Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 14 febbraio 2018, n. 953. L’avvalimento di garanzia ricorre nel caso in cui l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata la sua solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento

L’avvalimento di garanzia ricorre nel caso in cui l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata la sua solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento; tale l’avvalimento ha ad oggetto i requisiti di carattere economico-finanziario: avendo ad oggetto l’impegno dell’ausiliaria a garantire con proprie risorse economiche l’impresa ausiliata, non è necessario che nel contratto siano specificatamente indicati i beni patrimoniali o gli indici materiali della consistenza patrimoniale dell’ausiliaria, essendo sufficiente che essa si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria e il suo patrimonio di esperienza.

Sentenza 14 febbraio 2018, n. 953
Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 3404 del 2017, proposto da:
Ac. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Gr., domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Pr. Se. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Pa. Le., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
nei confronti di
Co. Se. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II ter, n. 04071/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
– del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0011853 del 14 dicembre 2016, con il quale Ac. s.p.a. ha disposto l’esclusione di Pr. Se. s.r.l. dalla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza per Ac. S.P.A. e società del Gruppo” (avviso n. 8800000077; CIG n. 67089375F3);
– del verbale di gara del 14 dicembre 2016;
– del verbale di gara del 20 dicembre 2016;
– dell’”elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi” pubblicato da Ac. S.p.a. in data 20 dicembre 2016;
– ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pr. Se. s.r.l. e di Co. Se. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Gr., Le. e Pe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato il 29 luglio 2016, Ac. s.p.a., ente aggiudicatore operante nei settori speciali, indiceva una procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza presso le sue sedi e quelle delle società del Gruppo, per un importo, IVA escluso, fissato tra € 5.300.000,00 ed € 7.900.000,00.
2. Il bando di gara, ai fini che qui interessano, prevedeva quale requisito di capacità economico – finanziaria “R6) Aver realizzato nel triennio 2013-2014-2015 una cifra di affari complessiva non inferiore a 15 000 000 EUR (quindici milioni di euro)”, nonché, quale requisito di capacità tecnica “R8) Aver avuto alle proprie dipendenze, nel triennio 2013 – 2014 – 2015, un numero medio di GPG assunte con contratto di lavoro subordinato, non inferiore a 200 unità”.

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