Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 maggio 2015, n. 9006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere...
Categoria: Contratto in generale
Corte di Cassazione, sezione III, 8 maggio 2015, n. 9328. In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In tema di rappresentanza apparente, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l’obbligo, di controllare, a mente dell’art. 1393 c.c., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell’affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 8 maggio 2015, n. 9328 Ritenuto in fatto La s.r.l. Epil Beauty Center convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rimini la Coop Service s.c. a r.l., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1896, emesso il 25 novembre 2004 e notificato il 15 gennaio 2005, con...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6401. La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito di pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l’obbligo restitutorio relativo all’originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivoluzione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224 c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 marzo 2015, n. 6020. In un contratto di affitto di azienda avente oggetto «l’attività di acquisto e vendita al minuto di generi alimentari», l’apertura di un altro supermercato a 200 metri, con conseguente perdita di fatturato, integra la rottura del patto di non concorrenza, siglato tra le parti, e dà diritto al risarcimento del danno oltreché alla risoluzione del rapporto
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 marzo 2015, n. 6020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 marzo 2015, n. 5481. Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, unitamente a quello di erogazione del mutuo fondiario, l’incarico conferito dalle parti deve intendersi ricompreso nel rapporto di prestazione di opera professionale, in special modo al fine di assicurare la serietà, la certezza degli atti giuridici e la correttezza dei relativi comportamenti per il perseguimento del risultato voluto dalle parti. Tra tali attività, è compresa la stessa attività di consulenza in relazione allo scopo tipico dell’atto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 marzo 2015, n. 5481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 marzo 2015, n. 4535. In tema di mandato con rappresentanza, la “contemplatio domini”, che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige – nel caso in cui l’atto da porre in essere non richiede una forma solenne – l’uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi direttamente; l’onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l’allegazione e la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell’atto al mandante, la circostanza che l’atto sia stato posto in essere nel suo interesse
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 marzo 2015, n. 4535 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 marzo 2015, n. 5105. Il negozio rappresentativo, compiuto dal rappresentante senza poteri non e’ invalido ne’ inefficace, ma semplicemente in itinere o in stato di pendenza
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 marzo 2015, n. 5105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716. L’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. In particolare, poi, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, è da escludersi che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come, prima facie, sembrerebbe indicare l’art. 1384 cit. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’art. 1384 cod. civ. – impiegando il verbo "avere" all’imperfetto–ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...
Corte di cassazione, sezione II, sentenza 2 marzo 2015, n. 4169. Nel contratto per persona da nominare, la mancata, tardiva (o invalida) indicazione del terzo non può che determinare, ai sensi dell'art. 1405 cod. civ., l'effetto di consolidare il contratto in capo all'originario contraente, salvo che non siano intervenute altre diverse vicende contrattuali. Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante. Ma il tutto avviene a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida “electio amici”, restando altrimenti applicabile il chiaro disposto dell'art. 1405 cod. civ.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 2 marzo 2015, n. 4169 Ritenuto in fatto Ricorrono A.G. e gli eredi di A.F. , avverso la sentenza n. 2726 del 2005 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 26 settembre 2005, che ha respinto la loro impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellalo che, a...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 febbraio 2015, n. 2040. E’ consentito sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione di nullità di un contratto, a condizione che ciò non comporti nuovi accertamenti di fatto e che non si sia verificato un giudicato implicito sulla validità dello stesso, per aver, il giudice di merito, accolto o respinto la domanda sul presupposto della validità del titolo su cui essa si fondava e la questione della validità del negozio non sia stata sollevata in appello
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 4 febbraio 2015, n. 2040 Ritenuto in fatto I coniugi L.I.O. e P.S. citarono innanzi al Tribunale di Messina il geometra L.M.V. e S.O. , titolare di omonima impresa di costruzioni, affinché fossero condannati al risarcimento dei danni loro cagionati per l’esecuzione di un fabbricato in modo difforme...