Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 17 novembre 2015, n. 23504

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. MATERA Lina – Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3514-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

Nonche’ da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), TUTTI IN QUALITA’ DI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2267/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22.10.1993 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, (OMISSIS) e (OMISSIS) esponendo di essere proprietari di due lotti di terreno siti in (OMISSIS), confinanti con il mappale 107 di proprieta’ dei convenuti.

Assumevano gli attori che, nel (OMISSIS), i convenuti avevano eretto una tettoia a distanza non regolamentare dal confine ed, in seguito, avevano sostituito a tale manufatto una struttura in laterizio chiusa ai lati e dotata di impianti tecnologici.

Chiedevano, quindi, in via principale, la condanna dei convenuti alla demolizione di detta costruzione nonche’ degli scarichi e dei pozzetti posti a distanza non regolamentare dal confine. Espletata C.T.U. ed escussi i testi, con sentenza 10.6.2003, il Tribunale adito condannava ad il (OMISSIS) e la (OMISSIS) ad arretrare alla distanza di metri cinque dal confine la costruzione, a rimuovere gli scarichi posti a distanza inferiore ad un metro dal confine e la fossa biologica sita a distanza inferiore a due metri nonche’ a chiudere ogni veduta posta a distanza inferiore a metri tre dal confine.

Avverso tale sentenza proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello cui resistevano il (OMISSIS) e la (OMISSIS).

Con sentenza depositata il 17.12.2009 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di demolizione del fabbricato ad uso officina-carro ponte, edificato sul mappale 107 del F. 5 del Comune di (OMISSIS) ed accertava il diritto degli appellanti a mantenere la finestra posta sul lato nord del manufatto; compensava fra le parti le spese del grado. Osservava la Corte di merito che vi era sostanziale identita’ tra la tettoia edificata nel (OMISSIS) ed il manufatto in laterizio costruito nel (OMISSIS) a seguito di rilascio della concessione di ristrutturazione perche’ entrambi i manufatti avevano “lo stesso ingombro ed erano posizionati alla stessa distanza dal confine”; la costruzione era stata, inoltre, realizzata nel rispetto delle norme di legge vigenti al momento della costruzione e, pertanto, doveva rigettarsi la domanda di demolizione del fabbricato. Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) formulando tre motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), eccependo, innanzitutto, la tardivita’ del ricorso ex articolo 327 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69 del 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

1) falsa applicazione dell’articolo 873 c.c. e violazione della Legge n. 1150 del 1942, articolo 41 quinquies e della Legge 3 novembre 1952, n. 1902, articolo unico in coordinato disposto con la Legge n. 765 del 1967, articolo 3, Legge n. 517 del 1966, articolo 2 e Legge n. 291 del 1971, articolo 4 in relazione all’articolo 360 c.c., n. 3, posto che dopo l’adozione e prima dell’approvazione del piano fabbricazione, scattano le misura di salvaguardia che rendono illegittima anche sotto il profilo delle distanze, la costruzione intrapresa nelle more;

2) falsa applicazione dell’articolo 873 c.c. e violazione della Legge n. 765 del 1967, articolo 17 che ha aggiunto alla Legge n. 1150 del 1942, l’articolo 41 quinquies, cosi’ come integrata dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9; nella specie, una volta accertata l’esistenza di un programma di fabbricazione, ancorche’ non ancora definitivamente approvato, la Corte di merito avrebbe dovuto fare applicazione delle distanze previste dalle norme speciali urbanistiche ed, in particolare, delle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, giammai delle sole distanze stabilite dall’articolo 873 c.c.;

3)violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 disp. gen. ed omessa insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo il giudice di appello omesso di valutare che il manufatto eretto nel (OMISSIS) non aveva le caratteristiche di quello realizzato nel (OMISSIS), non tenendo conto che solo nel 1984 la tettoia era stata chiusa verticalmente con ondulato plastico.

Con il ricorso incidentale i controricorrenti lamentano: violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata statuito extra petitum nei confronti di (OMISSIS), avuto riguardo alla domanda svolta in appello in conformita’ a quella di primo grado: “condannarsi il (OMISSIS) alla riduzione del fabbricato entro i limiti legali previsti dallo strumento urbanistico vigente, oltre alla chiusura delle vedute, rimozione scarichi etc…”. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate dai controricorrenti in ordine: a) al mancato rispetto del termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c.; b) alla mancata indicazione delle parti cui era diretto il ricorso, posto che gli eredi di (OMISSIS), cui il ricorso doveva essere diretto, “non sono stati nominativamente indicati in nessuna parte del ricorso o della decisione impugnata, ne’ sono identificabili con riferimento agli atti dei precedenti giudizi (pag. 7 controricorso); c) al difetto di specificita’ della procura in calce al ricorso, in difetto di qualsiasi riferimento alla decisione impugnata ed essendo riportati “elementi necessari all’instaurazione del giudizio di primo grado”; d) alla inammissibilita’ del ricorso ex articolo 660 bis c.p.c., trattandosi di decisione conforme alla giurisprudenza della S.C..

