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2. La pronuncia è stata impugnata dalla società s.p.a. e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 10 gennaio 2017, ha accolto il primo motivo di gravame (relativo alla competenza) e, in totale riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Milano, ha condannato la P. B. s.r.l. alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della prima decisione cd alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che la società telefonica aveva prodotto in giudizio due documenti: il doc. n. 3, contenente copia del contratto, scarsamente leggibile, identico a quello prodotto dalla società P. B., e il doc. 3-bis, contenente un fac simile del modulo contrattuale, chiaramente leggibile. Ha quindi rilevato) che la circostanza per cui il doc. n. 3 non era leggibile non voleva significare che fosse illeggibile anche l’originale del contratto a suo tempo sottoscritto; tale circostanza era, anzi, da escludere, perché non poteva ritenersi che la società Publi B. avesse apposto una doppia firma su di un contratto senza leggerne le clausole. 11 problema, quindi, non era quello della leggibilità del contratto originario, ma semmai delle copie del medesimo prodotte in giudizio.
Tanto premesso, la Corte di merito ha rilevato che il Tribunale avrebbe dovuto verificare quale fosse il contenuto del contratto e, in particolare, dell’art. 16, che conteneva la clausola di deroga alla competenza per territorio. Ora, dal doc. 3 suindicato, cioè quello firmato, risultava che le condizioni generali di contratto erano “scritte piccolissime e quindi effettivamente quasi illeggibili”. Tuttavia la società attrice non aveva contestato che le condizioni generali di contratto risultanti dal doc. 3-bis prodotto dalla società telefonica corrispondessero a quelle visionate dalla medesima all’atto della stipula del contratto. In sostanza, la società attrice, avendo apposto una doppia firma ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., non aveva in effetti contestato che “il contenuto dell’art. 16 citato fosse proprio quello indicato nel fac simile del modulo contrattuale che è stato prodotto da controparte come documento 3-bis con la comparsa di risposta”. Ha perciò affermato la Corte fiorentina che il contenuto dell’art. 16 del contratto era quello leggibile nel citato documento 3-bis e che, pertanto, l’eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata dalla società telefonica era fondata.
Di qui la conclusione dell’accoglimento del primo motivo di appello e la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Livorno.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone regolamento necessario di competenza la società P. B. con atto affidato ad un motivo.
Resiste la s.p.a. con controricorso affiancato) da memoria.
Il P.M. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso venga rigettato
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta errata interpretazione dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., e violazione delle norme sulla competenza.
Rileva la società ricorrente che, come aveva riconosciuto il Tribunale di Livorno, i due esemplari di contratto depositati da essa ricorrente e dalla controparte (doc. 1 dell’atto di citazione e doc. 3 della comparsa di risposta) erano, entrambi, assolutamente illeggibili; ciò nonostante, la Corte d’appello ha ritenuto di poter compensare tale carenza con la produzione, da parte della società telefonica, del documento 3-bis, perfettamente leggibile. Simile ricostruzione, però, sarebbe in contrasto con l’invocato art. 1341 cod. civ.; ed infatti la sottoscrizione specifica che il gomma secondo di tale norma richiede per le clausole vessatorie è stata intesa nel senso che il contenuto delle medesime deve essere indicato in modo tale che esse risultino comprensibili. Da tanto conseguirebbe che la piena leggibilità del contratto nel fac simile prodotto non assume alcun rilievo se il contratto concretamente sottoscritto dalle parti non ha posto il contraente debole nella condizione di comprenderne il contenuto; la incomprensibilità del documento firmato non potrebbe essere superata, infatti, dalla produzione di un facsimile. Non si vede, osserva la ricorrente, come si sarebbe potuto contestare la clausola dell’art. 16 posto che il contratto prodotto in copia in corso di causa era illeggibile. Ne consegue che, non essendo stato sottoscritto un contratto leggibile, la clausola derogatoria era invalida; né la British Telecom ha mai prodotto l’originale del contratto, siccome rimasto) in possesso dell’agente commerciale che lo aveva fatto sottoscrivere alla società ricorrente.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. Rileva innanzitutto il Collegio che la clausola con la quale si preveda la deroga alla competenza territoriale è, per esplicita previsione dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., una clausola vessatoria, per la quale si richiede l’espressa approvazione per iscritto da parte del contraente c.d. debole (ordinanza 14 ottobre 2009, n. 21816). Il primo comma dell’art. 1341 cod. civ., tuttavia, dispone che le condizioni generali di contratto) predisposte da uno dei contraenti siano efficaci nei confronti dell’altro ‘se al momento) della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza’.
La società ricorrente sostiene di non aver potuto in realtà visionare l’originale del contratto contenente la contestata clausola derogatoria e di aver apposto la propria firma su di una copia pressoché del tutto illeggibile; la Corte d’appello, da parte sua, riconosce la sostanziale illeggibilità (dato che le clausole erano ‘scritte piccolissime’), ma specifica che nel facsimile prodotto le clausole erano perfettamente leggibili e che l’odierna ricorrente non aveva mai contestato, in sede di merito, la conformità del facsimile rispetto al documento realmente sottoscritto.
2.2. Tutto ciò premesso, il problema che l’odierno ricorso pone consiste nello stabilire quale efficacia si debba ricondurre ad una simile clausola in presenza di sottoscrizione, per approvazione, di un documento redatto a caratteri molto piccoli e pressoché illeggibile, trattandosi di una copia sbiadita.
Va osservato che questa Corte, con un precedente molto risalente nel tempo (sentenza 11 ottobre 1973, n. 2562), ha affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall’art. 1341 cod. civ. rende inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza per l’asserito insufficiente rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità. Tale precedente va ripreso e ribadito, con le necessarie ulteriori specificazioni.
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