Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 6 ottobre 2017, n. 4663. Ai fini dell’ammissibilità delle revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c.

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5.3 Aggiungasi, in ordine all’effettiva rilevanza e decisività del documento in questione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2007 n. 4494), che altro atto prodotto in causa dalla Provincia, depositato presso la Regione, non fatto oggetto di disconoscimento di firma, attesta che il geom. En. Ma. ha invece sottoscritto la relazione sulle fondazioni dell’immobile in qualità di direttore dei lavori.

Sicché il documento prodotto dai ricorrenti nel giudizio a quo, nella dialettica del contenzioso articolatosi in due gradi di giudizio e nell’economia della decisione – la quale ha adombrato la responsabilità del geom. Ma. anche nella veste di direttore dei lavori di fatto – non assume ex se alcuna efficacia dirimente in grado di sovvertite la statuizione contenuta nella sentenza oggetto di revoca.

6.Conclusivamente la revocazione è inammissibile

7.Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Marco Buricelli – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti – Consigliere

Italo Volpe – Consigliere

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