L’azione revocatoria ordinaria accoglie una nozione lata di credito
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L’azione revocatoria ordinaria accoglie una nozione lata di credito

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|6 ottobre 2023| n. 28141.

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione.

Successione nel diritto di percepire l’indennità dei miglioramenti da parte degli eredi dell’usufruttuario
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Successione nel diritto di percepire l’indennità dei miglioramenti da parte degli eredi dell’usufruttuario

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|6 ottobre 2023| n. 28202.

Ai fini della successione nel diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, qualora quest'ultimo si sia riservato l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.

La mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato e le spese giudiziali in caso di soccombenza
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La mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato e le spese giudiziali in caso di soccombenza

Corte di Cassazione, Civile, Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28074.

In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale.

Responsabilità del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare
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Responsabilità del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare

Cassazione, Civile, Sentenza|5 ottobre 2023| n. 28139

Non è configurabile una responsabilità contrattuale da contatto sociale del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare, in ragione dell'assenza di specifici e reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione che distinguono tale specie di obbligazione dalla responsabilità aquiliana.

Il testamento redatto dal de cuius e la successiva sopravvenienza di un altro figlio
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Il testamento redatto dal de cuius e la successiva sopravvenienza di un altro figlio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28043.

Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti

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Ipotesi di revocazione ed il documento preesistente alla decisione impugnata

Corte di Cassazione, Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28126

L’ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell’articolo 395 cod. proc. civ. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento ad un documento formato dopo la decisione. Infatti, la necessità di intendere in termini strettamente letterali la nozione di “documento preesistente” cui fa riferimento la disposizione citata risale a ragioni di elementare certezza processuale, avendo il legislatore inteso riservare la possibilità di un’impugnazione straordinaria come quella in esame alla sola parte che, senza alcuna colpa propria, non abbia potuto produrre in giudizio una “prova già esistente”, evidentemente intendendola come precostituita alla decisione assunta come viziata, con la conseguenza che la parte che sia venuta in possesso di una prova formata successivamente al giudizio non potrà evitare gli effetti di un giudicato precedentemente consolidatosi

La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata
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La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28060

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato.

Mutuo fondiario ed il limite di finanziabilità che non costituisce un elemento essenziale del contratto
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Mutuo fondiario ed il limite di finanziabilità che non costituisce un elemento essenziale del contratto

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28065.

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto

La parziale riforma della decisione impugnata e la modifica alle spese del primo grado
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La parziale riforma della decisione impugnata e la modifica alle spese del primo grado

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28136.

La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato.

In tema di notifica a mezzo del servizio postale e la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario
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In tema di notifica a mezzo del servizio postale e la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28093.

In tema di notifica a mezzo del servizio postale la legge n. 890/1982 consente, non diversamente da quanto dispone l’articolo 139 cod. proc. civ. per la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario, la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell’assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. Di tale assenza o rifiuto, tuttavia, l’ufficiale postale o l’ufficiale giudiziario deve dare atto nell’avviso di ricevimento o nella relata. Ne consegue che è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio). Né, infine, tale assenza può desumersi o ritenersi altrimenti implicata dalla consegna stessa del piego al portiere: un siffatto ragionamento, infatti, equivarrebbe a eludere l’attestazione anzidetta e, con essa, la necessità di osservare l’ordine di preferenza nella consegna, che resterebbe di fatto vanificato