Azione di accertamento negativo dopo ATP

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 13385 del 20 maggio 2025, ha analizzato la questione della legittimazione ad agire in un’azione di accertamento negativo della responsabilità, intentata a seguito di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). La Corte ha stabilito che una parte ha legittimazione a intraprendere tale azione, dato che l’esito di un ATP può costituire prova in un successivo giudizio. Tuttavia, questa azione è ammissibile solo se sorretta da un concreto e attuale interesse ad agire, come richiesto dall’art. 100 c.p.c. Tale interesse deve essere valutato tenendo conto del comportamento delle parti e non può consistere unicamente nella finalità di ottenere il rimborso delle spese sostenute durante l’ATP. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la decisione di inammissibilità dell’azione di un odontoiatra, che aveva intentato una causa per accertare la sua non responsabilità solo per recuperare le spese di un ATP medico-legale avviato da un’altra parte.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 maggio 2025| n. 13385.

Azione di accertamento negativo dopo ATP

Massima: Sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di ATP, intende ottenere un accertamento negativo della sua responsabilità prospettata nell’ambito di detto procedimento, posto che la ATP entra a far parte del materiale probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l’azione de qua, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto ed attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex articolo 100 cod. proc. civ., tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell’attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la declaratoria d’inammissibilità per difetto di interesse dell’azione di accertamento negativo della responsabilità di odontoiatra svolta dal ricorrente nei confronti della controricorrente, finalizzata al solo recupero delle spese sostenute nel corso di una ATP medico-legale avviata da quest’ultima).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 20 settembre 2024, n. 25324; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 novembre 2023, n. 30854; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 marzo 2023, n. 8496; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 novembre 2021, n. 31312; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25162; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 maggio 2020, n. 8459; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 4 agosto 2017, n. 19613; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13229; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 maggio 2008, n. 13556; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 febbraio 2008, n. 4496).

 

Ordinanza|20 maggio 2025| n. 13385. Azione di accertamento negativo dopo ATP

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Azione – Interesse ad agire – Chiusura del procedimento di accertamento tecnico preventivo – Azione di accertamento negativo della relativa responsabilità – Ammissibilità – Condizioni – Interesse attoreo ad ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale – Esclusione – Fattispecie in tema di responsabilità medica. (Cc, articolo 1223; Cpc, articoli 91, 92, 100, 116, 696 e 696-bis; Legge, n. 24/2007, articolo 8)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – Relatore

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13775/2022 R.G. proposto da:

Fa.Ma., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CA. presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TA.GA. (Omissis)

– ricorrente –

Contro

Ba.Fr., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GI.BE., presso lo studio dell’avvocato FE.GI. (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FE.SA. (Omissis), AB.FE. (Omissis)

– controricorrente –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRENTO n. 53/2022 depositata il 21/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 23 maggio 2022, illustrato da successiva memoria, Fa.Ma. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Trento pubblicata il 15-3-2002, con la quale è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse un’azione di accertamento negativo della sua responsabilità di odontoiatra svolta nei confronti di Ba.Fr., finalizzata al recupero delle spese sostenute nel corso di una ATP medico-legale avviata dalla controparte. L’intimata ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria.

2. L’impugnata sentenza, in riforma della pronunzia di primo grado che aveva accolto la domanda del ricorrente di accertamento negativo della responsabilità e di risarcimento del danno collegato alle spese sostenute nel corso di un procedimento di ATP, ha rigettato le domande formulate dall’odierno ricorrente dichiarando la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al medesimo, alla luce: (i) dell’esito della consulenza medico – legale assunta in sede di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., che aveva escluso la responsabilità dell’odontoiatra in ragione della quale era stata disposta una ATP, (ii) della mancata coltivazione, all’esito della medesima, da parte della signora Ba.Fr. delle proprie pretese risarcitorie nei confronti di quest’ultimo e (iii) dell’impossibilità per la parte già “soddisfatta” dall’esito dell’accertamento tecnico preventivo di azionare il giudizio di merito al solo scopo di ottenere il rimborso delle spese tecniche e legali sostenute in sede di procedimento tecnico preventivo, soggette al generale principio di cui all’art. 8 D.P.R. 115/2002.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Azione di accertamento negativo dopo ATP

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. il dott. Fa.Ma. ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c. con riferimento alla domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale del medico, nonché per violazione degli artt. 698, 196 e 116 c.p.c. in merito all’efficacia probatoria della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017 e alla libera valutazione delle prove. Il ricorrente evidenzia che, sebbene la consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c. sia caratterizzata da una finalità (anche) deflattiva e conciliativa e assuma, in materia di responsabilità medica, la funzione di condizione di procedibilità (in alternativa alla mediazione) della domanda risarcitoria azionata dal paziente danneggiato ex art. 8/3 L. 24/2017, in ogni caso detta consulenza tecnica preventiva continua a svolgere la propria funzione di mezzo di istruzione preventiva (tanto più che, nel caso di specie, il ricorso introdotto dalla resistente era stato formulato anche ai sensi dell’art. 696 c.p.c.).

