. L’apertura di una porta in una parte comune per mettere in comunicazione con il vano scale un’unita’ immobiliare in proprieta’ esclusiva di un condomino, comunque compresa nel complesso condominiale, rientra pur sempre nell’ambito del concetto di uso (piu’ intenso) del bene comune, e non esige, per l’effetto, l’approvazione all’unanimita’ dei condomini, ne’ determina alcuna costituzione di servitu’

In tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un’utilita’ maggiore e piu’ intensa di quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purche’ non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso – e senza che tale uso piu’ intenso sconfini nell’esercizio di una vera e propria servitu’ -, deve ritenersi che l’apertura di una porta in una parte comune per mettere in comunicazione con il vano scale un’unita’ immobiliare in proprieta’ esclusiva di un condomino, comunque compresa nel complesso condominiale, rientra pur sempre nell’ambito del concetto di uso (piu’ intenso) del bene comune, e non esige, per l’effetto, l’approvazione all’unanimita’ dei condomini, ne’ determina alcuna costituzione di servitu’

Ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1849
Data udienza 7 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24846-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1729/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) impugna, articolando due motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1729/2016 del 26 luglio 2016.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale in unico motivo. (OMISSIS) si difende con controricorso dal ricorso incidentale.

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