Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 maggio 2024| n. 14583.
Spetta al giudice ordinario la controversia avente a oggetto la stima dell’indennità dovuta ai proprietari per l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio (artt. 49, 50 e 54 testo unico espropriazioni), esulando del tutto dall’art. 133, primo comma, lettera g, del D.Lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili anche mediatamente all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (nel caso di specie è stata contestata la stima effettuata dalla Commissione provinciale espropri sulla base dei criteri di cui all’articolo 50 del T.U. espropriazioni che aveva attribuito al bene una vocazione agricola senza considerare l’adibizione del fondo oggetto di occupazione a cava di prestito).