La prima eccezione e’ infondata, considerato che il termine semestrale di cui al novellato articolo 327 c.p.c. trova applicazione ai giudizi instaurati, in primo grado, dopo il 4.7.2009, dovendosi fare riferimento al comma 1 e non al comma 5, Legge n. 69 del 2009, articolo 58, ipotesi non ricorrente nella specie, essendo stato notificato l’atto di citazione di primo grado il 22.10.1993.

Infondata e’ pure la seconda eccezione in quanto, a prescindere dalla controversa giurisprudenza in ordine al destinatario dell’impugnazione in caso di morte non dichiarata, il ricorso e’ stato ben notificato a (OMISSIS), parte del giudizio di secondo grado, e la costituzione degli eredi di (OMISSIS) nel presente giudizio di legittimita’ esclude la necessita’ di una integrazione del contraddittorio. Al riguardo le S.U. di questa Corte hanno affermato che in caso di morte o perdita di capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo, comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, salvo che nella fase di impugnazione si costituiscano gi eredi della parte defunta (S.U. sentenza n. 15295/2014) e, nella specie gli eredi del (OMISSIS) si sono regolarmente costituiti nel presente giudizio svolgendo le loro difese, senza contestare la loro qualita’ di eredi.

La eccezione sub c) e’ infondata, stante la contestualita’ della procura apposta in calce al ricorso, non occorrendo la menzione in essa degli estremi della sentenza impugnata, ne’ comportando alcuna invalidita’ il riferimento a facolta’ proprie dei gradi di merito.

La specialita’ della procura, allorche’ sia apposta a margine o in calce al ricorso, e’ garantita, infatti, dal fatto di costituire un corpus inscindibile con esso, essendo, quindi, inequivocabile la volonta’ della parte di proporre il mezzo di impugnazione specifico, indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell’atto e non rilevando la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimita’ ne’ il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facolta’ solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. n. 18468/2014; Cass. S.U. n. 12625/1998).

Quanto alla eccezione sub d) e’ sufficiente rilevare che il ricorso non investe solo questioni di diritto ma anche questioni di fatto, sicche’ non trova applicazione la norma invocata.

Passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo e’ infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, superato il divario tra programma di fabbricazione e piano regolatore generale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20.3.1978 n. 23, al primo, finche’ non e’ approvato il secondo dall’organo di controllo dell’ente territoriale che lo ha adottato, va riconosciuta la funzione di strumento di sistemazione urbanistica tipico del territorio comunale, anche quanto ad eventuali varianti apportate con conseguente legittimita’ dei vincoli con esso imposti alla proprieta’ privata anche in tema di distanze tra costruzioni, costituendo detto programma, a decorrere dalla sua pubblicazione o da quella della variante di esso, parte integramene dei regolamenti edilizi locali, mentre, fino a tale data, i rapporti di vicinato sono disciplinati dalle precedenti norme locali o dall’articolo 873 c.c. o dalle leggi speciali, non rilevando l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla Legge n. 1902 del 1952, articolo 1 e della Legge n. 675 del 1967, articolo 3 integrativa dell’articolo 10 della legge 7agoso 1942 n. 1150, poiche’ la normativa ivi contenuta e’ destinata ai Sindaci ed ai Prefetti per fini di interesse pubblico e non ha effetti nella regolamentazione dei rapporti tra privati (Cass. n. 2759/1993; n. 20392/2008; n. 19822/04).

Privo di fondamento e’ pure il secondo motivo. La prima questione presuppone un accertamento in fatto (la distanza dagli edifici vicini non puo’ essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire), precluso in sede di legittimita’; quanto alla seconda questione va rilevato che il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell’articolo 41 quinquies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla Legge n. 765 del 1967), all’articolo 9 prescrive che in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai Comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici, ma non e’ immediatamente operante nei rapporti fra privati. (S.U., sent. n. 5889/1997).

Infondata e’, infine, la terza censura; la sentenza impugnata, oltre a dare atto che vi era sostanziale identita’ tra la tettoia edificata nel 1975 ed il manufatto laterizio realizzato nel 1992 (“poiche’ entrambi i manufatti avevano lo sesso ingombro ed erano posizionati alla stessa distanza dal confine”), ha precisato, con valutazione in fatto immune da vizi logici e giuridici, come tale esente dal sindacato di legittimita’, che non era revocabile in dubbio la circostanza della stabile infissione al suolo della struttura metallica che sosteneva la copertura in eternit, considerato che, diversamente opinando, non si spiegherebbe il fatto che abbia sopportato l’usura e gli eventi atmosferici per lungo tempo e date le sue dimensioni. In conclusione il ricorso principale alla stregua di quanto osservato, va rigettato, mentre rimane assorbito il ricorso incidentale in quanto proposto in forma “condizionata” senza investire questioni pregiudiziali. Le spese processuali del presente giudizio di legittimita’ liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dei ricorrenti in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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