Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 gennaio 2018, n. 659. Rimane esclusa dalla ricorribilita’ per cassazione l’erronea valutazione del materiale istruttorio che sia compiuta dal giudice di merito

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Gli stessi si risolvono, in effetti, in una richiesta di riesame del fatto, sub specie di nuova valutazione del materiale probatorio, sia nel senso della significativita’ del medesimo (secondo motivo), sia in quella della sua sufficienza (terzo motivo). E’ ben noto, peraltro, l’orientamento di questa Corte, per cui rimane esclusa dalla ricorribilita’ per cassazione l’erronea valutazione del materiale istruttorio che sia compiuta dal giudice di merito, fuor solo dal caso in cui “si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (cfr., da ultimo, Cass., 27 dicembre 2016, 27000).

D’altro canto, appare senz’altro ragionevole la motivazione svolta dal Tribunale reggiano in materia: sia in punto di accettazione da parte della (OMISSIS) s.p.a. degli ordini propostile dalla (OMISSIS), sia pure in punto di non imputabilita’ della mancata esecuzione degli stessi. L’osservazione del ricorrente – per cui e’ di “comune conoscenza” che le forniture relative alle collezione P/E siano messe a disposizione a “gennaio/febbraio” – non leva valore in particolare al rilievo che il Tribunale per le collezioni P/E 2010 e A/I 2010-2011 da’ al fatto che la procedura di amministrazione straordinaria sia stata avviata a marzo 2010: e’ di comune esperienza, infatti, che quello indicato e’ termine, o periodo, di mera approssimazione, come tale idoneo a ricomprendere in se’ pure il mese immediatamente successivo.

Non meno plausibili si mostrano, d’altro canto, le ragioni addotte dal Tribunale in tema di non rilevanza – non ammissibilita’ delle ulteriori prove richieste dall’attuale ricorrente.

5.- Il quarto motivo rimprovera al decreto del Tribunale reggiano di non avere motivato sui capi della domanda relativi a una serie di voci del risarcimento dei danno richiesto dall’attuale ricorrente con riferimento alla collezione A/I 2010-2011.

Il motivo risulta infondato.

La trattazione di tale domanda si manifesta per se’ stessa consecutiva, in effetti, al caso di positivo accoglimento di domanda relativa alla responsabilita’ della (OMISSIS) s.p.a. in relazione alle collezioni P/E 2010 e A/I 2010-2011. Domanda che, per contro, il Tribunale ha respinto.

6.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimita’, che liquida nella misura di Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00, per esborsi).

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