Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3307. La clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile

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Negli atti di causa a disposizione di questa Corte non si rinviene il documento che la sentenza impugnata indica con il n. 3-bis, ossia il facsimile del contratto) che la società telefonica risulta aver prodotto in sede di merito. Dalla lettura degli atti prodotti risulta che, effettivamente, il documento firmato era ai limiti della illeggibilità; il che, però, non è sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso. Devono essere compiute, al riguardo, due osservazioni. In primo luogo, va detto che nel documento sottoscritto (indicato dalla sentenza impugnata col n. 3) l’esistenza della clausola derogatoria della competenza è visibile e leggibile; essa, infatti, inserita in un elenco, è indicata con un apposito numero che la distingue dalle altre (il che soddisfa i requisiti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte: v., sul punto, l’ordinanza 21 luglio 2015, n. 15278, e la sentenza 11 novembre 2015, n. 22984). In secondo luogo si deve aggiungere che, a prescindere dalla mancanza, in questa sede, del facsimile (certamente leggibile) che la Corte d’appello ha visionato, si può considerare circostanza pacifica che una grande compagnia telefonica predisponga un modello di contratto contenente anche le clausole vessatorie, per cui tale ‘originale’ era certamente esistente. Ora, l’eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie non esonera il contraente debole dall’onere di vigilare affinché non vengano apposte firme ‘ad occhi chiusi’; l’art. 1341, primo comma, cod. civ., prevede, come si è visto, l’efficacia delle clausole che il contraente avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, per cui la società oggi ricorrente non può addurre, a sostegno della propria tesi, il fatto che la clausola in questione non fosse ‘chiaramente comprensibile e decifrabile’. Né può essere taciuto che nella presente vicenda la società ricorrente non ha mai contestato, neppure in questa sede, che il facsimile del contratto) prodotto in sede di merito fosse diverso nel contenuto rispetto al documento, poco leggibile, effettivamente sottoscritto; circostanza posta in luce dalla Corte d’appello nel provvedimento qui impugnato. In definitiva, la scarsa possibilità di conoscenza che la società ricorrente lamenta non è riconducibile all’effettiva impossibilità di fermare l’attenzione sul contenuto della clausola, ma ad una sostanziale disattenzione di chi ha firmato senza leggere o, in alternativa, non si è preoccupato di farsi consegnare un documento pienamente leggibile. Va enunciato, in conclusione, il seguente principio di diritto:

‘In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria’.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione, peraltro, della delicatezza della questione e degli alterni esiti dei due giudizi di merito, la Corte ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente regolamento.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente regolamento.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-cater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

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