5. Con il secondo motivo ex articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 100 c.p.c. con riferimento alla domanda, svolta nel successivo giudizio di merito, di condanna della controparte al rimborso delle spese legali e tecniche sostenute dalla parte resistente in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017, essendo mancata la considerazione che le spese di difesa nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva erano conseguenti all’iniziativa intrapresa dalla Sig.ra Ba.Fr. al fine di azionare una pretesa che, anche sulla base di una valutazione ex ante, è risultata manifestamente infondata ovvero è stata dalla stessa rinunciata.

6. Col terzo motivo, da considerare in via cumulativa o alternativa rispetto al secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in esame per violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione alla domanda di rimborso delle spese tecniche e legali sostenute in sede di ATP ex artt. 2043, 2056 e 1223 c.c. In particolare, sostiene la natura stragiudiziale delle spese tecniche e legali sostenute per la propria difesa in un procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., per di più richiesta quale condizione di procedibilità dell’azione, trattandosi di responsabilità medica.

7. I motivi sono infondati e, vertendo sulla medesima questione vista sotto diversi profili di nullità della sentenza, vengono trattati congiuntamente.

8. Il ragionamento della Corte d’Appello muove dall’assunto che, data la particolare disciplina della ATP in tema di spese, non liquidabili autonomamente e non sottoposte al principio di causalità o soccombenza di cui all’ art. 91 c.p.c., non appare coerente ai principi dell’ordinamento eludere detta disciplina attivando, da parte dei soggetti per così dire già “soddisfatti” degli esiti dell’istruzione preventiva, giudizi di accertamento negativo della responsabilità (pur se questa risulti inequivocabilmente esclusa), in relazione a fatti a suo tempo dedotti dalla controparte in sede di ricorso per ATP, con una strumentale domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese del suddetto procedimento. Ciò comporterebbe, secondo la Corte di merito, una proliferazione di giudizi speciosamente incardinati per detta unica finalità, laddove l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento richiede pur sempre “uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice” (citando Cass. 26/5/2008 n. 13.556; 21.2.2008 n. 4496).

9. Pertanto, la Corte d’Appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha ritenuto che nel caso di specie non vi fosse la benché minima situazione di incertezza da rimuovere, alla luce degli elementi sopra descritti, assumendo dunque la lite – con forzatura dei principi che presidiano l’esercizio dell’azione – un carattere essenzialmente elusivo delle norme sul carico delle spese di ATP, per di più in stridente contrasto con le finalità deflattive proprie della procedura di consulenza tecnica preventiva, ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.

Azione di accertamento negativo dopo ATP

10. Osserva questa Corte che il ragionamento della Corte di merito è corretto là dove tiene conto della duplice funzione della ATP nella fase precontenziosa e ne trae le debite conseguenze.

11. La ATP preventiva di cui al novellato art. 696- bis cod. proc. civ., per quanto in parte “giurisdizionalizzata”, è sempre finalizzata al componimento della lite o alla precostituzione di un accertamento probatorio eventualmente non più ripetibile, non potendosi pertanto tecnicamente intendere come una fase giudiziale. Pertanto, il procedimento instaurato dalle parti ai suddetti fini non dà luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l’ha disposta, rientrando le spese sostenute dalle parti nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 22/10/2018, n. 26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975). Di questa stregua, una volta promossa la lite da una delle parti, le spese che attengono alla fase stragiudiziale vanno liquidate come “danno emergente”, purché provate e documentate (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023; Cass., sez. 6 – 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017).

12. In conformità a tali principi, pertanto, le spese stragiudiziali sopportate nel corso della ATP, non essendo assimilabili alle spese giudiziali, costituiscono pur sempre una voce di danno emergente per chi le sostiene a causa dell’altrui iniziativa, con conseguente interesse ad agire per ottenerne il relativo risarcimento ai sensi della normativa sopra citata ove la pretesa sia coltivata dall’altra parte, fermi gli oneri di domanda, allegazione e prova.

