Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1623. Ai fini della gestione e manutenzione di una strada vicinale destinata a pubblico transito

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In senso conforme si pone anche un altro precedente dei giudici amministrativi (T.A.R. Torino, sez. 1, 26/06/2002, n. 1296) che ha ritenuto legittima la Delib. Consiglio comunale di scioglimento del consorzio strade vicinali, posto che il lD.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446 riferisce, infatti, l’aggettivo obbligatorio soltanto al concorso dell’amministrazione alle spese di manutenzione delle strade di cui si tratta, e non alla natura dell’ente. Pertanto in tale fattispecie la costituzione dell’ente deputato alla cura delle vie interpoderali rientra nella discrezionalita’ del comune, che puo’ pertanto ritenere di modificare la deliberazione eventualmente adottata in tal senso, cosi’ che il Consiglio comunale aveva, pertanto, fatto corretta applicazione della norma denunciata, esercitando le prerogative che la legge gli conferisce.

Anche in tal caso il ragionamento del giudice amministrativo, che questo Collegio reputa di condividere, proprio perche’ fondato sulla corretta esegesi del testo normativo di riferimento, e’ nel senso che i poteri del Comune non si esauriscano con la sola delibera istitutiva del Consorzio, ma che, proprio in ragione dei poteri di vigilanza e di controllo sull’ente pubblico a tal fine costituito, permangano per tutta la vita del Consorzio, la cui cessazione puo’ avvenire proprio a seguito dell’emanazione di un nuovo provvedimento del Comune, provvedimento la cui impugnazione la stessa legge (articolo 17) devolve alla cognizione del giudice amministrativo.

A cio’ va aggiunto che la potesta’ provvedimentale riservata al Comune puo’ estrinsecarsi nella decisione di disporre la cessazione della stessa esistenza del Consorzio, a maggior ragione puo’ essere esercitato per procedere ad una mera riduzione del numero dei consorziati (ovvero ad un loro ampliamento), occorrendo in ogni caso sottoporre l’atto a tempestiva impugnazione dinanzi al G.A., pena per gli interessati l’impossibilita’ di poterne contestare la legittimita’ successivamente, ed essendo esclusa altresi’ la possibilita’ di disapplicazione da parte del G.O. successivamente adito per una controversia in ordine ai rapporti tra consorzio e consorziati (cfr. a favore di tale conclusione anche Consiglio di Stato, sez. 5, 12/09/1986, n. 455, a mente della quale l’approvazione da parte di un consiglio comunale, ai sensi del Decreto Legge 1 settembre 1918, n. 1446, articolo 14 della modifica del tracciato di una strada vicinale ha natura di provvedimento autoritativo, rispetto al quale sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo, tutelabili avanti alla giurisdizione amministrativa con ricorso da notificarsi entro i termini di decadenza contemplati nella L. 6 dicembre 1971, n. 1034, articolo 21).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata sulla base del seguente principio di diritto: “In caso di Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918 ai fini della gestione e manutenzione di una strada vicinale destinata a pubblico transito, nonche’ ai sensi della L. n. 126 del 1958, articolo 14 il Comune non esaurisce la propria potesta’ provvedimentale con la delibera istitutiva del Consiglio Comunale, ma conserva il potere di incidere, sempre attraverso atti amministrativi autoritativi, sulla vita del Consorzio, ben potendo deliberare il suo scioglimento ovvero sue modificazioni oggettive o soggettive. Ne consegue che in presenza di un provvedimento che escluda determinati soggetti dal Consorzio, in assenza di una tempestiva impugnazione dinanzi al G.A., non e’ possibile nelle successive controversie instaurate anche dinanzi al G.O. porre in discussione l’efficacia del provvedimento adottato, dovendosi altresi’ escludere il potere di disapplicazione L. n. 2248 del 1865, all. E, ex articolo 5.

La decisione gravata, nell’affermare che la qualita’ di consorziato, quale stabilita dall’atto istitutivo del Consorzio non potesse piu’ essere modificata da un provvedimento amministrativo, che al piu’ avrebbe efficacia meramente dichiarativa, ha evidentemente violato il suddetto principio, e si impone quindi la cassazione con rinvio al Tribunale di Verbania in persona di diverso magistrato, il quale dovra’ verificare l’effettiva portata dei provvedimenti successivamente adottati dal Comune e dal suo Commissario Straordinario (provvedimenti che il giudice di appello, ritenendoli non vincolanti, non ha in concreto esaminato), onde riscontrare se effettivamente i ricorrenti siano stati successivamente esclusi dal novero dei consorziati.

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 155 (rectius 115) e 116 c.p.c., nonche’ l’omessa, insufficiente motivazione in tema di valutazione del corpo probatorio a discarico offerto dai ricorrenti.

Si critica in sostanza che le conclusioni del CTU, poi fatte proprie dal Tribunale, non avrebbero adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, dovendosi escludere l’esistenza di errori da parte del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, atteso che dal complesso dei documenti versati in atti si traeva la conferma che le proprieta’ dei ricorrenti non erano incluse nel comprensorio della strada vicinale e quindi del consorzio.

Il motivo deve pero’ ritenersi assorbito a seguito dell’accoglimento del primo motivo.

4. Al giudice del rinvio compete anche la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente grado, al Tribunale di Verbania in persona di diverso magistrato.

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