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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 novembre 2015, n. 23504. Superato il divario tra programma di fabbricazione e piano regolatore generale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20.3.1978 n. 23, al primo, finche’ non e’ approvato il secondo dall’organo di controllo dell’ente territoriale che lo ha adottato, va riconosciuta la funzione di strumento di sistemazione urbanistica tipico del territorio comunale, anche quanto ad eventuali varianti apportate con conseguente legittimita’ dei vincoli con esso imposti alla proprieta’ privata anche in tema di distanze tra costruzioni, costituendo detto programma, a decorrere dalla sua pubblicazione o da quella della variante di esso, parte integramene dei regolamenti edilizi locali, mentre, fino a tale data, i rapporti di vicinato sono disciplinati dalle precedenti norme locali o dall’articolo 873 c.c. o dalle leggi speciali, non rilevando l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla Legge n. 1902 del 1952, articolo 1 e della Legge n. 675 del 1967, articolo 3 integrativa dell’articolo 10 della legge 7agoso 1942 n. 1150, poiche’ la normativa ivi contenuta e’ destinata ai Sindaci ed ai Prefetti per fini di interesse pubblico e non ha effetti nella regolamentazione dei rapporti tra privati

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 novembre 2015, n. 23504 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. BIANCHINI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 ottobre 2015, n. 21119. È ius receptum che le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all’osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo all’attività costruttiva, la cui legittimità può essere valutata “incidenter tantum” dal giudice ordinario attraverso l’esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, ogni concessione edilizia è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi. Il ruolo del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire (rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi), ha ad oggetto il controllo di legittimità dell’esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., ma non può impedire l’esercizio della azione civilistica intrapresa dal vicino per far rispettare la normativa in tema di distanze, che siano queste previste dal codice civile o dagli strumenti urbanistici.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 ottobre 2015, n. 21119 Svolgimento del processo 1) Le parti sono proprietarie di villette a schiera confinanti, poste all’interno di un complesso condominiale. Ogni villetta ha due ingressi: uno con portico e l’altro attraverso una veranda che dal giardino immette al piano rialzato. Ogni lato portico è...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 giugno 2015, n. 12948. In forza dell’autonomia dell’usufrutto rispetto alla nuda proprietà, l’eventuale giudicato di condanna del nudo proprietario alla demolizione di opere eseguite in violazione del diritto dell’attore in negatoria servitutis, non spiega alcun effetto riflesso sulla posizione dell’usufruttuario che sia rimasto estraneo alla lite. Ne legittima, semmai, l’intervento adesino autonomo o litisconsortile, e non quello ad adiuvandum.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 giugno 2015, n. 12948 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 luglio 2015, n. 14916. La sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione. E’ ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. L’art. 2058, secondo comma, cod. civ., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 luglio 2015, n. 14916 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 4 gennaio 2005, il Tribunale di Caltanissetta condannava la convenuta G.B. ad arretrare l’ampliamento e la sopraelevazione del proprio fabbricato, realizzati in data successiva all’acquisto della proprietà e oggetto di domanda di concessione in sanatoria, ad...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2015, n. 8935. Qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, è preclusa al giudice ogni indagine sull’idoneità dell’intercapedine ad arrecare il pregiudizio per l’igiene e la salubrità dell’ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l’osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 maggio 2015, n. 8935 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. ABETE Luigi...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 marzo 2015, n. 5658. Quando una costruzione sia stata realizzata non gia’ lungo una linea retta, ma lungo una linea spezzata, ora coincidente con il confine, ora no, il vicino prevenuto deve rispettare le distanze imposte dalla legge e dai locali regolamenti edilizi, computate dalle sporgenze e dalle rientranze dell’altrui fabbrica (e) quindi potra’ costruire in aderenza solo in quei tratti in cui l’edificio del preveniente si trova sul confine

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 marzo 2015, n. 5658 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1670. La distanza minima fissata dall’art. 9, D.M. n. 1444 del 1968 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro. La norma, in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico testè indicate, ha, dunque, carattere cogente e tassativo, prevalendo anche sulle disposizioni regolamentari degli enti locali che dispongano in maniera riduttiva. L’applicabilità della normativa predetta, tuttavia, è subordinata alla indispensabile condizione della esistenza di due pareti che si contrappongono di cui almeno una è finestrata, tale che in mancanza la stessa non può trovare applicazione (come nella fattispecie concreta)

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1670 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8366 del 2014, proposto da: Do.Ro., Ma.Fo., rappresentati e difesi dagli avv. Ro.Me., Na.Pa., con domicilio eletto...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 marzo 2015, n. 5163. La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 cod. civ., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte di norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore". Pertanto, nel caso di specie, è illegittima, e va dunque disapplicata, la norma tecnica di attuazione del P.R.G. del comune di Pergine Valsugana in materia di distanze nelle costruzioni dal confine, sia nella sua formulazione vigente, secondo cui i muri di contenimento con altezza inferiore a m. 1,50 a sostegno di terrapieni o rampe fino a 45° possono essere costruiti nel solo rispetto delle distanze previste dal codice civile, sia nella formulazione anteriore, in base alla quale i muri con altezza inferiore a m. 1,50 a sostegno di terrapieni, o rampe fino a 45° (pendenza 100%), non costituiscono costruzione e pertanto non debbono rispettare le distanze dai confini.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 marzo 2015, n. 5163   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NUZZO Laurenza – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 12 marzo 2015, n. 4965. La Corte rimette la causa al Primo Presidente, affinché ne valuti l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: se, nel caso in cui il regolamento edilizio determini solo la distanza fra le costruzioni, in assenza di qualunque indicazione circa il distacco delle stesse dal confine, il principio della prevenzione deve ritenersi operativo, non ostandovi alcun divieto di costruire in aderenza o sul confine, o se, invece, allorquando i regolamenti edilizi comunali stabiliscano una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione debba intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, dell'operatività del criterio cosiddetto “della prevenzione”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II ORDINANZA 12 marzo 2015, n. 4965 Fatto e diritto – D.G.V. , proprietaria di un fondo edificato in comune di Ottaviano, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Gu.Do. , proprietario di un terreno confinante su cui era stata realizzata una costruzione che l’attrice lamentava essere stata eretta...