13. Sotto questo profilo, nel giudizio di merito instaurato da una delle parti che hanno preso parte alla ATP, la consulenza costituisce, dunque, un elemento di prova, soggetto al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., il quale è libero, salvo l’obbligo di adeguata motivazione, di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio o di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, anche alla luce di eventuali ulteriori mezzi di prova ammessi ed acquisiti sulla base delle allegazioni delle parti. In particolare, sul punto va richiamato il principio sancito da questa Suprema Corte secondo cui la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (Cass. 8496/2023; nello stesso senso Cass. 31312/2021, Cass. 25162/2020 e Cass. 8459/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13229 del 26/06/2015).

14. Pertanto sia l’una che l’altra parte possono agire in giudizio per verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nella ATP, risultando pertanto infondata l’eccezione di carenza legittimazione sollevata dalla parte resistente sull’assunto che il ricorrente non abbia attivato il procedimento di ATP, ma vi abbia preso parte quale parte interessata al relativo accertamento in relazione al prospettato futuro giudizio.

15. La fattispecie che occupa questa Corte, tuttavia, è accomunabile a quella, già considerata da questa Corte, in cui la parte che abbia partecipato alla ATP, ritenendosi vittoriosa all’esito del predetto procedimento, convenga in giudizio la controparte e, affermando l’applicabilità del principio della soccombenza anche ai procedimenti di istruzione preventiva, sul presupposto di una presunta soccombenza della controparte, ne chiede la condanna alla rifusione delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo. In tale ipotesi, la Corte Suprema di cassazione ha condivisibilmente statuito che il presupposto dell’azione intentata è differente da quello per cui è stata avviata la procedura di A.T.P. ed è esclusivamente – e inammissibilmente – inteso al recupero delle spese sostenute in quella sede (Cass. Sez. 3, n. 25324/2024).

16. In altri termini, va data continuità al principio per cui deve escludersi l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove le spese sostenute da una parte del procedimento di A.T.P., chieste alla controparte e non rifuse, siano il presupposto di fatto della domanda risarcitoria, laddove quest’ultima abbia una causa petendi in concreto diversa da quella che avrebbe avuto la domanda soggiacente all’A.T.P.

17. Nel caso di specie, invero, il ricorrente deduce che l’azione di accertamento negativo della responsabilità del medico, coincidendo con quella oggetto della ATP, attiene alla causa petendi collegata al procedimento di ATP ed è sorretta da un attuale e concreto interesse del ricorrente, poiché è facoltà del giudice avvalersi della sola ATP come mezzo istruttorio ai fini del suddetto accertamento, posto che la controparte non risulta avere formalmente rinunciato alla corrispondente azione di responsabilità e il ricorrente agisce ha interesse ad ottenere un definitivo accertamento negativo della propria responsabilità.

18. Tale assunto, con riferimento al caso di specie, è corretto solo per la parte relativa alla sussistenza della legittimazione ad agire in capo a chi abbia partecipato al procedimento di ATP come parte legittimata al prospettato futuro giudizio. Per la restante parte, collegata all’interesse ad agire, le censure non si confrontano adeguatamente con il fatto che il giudice dell’appello, con valutazione in tale sede incensurabile, ha ritenuto che la domanda di accertamento negativo non fosse stata contrastata dalla controparte che, anche in corso di causa, ha assunto una condotta inerte limitandosi a sostenere l’improcedibilità/inammissibilità di una domanda volta solo ad ottenere la rifusione delle spese processuali, sul rilievo che “come emerge dalle scritture defensionali del Fa.Ma.”, l’unico interesse dell’attore è ad essere rimborsato delle spese sopportate in proprio nella fase di ATP.

19. Alla luce di quanto sopra, va affermato il seguente principio di diritto “sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di ATP, intende ottenere un accertamento negativo della sua responsabilità prospettata nell’ambito di detto procedimento, posto che la ATP entra a far parte del materiale probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l’azione de qua, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell’attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale”.

20. Conclusivamente il ricorso va rigettato; per l’effetto, sussistono le condizioni per condannare il ricorrente alle spese, liquidate come di seguito.

Azione di accertamento negativo dopo ATP

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2025.

Depositata in Cancellaria il 20 maggio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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