Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 9 ottobre 2017, n. 4671. In caso di trasferimento ex art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992

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17. Tale considerazione, di converso, lumeggia un altro profilo di insostenibilità giuridica della decisione assunta in prime cure.

17.1. Il margine di discrezionalità implicitamente (ma inequivocabilmente) riconosciuto all’Amministrazione in ordine al trasferimento ex lege n. 104 dall’inciso “ove possibile” coinvolge, infatti, non solo l’an ma anche il quomodo.

17.2. L’Amministrazione, invero, non è tenuta né a disporre il movimento, né, comunque, a farlo seguendo pedissequamente i desiderata del dipendente: al contrario, il trasferimento deve essere disposto tenendo in considerazione anche le attuali e contingenti esigenze organizzative dell’apparato.

17.3. Ne consegue che la soluzione adottata in prime cure mortifica tale spatium deliberandi riconosciuto dalla legge, imponendo all’Amministrazione di mantenere senz’altro il sig. -OMISSIS- in Bari ed impendendo la ricerca di soluzioni alternative che contemperino, come vuole la norma, l’interesse del disabile e quello dell’Amministrazione.

17.4. Oltretutto, la scelta dell’Amministrazione, proprio in quanto assunta in funzione dell’interesse del disabile, deve modularsi in base alle concrete esigenze di cura rivenienti dalle specifiche condizioni di quello specifico prossimo congiunto cui la richiesta del dipendente è riferita: non può predicarsi, dunque, alcuna fungibilità assistenziale.

18. Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso merita accoglimento, con conseguente integrale travolgimento della sentenza impugnata e reiezione del ricorso formulato in primo grado dal sig. -OMISSIS-.

19. La particolarità della vicenda e la pregnanza dei sottesi interessi giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso svolto in primo grado dal sig. -OMISSIS-.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere, Estensore

Nicola D’Angelo – Consigliere

Giuseppa Carluccio – Consigliere

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