Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 6 ottobre 2017, n. 4663. Ai fini dell’ammissibilità delle revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c.

Ai fini dell’ammissibilità delle revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito, incombendo sulla stessa parte, in quanto attrice nel relativo giudizio, l’onere di dimostrare che l’ignoranza del luogo ove esso si trovava fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza non era dipeso da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore; nel caso di documento depositato presso gli uffici pubblici competenti, l’ammissibilità dell’impugnazione è quantomeno subordinata alla prova di una diligente ricerca del documento.

Sentenza 6 ottobre 2017, n. 4663
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8105 del 2015, proposto da:

Fa. Fo. e altri, rappresentati e difesi dall’avvocato An. Ma. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Il. Br. in Roma, via (…);

contro

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Cl. Do. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Gi. Bo. in Roma, Piazzale (…);

nei confronti di

Ge. Ed. Srl e altri non costituiti in giudizio;

Co. Ki., in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Di. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

per la riforma

in revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 02783/2015, resa tra le parti, concernente violazione normativa antisismica nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ancona e di Co. Ki.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati An. De. Ve. per delega dell’avv. An. Ma., Cl. Do. e Gi. Ma. per delega dell’avv. Ma. Di.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I sig.ri Fa. Fo. e altri, in qualità di eredi del de cuius sig. En. Ma., hanno chiesto ai sensi dell’art. 395 n. 3, c.p.c., la revocazione della sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 2783/2015.

La sentenza revocanda ha accertato, fra l’altro, la responsabilità della soc. Ge. Ed. s.r.l., quale impresa costruttrice, e del geom En. Ma., quale progettista e direttore dei lavori, per la violazione della normativa antisismica nell’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione dell’edificio di (omissis), via (omissis).

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