In caso di trasferimento ex art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 il decesso del disabile svuota ab interno la funzione stessa del provvedimento, irrimediabilmente privato della propria costitutiva ragione d’essere, e, dunque, impone all’Amministrazione la revoca del movimento a suo tempo disposto: l’interesse pubblico all’ottimale allocazione del personale, non più compresso dal concorrente interesse alla cura del disabile, di rilievo parimenti pubblico in virtù della qualificazione normativa recata dalla l. n. 104, torna, infatti, a riespandersi pienamente.
Sentenza 9 ottobre 2017, n. 4671
Data udienza 28 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9197 del 2016, proposto da Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ca. Pa. Za., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Sede di Bari – Sez. III n. 1094 del 6 settembre 2016, resa tra le parti, concernente revoca di trasferimento disposto ex art. 33 della legge n. 104 del 1992.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Mo. per Pa. Za. e l’avvocato dello Stato Ur. Ne.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, agente del Corpo di Polizia Penitenziaria arruolato in data 7 maggio 2012, ha impugnato avanti il T.a.r. per la Puglia la nota del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria prot. n. 0118148 del 1 aprile 2015 con cui è stato revocato il suo trasferimento dalla Casa circondariale di Voghera alla casa circondariale di Bari, a suo tempo disposto, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, con provvedimento prot. n. 0052236 del 10 febbraio 2014.
2. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che “il provvedimento di revoca debba tener conto della situazione complessiva di fatto venutasi a determinare al momento della sua adozione”: ad avviso del Tribunale, “l’Amministrazione, laddove le vengano rappresentati ulteriori requisiti idonei a confermare (sia pure in base a nuovi elementi) il precedente provvedimento di trasferimento ed ostativi alla sua revoca, non può non tenerne conto essendo tenuta ad una puntuale valutazione degli stessi”.
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