Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1748. Il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, ne’ per accoglierle ne’ per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione.

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6. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono altro profilo di omesso esame di fatti controversi e decisivi, indicati nella scrittura contestuale al definitivo di assunzione di garanzia ex articolo 1669 c.c., anche estesa ai piani sotterranei; nell’assunzione – all’articolo 2 del definitivo – dell’obbligo di esecuzione delle opere per assicurare l’abitabilita’ e l’agibilita’; nella prova documentale (quietanze) della corresponsione del maggior prezzo indicato nel preliminare; in diversi altri elementi documentali relativi al completamento delle opere da parte della s.n.c.; nelle circostanze che avrebbero potuto emergere dai mezzi di prova sollecitati e non ammessi (cfr. supra).
7. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono omesso esame in riferimento alla simulazione relativa del prezzo e delle altre prestazioni, difformi tra preliminare e definitivo, ma volute ed eseguite dalle parti, in riferimento ai diversi documenti di cui al precedente motivo (dichiarazione di assunzione di garanzia; quietanze di pagamento per importo superiore a quello indicato nel definitivo; possibili emergenze istruttorie dei mezzi dedotti e non ammessi in ordine alle dichiarazioni delle parti in merito al permanere degli obblighi di cui al preliminare).
8. Il primo e terzo motivo, ammissibili in quanto contenenti gli elementi minimi imposti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come chiariti da Cass., sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, sono fondati per quanto di ragione.
8.1. Il fatto storico che rileva, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo, e’ quello della consegna degli immobili costruiti ai ricorrenti (fatto che, sotto diversi angoli visuali correlati ai dati testuali da cui il fatto emerge, la parte ricorrente declina anche in riferimento al contenuto dell’articolo 6 dell’atto di vendita a rogito notar (OMISSIS) del 22/01/2004 e della lettera raccomandata a.r. del 16/03/2004 dell’avv. (OMISSIS)). In sintesi, come esposto dalla parte ricorrente, avendo la corte territoriale ritenuto l’applicabilita’ del termine decadenziale ex articolo 1667 c.c. (statuizione questa non impugnata), la data di consegna e’ decisiva in quanto solo dopo di essa puo’ aversi la scoperta delle difformita’ o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale ultima il committente deve, a pena di decadenza, denunciarli all’appaltatore (cfr. la pur remota Cass. n. 6970 del 16/12/1982 che sottolinea che la scoperta presuppone l’avvenuta consegna).
8.2. Al riguardo, deve aversi presente che con la sentenza impugnata la corte d’appello ha cosi’ argomentato: “gli odierni appellati, a fronte dell’eccezione sollevata da controparte, non hanno fornito alcuna prova di aver denunciato i vizi nel termine di sessanta giorni, come prescritto dall’articolo 1667 c.c.. La sentenza di primo grado ha… escluso la decadenza ritenendo che il termine decorra dalla data della redazione della perizia asseverata. In realta’, trattandosi di vizi non occulti, ma riconoscibili (attesa anche la qualifica dell’appellato (OMISSIS), geometra esperto nel settore), il termine deve ritenersi che decorra dalla presa di possesso dell’immobile da parte degli appellati”.
8.3. Prescindendo da qualsiasi osservazione circa il passaggio – contenuto nella sentenza impugnata – in ordine alla natura, ritenuta non occulta (ma senza giustificazioni), dei vizi (anche in relazione all’asserita – ma smentita con altro motivo – qualita’ professionale di una delle parti, ammesso che le qualifiche soggettive siano indicative della natura delle difformita’), quel che e’ necessario notare e’ che, dopo aver affermato (condivisibilmente o non condivisibilmente, non rileva) l’intendimento di far decorrere il termine decadenziale dalla consegna (cosi’ facendo coincidere consegna e scoperta dei vizi, passaggio questo dall’esame del quale pure puo’ esimersi la corte), i giudici dell’appello effettivamente hanno omesso di considerare il fatto storico della consegna, in particolare attraverso la sua datazione.
