Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 9 ottobre 2017, n. 4671. In caso di trasferimento ex art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992

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3. L’Amministrazione ha interposto appello, sostenendo che il trasferimento da Voghera a Bari, a suo tempo disposto affinché il sig. -OMISSIS- potesse assistere il padre, non poteva che essere revocato all’indomani del decesso del congiunto assistito; oltretutto, la Casa circondariale di Bari presenterebbe, a differenza di quella di Voghera, un esubero di organico e le problematiche di salute degli altri prossimi congiunti (la madre ed il fratello minore) sarebbero state allegate solo dopo l’emanazione del provvedimento qui impugnato.

3.1. Ferma, dunque, la facoltà del sig. -OMISSIS- di radicare una nuova istanza ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104, le sopravvenienze cui fa riferimento il Tribunale non rivestirebbero, secondo l’Amministrazione, alcun rilievo nell’ambito della presente vicenda.

4. Il sig. -OMISSIS-, ritualmente costituitosi, ha sostenuto che, per prestare assistenza al fratello minore, nelle more del giudizio riconosciuto disabile grave, fruirebbe “da oltre un anno” di permessi a tenore dell’art. 33, comma 3, legge n. 104: pertanto “l’eventuale accoglimento dell’appello”, comunque in tesi infondato, “non potrebbe produrre alcun utile effetto a favore dell’Amministrazione”, giacché egli “non può essere trasferito ad altra sede – rispetto a quella ove attualmente impiegato – senza il suo consenso, onde evitare l’interruzione del rapporto assistenziale già in atto”.

5. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 28 settembre 2017, in vista della quale entrambe le parti hanno versato in atti memorie scritte.

6. Il ricorso merita accoglimento.

7. Il Collegio rileva, anzitutto, la tardività della memoria di trattazione di parte appellante, depositata in data 21 settembre 2017, dunque ben oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.

8. Nel merito, il Collegio osserva in punto di fatto che, a suo tempo, il trasferimento del sig. -OMISSIS- dalla Casa circondariale di Voghera a quella di Bari fu disposto esclusivamente per le necessità di cura ed assistenza del di lui padre Ab., malato di fibrosi cistica.

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