Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1748. Il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, ne’ per accoglierle ne’ per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione.

Poiche’ il sindacato di omesso esame di un fatto controverso di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si estende ai profili relativi al governo del diritto alla prova circa i fatti storici, esso ricorre quando da un lato venga addossato a una parte un onere probatorio e indi venga preclusa alla parte stessa la possibilita’ di assolvervi sulla base di motivazioni apparenti o perplesse. Il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, ne’ per accoglierle ne’ per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione.

Sentenza 24 gennaio 2018, n. 1748
Data udienza 19 luglio 2017

Integrale

APPALTO PRIVATO – DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10989/2013 proposto da:
(OMISSIS), ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.n.c. (p.iva (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (Studio Legale (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 562/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/3/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione con particolare riferimento ai motivi da uno a tre;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione notificata il 24/11/2004 (OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS) hanno convenuto innanzi al Tribunale di Saluzzo la s.n.c. (OMISSIS) richiedendo la riduzione del prezzo, la restituzione del corrispettivo eccedente e il risarcimento del danno per l’inadempimento di preliminare di compravendita di un immobile abitativo e due posti auto scoperti, dalla stessa s.n.c. realizzati per essi committenti, in relazione al mancato ottenimento di abitabilita’ e agibilita’ per vizi e difetti delle opere e alla loro mancata ultimazione. La societa’ convenuta ha eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi e l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di completare la costruzione, assunto dagli acquirenti.
2. Con sentenza dell’08/08/2003 il tribunale ha respinto l’eccezione di decadenza e, ritenendo il preliminare come fonte dell’obbligo di completamento della realizzazione edilizia a carico della venditrice nonostante diversa previsione nel definitivo, per essere stato il prezzo pattuito diminuito solo per esigenze fiscali e mantenuta la garanzia ex articolo 1669 c.c., ha determinato in Euro 55.730, in base a consulenza tecnica d’ufficio, il minor valore delle opere, condannando la convenuta alla restituzione e respingendo la domanda risarcitoria.
3. La s.n.c. (OMISSIS) ha impugnato detta decisione e la corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 14.3.2013, ha accolto l’appello e, per l’effetto, ha rigettato le domande tutte proposte dai signori (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.1. Ha considerato la corte d’appello che la domanda originariamente proposta fosse da qualificarsi quale domanda di garanzia per vizi ex articolo 1667 c.c., che riguarda l’ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto o del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica, e non quale domanda ex articolo 1669 c.c., di risarcimento del danno per vizi costruttivi incidenti su elementi essenziali di struttura e funzionalita’ dell’opera, influenti sulla sua solidita’, efficienza e durata. In conseguenza, ha ritenuto – diversamente da quanto affermato dal tribunale – non avere i signori (OMISSIS) – (OMISSIS) fornito la prova di avere denunciato i vizi nei 60 giorni dalla scoperta, termine che – diversamente di nuovo da quanto affermato dal tribunale – ha ritenuto decorresse dalla presa di possesso dell’immobile, stante anche la qualifica di geometra del signor (OMISSIS).
3.2. Ha inoltre considerato la corte d’appello che erroneamente il tribunale abbia desunto obblighi a carico della societa’ di completamento delle opere dal preliminare, a fronte di diversa pattuizione figurante nel contratto definitivo. In tal senso, la corte d’appello ha condiviso la giurisprudenza che ritiene che la presunzione di conformita’ del nuovo accordo alla volonta’ delle parti non puo’ vincersi che con la prova – da darsi per iscritto ove il contratto abbia per oggetto immobili – di un patto contemporaneo che faccia sopravvivere obblighi contenuti nel preliminare. Ha ritenuto in tal senso mancante la relativa prova, come pure la prova di una simulazione.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), su sei motivi. Resiste la s.n.c. con controricorso illustrato da memoria.

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