8.4. I ricorrenti, nell’ambito dei predetti motivi, hanno indicato il luogo processuale da cui la consegna risulterebbe in data 22/1/2004 (articolo 6, trascritto in ricorso, dell’atto di vendita a rogito notar (OMISSIS) del 22/01/2004, doc. 4 prodotto con la citazione di primo grado, ove si dice che la consegna e’ contestuale), nonche’ il luogo processuale ove risulterebbe la data di effettuazione della denuncia (lettera raccomandata a.r. del 16/03/2004 dell’avv. (OMISSIS), trascritta in ricorso, doc. 6 prodotto con la citazione di primo grado). L’esame del primo fatto storico, da mettere in relazione con il secondo ai fini di cui all’articolo 1667 c.c., non risulta effettivamente svolto, in quanto l’unica espressione motivazionale contenuta sul punto in sentenza (“il termine deve ritenersi che decorra dalla presa di possesso dell’immobile da parte degli appellati”) costituisce in effetti motivazione meramente apparente, siccome sganciata da qualsiasi reale computo del termine rispetto a uno specifico dies a quo e uno specifico dies ad quem.
8.5. La decisivita’ del fatto storico, di cui e’ stato omesso l’esame, risulta dal mero conteggio delle date: ammesso, infatti, anche che la consegna coincida con la scoperta (non potendo retroagire rispetto alla consegna contrattuale per il principio di irrilevanza delle esecuzioni anticipate ai fini del decorso dei termini per le denunce: v. Cass. n. 7584 del 15/04/2016 e n. 3383 del 15/02/2007), ove la denuncia fosse stata effettuata come indicato essa sarebbe tempestiva.
8.6. Assorbito ogni altro aspetto dei predetti motivi sopra congiuntamente trattati, va operata disamina dell’ultimo profilo di rilievo, sviluppato nel terzo motivo, costituito dall’omesso esame delle istanze istruttorie contenute nella memoria in data 20/10/2006, tendenti a far emergere la tempestivita’ predetta mediante prova per interrogatorio e per testi di una denuncia orale poi seguita dall’accennato scritto. Come gia’ richiamato, senza riesaminare tali istanze istruttorie ne’ per accoglierle ne’ per disattenderle, a fronte della non ammissione in primo grado per superfluita’ stante l’accoglimento della domanda, la corte d’appello ha meramente affermato che “gli odierni appellati, a fronte dell’eccezione sollevata da controparte, non hanno fornito alcuna prova di aver denunciato i vizi nel termine di sessanta giorni, come prescritto dall’articolo 1667 c.c.”, traendone la conseguenza della decadenza.

8.7. Poiche’ il sindacato di omesso esame di un fatto controverso di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si estende ai profili relativi al governo del diritto alla prova circa i fatti storici, esso ricorre (come ha chiarito Cass. n. 12884 del 22/06/2016) quando – proprio come nel caso di specie – da un lato venga addossato a una parte un onere probatorio e indi venga preclusa alla parte stessa la possibilita’ di assolvervi sulla base di motivazioni apparenti o perplesse. Invero, va data continuita’ all’orientamento di questa corte (v. Cass. n. 9952 del 20/04/2017) secondo il quale il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, ne’ per accoglierle ne’ per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione.
9. Dall’accoglimento del primo e del terzo motivo per quanto di ragione discende l’assorbimento degli altri motivi. In particolare, per quanto detto, e’ assorbito il secondo motivo che investe il fatto della qualifica professionale del sig. (OMISSIS), tema questo destinato a essere rivisitato nell’ambito del piu’ ampio rinnovato esame, da parte del giudice del rinvio, del termine per la scoperta dei vizi. Parimenti assorbiti sono il quarto motivo, con cui si discute dal punto di vista della violazione pii criteri legali delle modalita’ con cui il giudice del merito ha applicato il principio della prevalenza del contratto definitivo sul preliminare, a fronte di ricostruzione che invece la sentenza del Tribunale di Saluzzo aveva effettuato altrimenti, nonche’ il quinto e il sesto motivo, concernenti altri profili di omesso esame di fatti ritenuti controversi e decisivi; motivi questi tutti concernenti aspetti destinati a essere riesaminati dal giudice del rinvio.
10. Va dunque cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla corte d’appello di Torino, in diversa sezione, per rinnovato esame nonche’ per il governo delle spese anche del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Torino, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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