Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 6 ottobre 2017, n. 4663. Ai fini dell’ammissibilità delle revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c.

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2. Secondo i ricorrenti la documentazione reperita presso gli uffici pubblici (relazione sulle fondazioni depositata presso la regione Marche, servizio OOPP il 17.07.1985) attesterebbe che il geom. En. Ma. non avrebbe mai rivestito la qualifica di direttore del lavori – ruolo svolto invece dall’ing. Fa. Ma. – da cui è scaturito l’addebito di responsabilità contenuto nella sentenza oggetto di revocazione.

3. Si sono costituiti in giudizio la provincia di Ancona e il Co. Ki. che occupa l’immobile ristrutturato, instando congiutamente per l’inammissibilità della revocazione.

4. Alla pubblica udienza del 21.09.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

5.1 Il documento considerato dai ricorrenti dirimente per escludere la responsabilità, e giustificare il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., è stato depositato presso la regione Marche, servizio decentrato opere pubbliche e difese del suolo, e protocollato il 17 luglio 1985.

I ricorrenti, venendo meno all’onere loro imposto dalla norma invocata, non hanno dimostrato l’impossibilità oggettiva di produrre tempestivamente in giudizio – per tutte le fasi in cui s’è articolato il contenzioso – il documento di cui trattasi (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2005 n. 6994).

Al contrario, risulta non essere mai stata formulata domanda d’accesso.

5.2 Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale ai fini dell’ammissibilità delle revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito, incombendo sulla stessa parte, in quanto attrice nel relativo giudizio, l’onere di dimostrare che l’ignoranza del luogo ove esso si trovava fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza non era dipeso da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore.

Nel caso di documento depositato presso gli uffici pubblici competenti, l’ammissibilità dell’impugnazione è quantomeno subordinata alla prova di una diligente ricerca del documento, nel caso di specie del tutto assente.

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