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A tali argomenti aggiungevano che non erano dovute le somme relative a spese esulanti dalla manutenzione della strada, quali quelle relative all’illuminazione, posto che il consorzio poteva curare solo la manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali.
Riunite le opposizioni, il Giudice di Pace di Arona con sentenza n. 141/2010 accoglieva le stesse ritenendo che dagli stessi atti provenienti dal Comune di Stresa, che aveva curato la creazione del Consorzio, emergeva che il Condominio ove sono ubicate le proprieta’ degli ingiunti e’ estraneo al comprensorio (OMISSIS), nulla potendo quindi essere loro richiesto.
A seguito di appello promosso dal Consorzio, il Tribunale di Verbania con la sentenza n. 621 del 16/10/2012 accoglieva il gravame e per l’effetto rigettava le opposizioni.
A tal fine, dopo avere richiamato la disciplina che consente la costituzione di consorzi per la migliore gestione delle strade vicinali ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918, riteneva che non potesse porsi in dubbio la qualita’ in capo agli appellati di utenti della strada vicinale, e quindi di soggetti obbligati al pagamento delle quote consortili.
In tal senso non potevano avere efficacia alcuna i successivi provvedimenti emessi dal Comune di Stresa, con l’approvazione anche di una nuova tabella millesimale che non contemplava gli opponenti tra i consorziati, in quanto la posizione di soggetti obbligati scaturente dalla delibera istitutiva del consorzio non poteva essere incisa da un provvedimento amministrativo. Infatti, una volta individuati gli utenti della strada vicinale nell’atto costitutivo, i successivi provvedimenti adottati dal Comune non incidono su quanto ab origine stabilito, non potendosi reputare necessaria, al fine di vederli privati di efficacia, l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
La contestazione circa l’esclusione o l’inclusione di una proprieta’ all’interno del consorzio deve essere oggetto di un accertamento devoluto esclusivamente al giudice ordinario.
Nel caso di specie, la CTU esperita aveva consentito di accertare che le aree degli appellati rientrano nel novero di quelle interessate dall’originario accordo volto alla creazione della strada vicinale, con la concessione delle reciproche servitu’, dovendo quindi legittimamente ritenersi che gli immobili degli opponenti facciano parte del consorzio.
Anche il provvedimento dell’ufficio tecnico comunale che escludeva gli appartamenti dei ricorrenti dal consorzio era frutto di un errore, essendosi confusa l’estensione del consorzio per la gestione della strada vicinale con la diversa zona (OMISSIS), prevista dal PRGC, ma per finalita’ affatto diverse.
Una volta quindi ribadita l’inclusione delle proprieta’ oggetto di causa nell’ambito del comprensorio consortile, ne scaturiva che le opposizioni andavano rigettate.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi.
Il (OMISSIS) resiste con controricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248, all. e del 1865, articoli 4 e 5, nonche’ del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918, articolo 17 e l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio.
Dopo avere richiamato l’assunto in fatto per il quale le proprieta’ dei ricorrenti sono poste al di fuori dell’area individuata dalla planimetria allegata alla Delib. del Consiglio Comunale di Stresa n. 16 del 1998, ricordano come il Commissario Straordinario del Comune stesso con Delib. n. 38 del 2005, gia’ versata in atti nelle precedenti fasi del giudizio, ha modificato le tabelle millesimali del consorzio, estromettendo i ricorrenti dal novero degli utenti della strada, assecondando in tal modo le verifiche del competente ufficio tecnico.
Si deduce che a fronte di tali provvedimenti di carattere amministrativo, non poteva, come invece fatto dal giudice di appello, assumersi che gli stessi non potessero spiegare efficacia estintiva-modificativa della loro sfera giuridica, escludendo quindi che la loro mancata impugnazione non incidesse sulla decisione della controversia.
Ne’ poteva sostenersi che fosse superfluo anche procedere alla loro disapplicazione L. n. 2248 del 1865, all. E, ex articolo 5 essendo comunque necessario verificare, sebbene in via incidentale, la legittimita’ dell’atto.
Peraltro non si palesa nemmeno possibile accedere alla tesi della potenziale disapplicazione dell’atto, posto che i provvedimenti in questione erano idonei a produrre la diretta modifica dei rapporti giuridici oggetto di causa, affievolendo la posizione delle parti (nella specie del consorzio) che avrebbe quindi dovuto reagire con la loro impugnazione dinanzi al G.A.
La Delib. n. 38 del 2005 costituisce espressione del potere di autotutela della P.A. cosi’ che, in assenza di impugnativa, determina in maniera vincolante l’esclusione dei ricorrenti dal novero dei consorziati.
2.1 Rileva la Corte che nella fattispecie non sia piu’ possibile riesaminare nemmeno d’ufficio la iniziale giurisdizione del G.O. a decidere sulla domanda di pagamento avanzata dal Consorzio.
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